Petizione ai sensi dell’art. 50 della Costituzione
Avverso le modifiche proposte in sede di conversione del
decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167
Al sig. Presidente della Camera
Il sottoscritto ………. nato a ……….. (…….) il ……….. e residente e domiciliato in …………….…. (…….) via ………., n. …….., nella qualità di candidato al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi nell’ambito della Regione Siciliana, pubblicato in data 26.11.2004 sulla 4A serie speciale, n° 94, della Gazzetta Ufficiale, bandito in data 22.11.2004, espone in premessa quanto segue:
“Nel 2004 è stato bandito il corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Il concorso, gestito a livello regionale, ha portato, in Sicilia, alla nomina di più di 300 dirigenti scolastici, alcuni dei quali hanno assunto servizio in altre regioni per carenza di posto nella regione di appartenenza.
Le commissioni giudicatrici del corso-concorso ordinario sono state composte secondo quanto previsto dall'allora vigente regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341, art. 2, comma 7” (dalla relazione che accompagna la proposta della legge di conversione del DL n. 170/2009).
In Sicilia, considerato il numero di candidati, la Commissione operava divisa in due sottocommissioni con la presenza di un unico presidente, così come prescriveva il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Alcuni candidati, non ammessi alle prove orali, avevano a suo tempo presentato ricorso davanti al Tribunale amministravo regionale per la Sicilia lamentando che le due sottocommissioni operavano contestualmente e che, pertanto, non poteva essere assicurata la costante presenza del presidente violando in tale modo il principio del “collegio perfetto”. Inoltre, i tempi di valutazione erano risibili. La Commissione, infatti, aveva dedicato alla valutazione in media meno di un paio di minuti per elaborato che si sviluppava nella maggior parte dei casi in un numero notevole di pagine.
La vicenda giudiziaria si è definitivamente conclusa con le sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana n. 477 e 478 del 25 maggio 2009, con le quali è stata annullata la procedura concorsuale.
La successiva sentenza n. 1065 del 10 novembre 2009, emessa in sede di giudizio di ottemperanza per la mancata esecuzione operata dal Direttore Generale delle precedenti sentenze sopra richiamate, regolarmente notificate, nulla aggiunge all’esecutività delle predette sentenze già operative all’atto della notifica all’amministrazione avvenuta nello scorso giugno.
Nonostante la definitività delle sentenze e la intangibilità del giudicato, l’Amministrazione ha continuato ad utilizzare la graduatoria annullata, assegnando le sedi vacanti e violando i diritti dei legittimi pretendenti, ossia dei dirigenti vincitori del concorso riservato e di quanti si trovavano (e si trovano) nella graduatoria dei presidi incaricati ed idonei nei precedenti concorsi legittimamente svolti.
Il Parlamento, al fine di tutelare i c.d.”vincitori”, ha inserito, in violazione del giudicato, nell’ambito del decreto salva precari, un emendamento, palesemente incostituzionale, volto a salvaguardare l’interesse dei 426 dirigenti in servizio.
In sede di discussione della legge di conversione del decreto legge n. 134/2009, è stata rilevata in Senato l’incostituzionalità dell’emendamento ed è stato evidenziato l’impegno del Governo a provvedere alla sua immediata abrogazione. Il Senato ha approvato un ordine del giorno presentato dalla maggioranza con la quale si impegnava il Governo a dare “soluzione della questione del concorso per dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, annullato con le sentenze nn. 477 e 478 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, nel rispetto dei provvedimenti giurisdizionali legittimamente adottati”.
Lo stesso Presidente della Repubblica ha preteso, prima della promulgazione della legge di conversione, che il Governo formalizzasse per iscritto l’impegno di abrogare la norma incostituzionale.
Il Governo, quindi, dando seguito all’ordine del giorno del Senato e all’impegno assunto nei confronti del Presidente della Repubblica, ha abrogato la norma incostituzionale con il decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2009, n. 167.
In sede di esame del decreto-legge n. 170/2009 è stato proposto da alcuni deputati un emendamento volto anch’esso a vanificare gli effetti del giudicato. Su tale emendamento la Commissione ha formulato la seguente valutazione :
“appare necessario prevedere che fino all’avvenuta rinnovazione, a seguito dell’annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n . 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continui ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria, facendo salvi gli atti adottati dal predetto personale nell’espletamento degli incarichi adottati.”
