Basti pensare a tutte le mille incombenze della normativa sulla sicurezza che producono continuamente contenziosi e multe di cui non si riesce a venire a capo.
Si individua il preside come capo espriatorio delle carenze e delle inadempienze degli altri magari designandolo come datore di lavoro quando c’è da colpirlo ma deprivarlo di qualsiasi strumento decisionale quando sono coinvolte scelte operative decisive per la gestione delle risorse umane.
Questo il testo dell’art. 45
Art. 45
Semplificazioni in materia di dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e' altresi' consentito quando e' effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalita' organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che specificano la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
- all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
- all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1 ed e' abrogato il comma 1-bis;
- nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.