L’esclusione del
candidato deve necessariamente precedere la votazione, non solo in
quanto ciò viene previsto dalla normativa in materia, ma anche per
l’evidente ragione che, diversamente opinando, si finisce, come è
accaduto nel caso, di specie, per falsare irrimediabilmente lo stesso
congegno elettorale, e per stravolgere la volontà dei titolari
dell’elettorato attivo.
L’esercizio dell’elettorato passivo, viene riconnesso esclusivamente
all’esistenza del rapporto organico con l’Ente, rapporto che deve
essere a tempo indeterminato (sia pure anche parziale).
Tanto si ricava anche dal tenore dell’art. 141 del CCNL, a mente del
quale “il periodo trascorso dal personale della scuola (…) in posizione
di distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione fuori ruolo,
con retribuzione a carico del MIUR, è valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto nella scuola”.
http://www.dirittoscolastico.it/tribunale-di-modica-sentenza-n-235-del-30-11-10/
(per leggere le sentenze)
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