Ciò premesso, il sottoscritto rileva che l’emendamento proposto appare nella sua interezza, palesemente incostituzionale per le seguenti ragioni :
Violazione del principio di non ingerenza da parte del Parlamento sugli atti giurisdizionali.
L’emendamento proposto viola il disposto della sentenza passata in giudicato.
Il giudizio di ottemperanza promosso dalle parti ricorrenti, nulla ha aggiunto al disposto delle sentenze ed alla loro esecutività. L’amministrazione, invece, non ha dato corso al disposto del Giudice, obbligando le cittadine ricorrenti, in ossequio ai principi dell’ordinamento giuridico, ad iniziare l’esecuzione per l’attuazione del giudicato. Di fatto, ancora oggi, nulla è stato disposto dall’amministrazione e ci troviamo, invece, di fronte all’ennesimo tentativo di annichilire la portata delle sentenze. L’emendamento richiamato tende a svuotare di contenuto le sentenze poiché di fatto mantiene in servizio gli attuali c.d. “vincitori”, riconoscendo delle posizioni giuridiche che, invece, sono state travolte dalle sentenze. Che senso ha parlare di annullamento del concorso quando coloro che risultano “vincitori” continuano a beneficiare dei vantaggi e degli effetti di un concorso dichiarato nullo?
L’emendamento richiamato attribuisce, in difetto di presupposto, la qualifica di dirigente ai 426. Appare evidente che l’emendamento prescinde dalle sentenze e mantiene le posizioni giuridiche rimosse, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che si tratterebbe di un mantenimento di carattere transitorio.
Violazione dell’art. 3 della Costituzione
La disposizione proposta viola il disposto dell’art. 3 della Costituzione poiché differenzia le posizioni tra soggetti che si trovano sullo stesso piano per effetto delle sentenze di annullamento.
Viene riconosciuto, infatti, ai c.d. vincitori non più tali, giova ripeterlo, per effetto dell’annullamento, una posizione giuridica immotivata ed illegittima che li abilita all’esercizio di funzioni pubbliche dirigenziali pur in assenza del supporto che ne legittima la loro permanenza. Dall’altro lato, invece, i non idonei, pur in presenza dello stesso effetto delle sentenze, e gli aspiranti all’incarico devono mantenere la loro attuale posizione nell’attesa di poter espletare un concorso, di cui non è stata indicata la data di inizio. Teoricamente, ed è proprio questa la manifesta intenzione, si cerca di allungare i tempi forse per sfiancare le proteste al solo scopo di garantire ai 426 il mantenimento nella loro posizione di privilegio. Appare evidente che i soggetti interessati, vengono posti su piani diversi,l’uno di privilegio, l’altro di sudditanza.
Violazione del 1° comma dell’art. 97 della Costituzione
Tale disposizione stabilisce le regole per il corretto operato della pubblica amministrazione in “modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità”.
L’emendamento proposto tende a procrastinare nel tempo una condotta della Pubblica Amministrazione in palese scandaloso contrasto con il giudicato.
E’ appena il caso di osservare che per effetto delle sentenze la Pubblica amministrazione avrebbe dovuto:
1.disporre l’immediata risoluzione dei contratti già sottoscritti che peraltro in gran parte erano in scadenza;
2. non attingere più alla graduatoria per il conferimento di sedi resesi nelle more vacanti per mobilità o per trattamento di quiescenza del titolare;
3. utilizzare i dirigenti vincitori del concorso riservato assegnando loro le sedi rese vacanti dall’annullamento;
4. mettere a reggenza le restanti sedi. (DIRETTIVA n. 33 Prot. n. AOODGPER.3510 Roma, 17 marzo 2009 Articolo 4 - I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza.)
Pur in presenza di sentenze definitive che hanno annullato il concorso, l’amministrazione ha continuato ad ignorarle, vanificandone gli effetti con atti dilatori, alla ricerca di un’improponibile ed inammissibile soluzione legislativa della questione.
Non è degna di nota l’ipotesi da più parti prospettata di un ipotetico caos nel quale verrebbero precipitate le 426 scuole siciliane se private del dirigente. Il dirigente ci sarebbe comunque e sarebbe un preside idoneo al concorso riservato, o un preside incaricato o in preside in reggenza.
