Dagli insegnanti di
musica ai docenti di sostegno: ciò che il Ministero dell'Istruzione
toglie, il Tribunale amministrativo regionale restituisce. Decidendo
sulla bellezza di otto contenziosi, il Tar nelle ultime ore si è
ampiamente occupato di scuola, o meglio di organici e soprattutto di
garanzia di quel diritto allo studio sancito dalla Costituzione.
Particolarmente attesa nell'ambiente scolastico era la decisione sul
ricorso di 29 docenti di strumento musicale contro il Ministero
dell'Istruzione e l'Ufficio scolastico provincale. Nel mirino c'era,
semplificando, la decisione dell'amministrazione scolastica di ridurre
il numero delle cattedre di strumento musicale (da 100 a 70) sulla base
di una riduzione dell'orario settimanale d'insegnamento della stesa
disciplina in ogni classe della provincia. Ebbene, il Tar ha dichiarato
«manifestamente fondato il ricorso», tanto da averlo potuto definire in
forma semplificata. «Il decreto ministeriale 37/2009 – sottolinea il
Tar – stabilisce espressamente, per lo strumento musicale, sei ore
settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro
strumenti (un posto per ogni corso per complessive 18 ore
settimanali).
Inoltre la circolare ministeriale n. 59/2010 prevede la composizione
della cattedre con 18 ore di insegnamento». Invece nel caso finito
all'attenzione dei giudici della seconda sezione del Tar «le ore di
insegnamento sono state ridotte al di sotto delle 18 ore», sulla base
dell'asserita «applicazione della circolare ministeriale n. 37/2010, la
quale secondo l'Amministrazione scolastica prevede che gli organi
collegiali della scuola possono adeguare il modello organizzativo alle
situazioni particolari di funzionamento dei corsi». Secondo i giudici,
però, «la disposizione si riferisce agli organi collegiali della scuola
e, comunque, non consente di intervenire a piacimento sulla
composizione oraria delle cattedre». La conseguenza è che
«l'Amministrazione dovrà rideterminarsi». Il che, tradotto in termini
pratica, significa "ricostruire" la cattedre ridotte lo scorso agosto.
Il ricorso accolto dalla seconda sezione del Tar (presidente Massimo
Luciano Calveri, estensore Giovanni Iannini, consigliere Daniele
Burzichelli) è stato presentato dagli insegnanti Luana Anania, Elena
Andreacchio, Maria Biamonte, Daniela Bruno, Daniela Costa, Giuditta
Davoli, Bruno De Santis, Barbara Galati, Alessandro Gigliotti, Antonio
Grande, Francesco Mannis, Gianluca Materazzo, Vincenzo Militano,
Massimo Naccarato, Francesco Paonessa, Patrizia Procopio, Francesco
Servidone, Alessandro Sirianni, Sergio Sirianni, Luciano Spagnolo,
Maria Giovanna Stella, Rocco Francesco Stranieri, Davide Stratoti, Leo
Stratoti, Luigi Tedesco, Maria Valeo, Vittorio Viscomi, Angela Zangari
e Salvatore Zangari, tutti patrocinati dall'avv. Beniamino Pandolfo.
Sulla vicenda, già nei mesi scorsi, gli animi si sono più volte
esasperati. E un gruppo d'insegnanti ha più volte manifestato
vibratamente davanti alla sede dell'Ufficio scolastico provinciale. Ora
il Tar ha dato loro ragione. Così come il Tribunale amministrativo
regionale ha ritenuto meritevoli d'accoglimento le istanze delle
famiglie di sette studenti portatori di handicap ai quali erano stati
negati - o ridotti in termini d'orario d'impiego - gli insegnanti di
sostegno necessari perché possano frequentare regolarmente le lezioni.
Una questione, quella del sostegno, che si ripropone ogni anno. E il
Tar ha sottolineato ancora una volta, con 5 ordinanze e 2 sentenze, che
in una materia con implicazioni così delicate come la garanzia del
diritto allo studio per i portatori di handicap non si può ragionare in
meri termini ragionieristici. Si tagli dove ci sono sprechi, non in
questo settore. Nel ripristinare o disporre l'immediata assegnazione
dei docenti di sostegno ai figli dei ricorrenti, i giudici ricordano
che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che
riducono drasticamente l'accesso agli insegnanti di sostegno: «Anche a
voler ammettere l'esiguità dell'organico del personale di sostegno, non
potrebbe pregiudicarsi il diritto fondamentale all'istruzione del
disabile grave, essendo tenuta l'istituzione scolastica a provvedere a
soddisfare detto diritto - in deroga al rapporto docenti-alunni
ordinario - attraverso contratti a tempo determinato con insegnanti di
sostegno».
Impugnati due concorsi all'Ateneo
Doppia ordinanza del Tribunale amministrativo regionale su altrettanti
concorsi all'Università. Ad impugnare le relative graduatorie finali è
stata una candidata, che ha presentato ricorso sia nel caso della
selezione pubblica per la copertura di 3 posti nell'area dei servizi
generali e tecnici sia per quella relativa a 7 posti bell'area
amministrativa, in entrambi a caso a tempo determinato (36 mesi).
Considerato che la giurisprudenza amministrativa, nel caso
d'impugnazione di una graduatoria, prevede che il ricorso vada
notificato a tutti gli interessati, il Tar ha disposto l'integrazione
del contraddittorio «autorizzando il ricorrente alla notifica mediante
pubblici proclami» da effettuarsi entro 20 giorni di tempo. L'udienza
prevista giovedì scorso è stata quindi rinviata al 19 aprile.
(da http://www.gazzettadelsud.it di Giuseppe
Lo Re)
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