Brevi dal MIUR.
Incontro al Miur sulle modalità applicative
delle sanzioni sulle assenze
per il personale della scuola
dalla Gilda degli Insegnanti, 12.11.2008
Si è svolto oggi (11 novembre 2008) presso il Ministero dell’Istruzione, l’incontro tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali sulle modalità applicative al personale della scuola dell’art. 71 della legge 133/2008 (sanzioni sulle assenze).
Le organizzazioni sindacali hanno presentato all’Amministrazione alcune situazioni critiche derivanti dall’applicazione dell’art. 7 della legge 133/2008 che necessitano un immediato chiarimento.
La Federazione Gilda-Unams ha fatto presente che la decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di malattia non può riguardare la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) o il Compenso Individuale Accessorio (CIA), in quanto sono oggetto di contrattazione collettiva nazionale, sono assimilabili al trattamento fondamentale e rientrano nel calcolo del TFR. Anche le ore eccedenti, essendo corrisposte per l’intero anno scolastico, sono da escludere dalla decurtazione; tali ore – ai sensi dell’informativa dell’Inpdap n.32/2003, sono considerate utili per determinare il trattamento di pensione.
La Federazione Gilda-Unams ritiene che il compenso accessorio utile ai fini della decurtazione è quello determinato in sede di contrattazione integrativa d’istituto. Ma è bene precisare che il salario accessorio (funzioni strumentali, attività aggiuntive, attuazione di progetti, …) non è oggetto di decurtazione.
E’ stato chiesto – tenendo conto anche del parere n.53/2008 dell’UPPA della Funzione pubblica per il comparto ministeri – che nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, debba prevalere il trattamento più favorevole previsto dal CCNL 2007, senza la decurtazione degli accessori previsti dall'art. 71 della legge 133/2008.
Infine, si rende necessaria la precisazione che i permessi giornalieri non sono frazionabili ad ore in quanto non previsti dal CCNL.
L’amministrazione si riserva di esaminare le proposte e di rinviare ad un prossimo incontro le decisioni definitive.
Roma, 12 novembre 2008
La delegazione trattante
Incontro al Miur sulle modalità applicative
delle sanzioni sulle assenze
per il personale della scuola
dalla Gilda degli Insegnanti, 12.11.2008
Si è svolto oggi (11 novembre 2008) presso il Ministero dell’Istruzione, l’incontro tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali sulle modalità applicative al personale della scuola dell’art. 71 della legge 133/2008 (sanzioni sulle assenze).
Le organizzazioni sindacali hanno presentato all’Amministrazione alcune situazioni critiche derivanti dall’applicazione dell’art. 7 della legge 133/2008 che necessitano un immediato chiarimento.
La Federazione Gilda-Unams ha fatto presente che la decurtazione del trattamento accessorio per i primi dieci giorni di malattia non può riguardare la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) o il Compenso Individuale Accessorio (CIA), in quanto sono oggetto di contrattazione collettiva nazionale, sono assimilabili al trattamento fondamentale e rientrano nel calcolo del TFR. Anche le ore eccedenti, essendo corrisposte per l’intero anno scolastico, sono da escludere dalla decurtazione; tali ore – ai sensi dell’informativa dell’Inpdap n.32/2003, sono considerate utili per determinare il trattamento di pensione.
La Federazione Gilda-Unams ritiene che il compenso accessorio utile ai fini della decurtazione è quello determinato in sede di contrattazione integrativa d’istituto. Ma è bene precisare che il salario accessorio (funzioni strumentali, attività aggiuntive, attuazione di progetti, …) non è oggetto di decurtazione.
E’ stato chiesto – tenendo conto anche del parere n.53/2008 dell’UPPA della Funzione pubblica per il comparto ministeri – che nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, debba prevalere il trattamento più favorevole previsto dal CCNL 2007, senza la decurtazione degli accessori previsti dall'art. 71 della legge 133/2008.
Infine, si rende necessaria la precisazione che i permessi giornalieri non sono frazionabili ad ore in quanto non previsti dal CCNL.
L’amministrazione si riserva di esaminare le proposte e di rinviare ad un prossimo incontro le decisioni definitive.
Roma, 12 novembre 2008
La delegazione trattante