Violazione del 3° comma dell’art. 97 della Costituzione.
L’emendamento viola, altresì, il 3° comma dell’art. 97 della Costituzione nella parte in cui dispone che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”
Nel caso in esame viene prevista un’ipotesi di accesso al posto di Dirigente scolastico al di fuori dello schema tipico del concorso.
Non può avere alcuna rilevanza al riguardo la circostanza che si tratterebbe di un posto assunto in “via transitoria”, poiché ricoperto tale posto, che deve necessariamente essere assunto dopo l’espletamento di un concorso valido, si svolgerebbero pubbliche funzioni che sarebbero radicate su un atto di investitura annullato da due sentenze.
Si creerebbe un precedente non ammesso dalla Costituzione, in quanto con legge ordinaria, determinate pubbliche funzioni verrebbero attribuite dal Parlamento ad alcuni soggetti sprovvisti di qualsiasi titolo e legittimazione.
Illogicità della pretesa ipotesi di una giustizia sostanziale contrapposta al dettato della sentenza. Irragionevolezza dell’emendamento.
Da alcuni esponenti decisamente interessati perché coinvolti con parenti ed amici presenti tra i 426, si è palesata l’idea di una giustizia sostanziale ossia di quella forma di giustizia che si ispira ai valori etico-sociali espressi dalla società civile in un determinato momento storico, prescindendo dall’osservanza della norma giuridica. La giustizia sostanziale, pur comprimendo la garanzia rappresentata dalla certezza del diritto, ha tuttavia il vantaggio di assicurare, in maniera costante, l’adeguamento del sistema giuridico all’evolversi dell’organizzazione e del costume sociale.
Essa si uniforma tendenzialmente alla giustizia formale, ma discrasie tra le due giustizie possono essere determinate dall’applicazione di norme culturalmente e socialmente superate. Il compito di porre fine ai disagi che una tale situazione di “crisi” inevitabilmente comporta è affidata alla sapienza ed alla lungimiranza del giurista.
Se quello sopra riportato rappresenta appieno il concetto di giustizia sostanziale che viene invocato da più parti, da senatori,deputati, rappresentanti sindacali, rappresentanti di associazioni, da alcuni esponenti dell’amministrazione penosamente coinvolti nella vicenda, allora dobbiamo chiederci se il costume sociale ritiene che siano concetti culturalmente e socialmente superati i seguenti:
1. che le sentenze vengono emanate dai giudici e quando esecutive devono essere applicate;
2. che le sentenze esecutive contro la pubblica amministrazione obbligano la medesima a darvi corso ;
3. che sia indegno che dirigenti scolastici si rivolgano ai politici (vile ossequio) per perorare e sostenere l’ introduzione di un emendamento palesemente incostituzionale.
4. che sia indegno (inammissibile) che un uomo di scuola caldeggi posizioni antigiuridiche ed incostituzionali;
5. che sia indegno trattare le sentenze siccome carta straccia;
6. che sia indegno considerare che la Costituzione viga solo per gli imbecilli;
7. che sia indegno affermare che le leggi vadano bene solo se tutelano interessi particolari.
Se quelli sopra riportati, invece, non sono da considerarsi principi o concetti superati dall’attuale società, allora dobbiamo ritenere che la giustizia formale ha correttamente operato e che essa coincide, almeno in tale ipotesi, con quella sostanziale. Invero, i sostenitori dei 426 fondano il loro assunto solo sul fatto, come se il possesso di uno stato, potesse assurgere a situazione di diritto in contrasto con le sentenze.
Le sentenze vanno rispettate! Si ricorda come Socrate non accetta di fuggire dopo la condanna a morte, ma rispetta la legge e beve la cicuta. (e nel caso di Socrate la sentenza era ingiusta; nel nostro caso, invece, essa è assolutamente giusta.)
