Le istruzioni
ministeriali sulla formazione del programma annuale 2012, diramate il
22 dicembre scorso, non risolvono una delle questioni ripetutamente
poste, quella del compenso ai docenti che sostituiscono il dirigente
scolastico nei periodi in cui questi è assente o che ne svolgono le
funzioni nelle sedi prive di titolare.
Anzi, la risolvono negativamente, giacché ribadiscono, argomentandolo,
il concetto, già sinteticamente espresso l'anno scorso, secondo cui ai
docenti non potrebbero essere conferite funzioni superiori (la
sostituzione dei presidi) se non nei casi di posti di dirigente vacanti
o di assenze con diritto alla conservazione del posto, ferie escluse
(art. 52, secondo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Conseguentemente non spetta il compenso, relativamente al quale
il ministero effettivamente non versa alle scuole, né promette di
versarlo in un secondo tempo, alcun importo. E se, ricordano le
istruzioni, a qualche dirigente venisse in mente di conferire funzioni
superiori, dovendole poi necessariamente retribuire, sappia che sarà
chiamato a risponderne. Le istruzioni non ricordano che ciò avverrà
solo nei casi di dolo o colpa grave, così come prevede al quinto comma
lo stesso art. 52 del d. leg.vo n. 165. Ma garantire la continuità del
servizio di direzione di un'istituzione scolastica non pare sia una
colpa e, se di colpa si tratta, non pare sia tanto grave. Che la
materia non sia inequivoca, poi, basta richiamare la facoltà, di cui il
dirigente scolastico dispone ancora, ai sensi dell'art. 25, quinto
comma, del d.l. n. 165, di delegare specifici compiti ai docenti da lui
stesso individuati. Norma in evidente contraddizione con quella che
vieta l'attribuzione di funzioni superiori. Dovendo individuare quale
delle due sia applicabile al caso dei docenti che sostituiscono il
dirigente scolastico durante le sue assenze, nel corso delle quali essi
svolgono compiti delegati in rappresentanza e sostituzione del
dirigente scolastico, è evidente che sia applicabile quella che
autorizza la delega, essendo prevista da una norma speciale della
stessa dirigenza scolastica, e non quella che vieta l'attribuzione di
funzioni superiori.
Non solo, ma sarebbe tuttora vigente la norma contrattuale che
attribuisce al docente sostituto di un dirigente assente per più di
quindici giorni l'indennità per lo svolgimento delle funzioni
superiori, indennità altresì corrisposta nella misura del cinquanta per
cento al docente vicario nelle sedi affidate in reggenza (art. 69 del
contratto collettivo di lavoro del 4 agosto 1995, mantenuto in vita
dall'art. 146, 1° comma, lett. g), n. 7). Che senso avrebbe mantenere
in vita un compenso per esercitare funzioni superiori, che non
potessero poi essere attribuite al potenziale destinatario, il docente
sostituto? È vero che si potrebbe garantire la continuità della
funzione dirigenziale mediante conferimento di reggenza al titolare di
un'altra istituzione scolastica, ma non risulta che in occasione delle
ferie sia scattato da qualche parte un tale meccanismo, che in ogni
caso richiederebbe il ricorso a risorse finanziarie certamente
superiori a quelle che si vogliono ora risparmiare, negando ai vicari
il diritto a un compenso contrattualmente previsto. Per tacere del
fatto che la disposizione invocata dal ministero, secondo cui non si
possono attribuire funzioni superiori, ne ammette la possibilità nei
casi di assenza con diritto alla conservazione del posto diversi dalle
ferie. Ma il ministero non prevede assegnazioni nemmeno per
quest'ipotesi. I direttori regionali dovranno allora conferire reggenze
anche per le brevissime assenze di dirigenti ammalati di raffreddore?
(da ItaliaOggi di Mario D'Adamo)
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