Sulla base delle considerazioni che precedono, il sottoscritto
chiede
che il sig. Presidente della Camera dei deputati trasmetta la presente petizione a tutti i deputati al fine di chiarire la palese illegittimità del provvedimento proposto sia per la palese violazione dei principi costituzionali di non ingerenza fra poteri dello Stato, sia per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
……., 7 dicembre 2009
Prof. …………
Avverso le modifiche proposte in sede di conversione del
decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167
Al sig. Presidente della Camera
Il sottoscritto ………. nato a ……….. (…….) il ……….. e residente e domiciliato in …………….…. (…….) via ………., n. …….., nella qualità di candidato al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi nell’ambito della Regione Siciliana, pubblicato in data 26.11.2004 sulla 4A serie speciale, n° 94, della Gazzetta Ufficiale, bandito in data 22.11.2004, espone in premessa quanto segue:
“Nel 2004 è stato bandito il corso-concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Il concorso, gestito a livello regionale, ha portato, in Sicilia, alla nomina di più di 300 dirigenti scolastici, alcuni dei quali hanno assunto servizio in altre regioni per carenza di posto nella regione di appartenenza.
Le commissioni giudicatrici del corso-concorso ordinario sono state composte secondo quanto previsto dall'allora vigente regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2001, n. 341, art. 2, comma 7” (dalla relazione che accompagna la proposta della legge di conversione del DL n. 170/2009).
In Sicilia, considerato il numero di candidati, la Commissione operava divisa in due sottocommissioni con la presenza di un unico presidente, così come prescriveva il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Alcuni candidati, non ammessi alle prove orali, avevano a suo tempo presentato ricorso davanti al Tribunale amministravo regionale per la Sicilia lamentando che le due sottocommissioni operavano contestualmente e che, pertanto, non poteva essere assicurata la costante presenza del presidente violando in tale modo il principio del “collegio perfetto”. Inoltre, i tempi di valutazione erano risibili. La Commissione, infatti, aveva dedicato alla valutazione in media meno di un paio di minuti per elaborato che si sviluppava nella maggior parte dei casi in un numero notevole di pagine.
La vicenda giudiziaria si è definitivamente conclusa con le sentenze del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana n. 477 e 478 del 25 maggio 2009, con le quali è stata annullata la procedura concorsuale.
La successiva sentenza n. 1065 del 10 novembre 2009, emessa in sede di giudizio di ottemperanza per la mancata esecuzione operata dal Direttore Generale delle precedenti sentenze sopra richiamate, regolarmente notificate, nulla aggiunge all’esecutività delle predette sentenze già operative all’atto della notifica all’amministrazione avvenuta nello scorso giugno.
Nonostante la definitività delle sentenze e la intangibilità del giudicato, l’Amministrazione ha continuato ad utilizzare la graduatoria annullata, assegnando le sedi vacanti e violando i diritti dei legittimi pretendenti, ossia dei dirigenti vincitori del concorso riservato e di quanti si trovavano (e si trovano) nella graduatoria dei presidi incaricati ed idonei nei precedenti concorsi legittimamente svolti.
Il Parlamento, al fine di tutelare i c.d.”vincitori”, ha inserito, in violazione del giudicato, nell’ambito del decreto salva precari, un emendamento, palesemente incostituzionale, volto a salvaguardare l’interesse dei 426 dirigenti in servizio.
In sede di discussione della legge di conversione del decreto legge n. 134/2009, è stata rilevata in Senato l’incostituzionalità dell’emendamento ed è stato evidenziato l’impegno del Governo a provvedere alla sua immediata abrogazione. Il Senato ha approvato un ordine del giorno presentato dalla maggioranza con la quale si impegnava il Governo a dare “soluzione della questione del concorso per dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 novembre 2004, annullato con le sentenze nn. 477 e 478 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, nel rispetto dei provvedimenti giurisdizionali legittimamente adottati”.
Lo stesso Presidente della Repubblica ha preteso, prima della promulgazione della legge di conversione, che il Governo formalizzasse per iscritto l’impegno di abrogare la norma incostituzionale.
Il Governo, quindi, dando seguito all’ordine del giorno del Senato e all’impegno assunto nei confronti del Presidente della Repubblica, ha abrogato la norma incostituzionale con il decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2009, n. 167.
In sede di esame del decreto-legge n. 170/2009 è stato proposto da alcuni deputati un emendamento volto anch’esso a vanificare gli effetti del giudicato. Su tale emendamento la Commissione ha formulato la seguente valutazione :
“appare necessario prevedere che fino all’avvenuta rinnovazione, a seguito dell’annullamento giurisdizionale, della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n . 94 del 26 novembre 2004, il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, continui ad esercitare le funzioni medesime in via transitoria, facendo salvi gli atti adottati dal predetto personale nell’espletamento degli incarichi adottati.”
Ciò premesso, il sottoscritto rileva che l’emendamento proposto appare nella sua interezza, palesemente incostituzionale per le seguenti ragioni :
Violazione del principio di non ingerenza da parte del Parlamento sugli atti giurisdizionali.
L’emendamento proposto viola il disposto della sentenza passata in giudicato.
Il giudizio di ottemperanza promosso dalle parti ricorrenti, nulla ha aggiunto al disposto delle sentenze ed alla loro esecutività. L’amministrazione, invece, non ha dato corso al disposto del Giudice, obbligando le cittadine ricorrenti, in ossequio ai principi dell’ordinamento giuridico, ad iniziare l’esecuzione per l’attuazione del giudicato. Di fatto, ancora oggi, nulla è stato disposto dall’amministrazione e ci troviamo, invece, di fronte all’ennesimo tentativo di annichilire la portata delle sentenze. L’emendamento richiamato tende a svuotare di contenuto le sentenze poiché di fatto mantiene in servizio gli attuali c.d. “vincitori”, riconoscendo delle posizioni giuridiche che, invece, sono state travolte dalle sentenze. Che senso ha parlare di annullamento del concorso quando coloro che risultano “vincitori” continuano a beneficiare dei vantaggi e degli effetti di un concorso dichiarato nullo?
L’emendamento richiamato attribuisce, in difetto di presupposto, la qualifica di dirigente ai 426. Appare evidente che l’emendamento prescinde dalle sentenze e mantiene le posizioni giuridiche rimosse, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che si tratterebbe di un mantenimento di carattere transitorio.
Violazione dell’art. 3 della Costituzione
La disposizione proposta viola il disposto dell’art. 3 della Costituzione poiché differenzia le posizioni tra soggetti che si trovano sullo stesso piano per effetto delle sentenze di annullamento.
Viene riconosciuto, infatti, ai c.d. vincitori non più tali, giova ripeterlo, per effetto dell’annullamento, una posizione giuridica immotivata ed illegittima che li abilita all’esercizio di funzioni pubbliche dirigenziali pur in assenza del supporto che ne legittima la loro permanenza. Dall’altro lato, invece, i non idonei, pur in presenza dello stesso effetto delle sentenze, e gli aspiranti all’incarico devono mantenere la loro attuale posizione nell’attesa di poter espletare un concorso, di cui non è stata indicata la data di inizio. Teoricamente, ed è proprio questa la manifesta intenzione, si cerca di allungare i tempi forse per sfiancare le proteste al solo scopo di garantire ai 426 il mantenimento nella loro posizione di privilegio. Appare evidente che i soggetti interessati, vengono posti su piani diversi,l’uno di privilegio, l’altro di sudditanza.
Violazione del 1° comma dell’art. 97 della Costituzione
Tale disposizione stabilisce le regole per il corretto operato della pubblica amministrazione in “modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità”.
L’emendamento proposto tende a procrastinare nel tempo una condotta della Pubblica Amministrazione in palese scandaloso contrasto con il giudicato.
E’ appena il caso di osservare che per effetto delle sentenze la Pubblica amministrazione avrebbe dovuto:
1.disporre l’immediata risoluzione dei contratti già sottoscritti che peraltro in gran parte erano in scadenza;
2. non attingere più alla graduatoria per il conferimento di sedi resesi nelle more vacanti per mobilità o per trattamento di quiescenza del titolare;
3. utilizzare i dirigenti vincitori del concorso riservato assegnando loro le sedi rese vacanti dall’annullamento;
4. mettere a reggenza le restanti sedi. (DIRETTIVA n. 33 Prot. n. AOODGPER.3510 Roma, 17 marzo 2009 Articolo 4 - I posti disponibili non assegnati per conferma ai sensi delle disposizioni contenute nei precedenti articoli sono successivamente conferiti con incarico di reggenza.)
Pur in presenza di sentenze definitive che hanno annullato il concorso, l’amministrazione ha continuato ad ignorarle, vanificandone gli effetti con atti dilatori, alla ricerca di un’improponibile ed inammissibile soluzione legislativa della questione.
Non è degna di nota l’ipotesi da più parti prospettata di un ipotetico caos nel quale verrebbero precipitate le 426 scuole siciliane se private del dirigente. Il dirigente ci sarebbe comunque e sarebbe un preside idoneo al concorso riservato, o un preside incaricato o in preside in reggenza.
Violazione del 3° comma dell’art. 97 della Costituzione.
L’emendamento viola, altresì, il 3° comma dell’art. 97 della Costituzione nella parte in cui dispone che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”
Nel caso in esame viene prevista un’ipotesi di accesso al posto di Dirigente scolastico al di fuori dello schema tipico del concorso.
Non può avere alcuna rilevanza al riguardo la circostanza che si tratterebbe di un posto assunto in “via transitoria”, poiché ricoperto tale posto, che deve necessariamente essere assunto dopo l’espletamento di un concorso valido, si svolgerebbero pubbliche funzioni che sarebbero radicate su un atto di investitura annullato da due sentenze.
Si creerebbe un precedente non ammesso dalla Costituzione, in quanto con legge ordinaria, determinate pubbliche funzioni verrebbero attribuite dal Parlamento ad alcuni soggetti sprovvisti di qualsiasi titolo e legittimazione.
Illogicità della pretesa ipotesi di una giustizia sostanziale contrapposta al dettato della sentenza. Irragionevolezza dell’emendamento.
Da alcuni esponenti decisamente interessati perché coinvolti con parenti ed amici presenti tra i 426, si è palesata l’idea di una giustizia sostanziale ossia di quella forma di giustizia che si ispira ai valori etico-sociali espressi dalla società civile in un determinato momento storico, prescindendo dall’osservanza della norma giuridica. La giustizia sostanziale, pur comprimendo la garanzia rappresentata dalla certezza del diritto, ha tuttavia il vantaggio di assicurare, in maniera costante, l’adeguamento del sistema giuridico all’evolversi dell’organizzazione e del costume sociale.
Essa si uniforma tendenzialmente alla giustizia formale, ma discrasie tra le due giustizie possono essere determinate dall’applicazione di norme culturalmente e socialmente superate. Il compito di porre fine ai disagi che una tale situazione di “crisi” inevitabilmente comporta è affidata alla sapienza ed alla lungimiranza del giurista.
Se quello sopra riportato rappresenta appieno il concetto di giustizia sostanziale che viene invocato da più parti, da senatori,deputati, rappresentanti sindacali, rappresentanti di associazioni, da alcuni esponenti dell’amministrazione penosamente coinvolti nella vicenda, allora dobbiamo chiederci se il costume sociale ritiene che siano concetti culturalmente e socialmente superati i seguenti:
1. che le sentenze vengono emanate dai giudici e quando esecutive devono essere applicate;
2. che le sentenze esecutive contro la pubblica amministrazione obbligano la medesima a darvi corso ;
3. che sia indegno che dirigenti scolastici si rivolgano ai politici (vile ossequio) per perorare e sostenere l’ introduzione di un emendamento palesemente incostituzionale.
4. che sia indegno (inammissibile) che un uomo di scuola caldeggi posizioni antigiuridiche ed incostituzionali;
5. che sia indegno trattare le sentenze siccome carta straccia;
6. che sia indegno considerare che la Costituzione viga solo per gli imbecilli;
7. che sia indegno affermare che le leggi vadano bene solo se tutelano interessi particolari.
Se quelli sopra riportati, invece, non sono da considerarsi principi o concetti superati dall’attuale società, allora dobbiamo ritenere che la giustizia formale ha correttamente operato e che essa coincide, almeno in tale ipotesi, con quella sostanziale. Invero, i sostenitori dei 426 fondano il loro assunto solo sul fatto, come se il possesso di uno stato, potesse assurgere a situazione di diritto in contrasto con le sentenze.
Le sentenze vanno rispettate! Si ricorda come Socrate non accetta di fuggire dopo la condanna a morte, ma rispetta la legge e beve la cicuta. (e nel caso di Socrate la sentenza era ingiusta; nel nostro caso, invece, essa è assolutamente giusta.)
Sulla base delle considerazioni che precedono, il sottoscritto
chiede
che il sig. Presidente della Camera dei deputati trasmetta la presente petizione a tutti i deputati al fine di chiarire la palese illegittimità del provvedimento proposto sia per la palese violazione dei principi costituzionali di non ingerenza fra poteri dello Stato, sia per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
……., 7 dicembre 2009
Prof. …………