recupero ore non prestate sotto forma di sostituzione docenti : Eleonora Rossi
Domanda
Desidero sapere quale sia il riferimento normativo che impone in un istituto secondario superiore un recupero delle ore di lezione non prestate sul proprio orario settimanale sotto forma di sostituzione docenti assenti, soprattutto se tale riduzione oraria non sia ascrivibile al docente, bensì a motivi organizzativi interni (orario provvisorio e non completo). Il Dirigente ora impone tale recupero, in tal modo considerando che quasi tutti i docenti non hanno prestato le 18 ore di servizio,ma alcune in meno, potrà evitare di retribuire per le sostituzioni. Alcuni hanno già espresso rimostranze, il Dirigente ha intimato che si tratta di un ordine di servizio che se disatteso comporterà un addebito disciplinare, anche se al momento il provvedimento è congelato in attesa di discutere in collegio a breve. Io ritengo non siano da recuperare perchè non imputabili alla volontà dei singoli docenti, ma all'organizzazione. Cosa dice la normativa in merito?
Risposta
La normativa di riferimento è costituita essenzialmente nell’articolo 28 del vigente contratto di lavoro, che fissa un termine settimanale ai fini dell’assolvimento della prestazione. Giova ricordare che la fissazione di tale termine è sempre in favore del debitore (e cioè del prestatore di lavoro) così come previsto dall’articolo 1184 del codice civile. Decorso inutilmente tale termine, per cause imputabili al datore di lavoro, l’obbligazione del prestatore si estingue, fermo il diritto alla retribuzione (si veda l'articolo 6, ultimo comma , primo periodo, del Regio Decreto Legge 1825/ 1924 convertito in legge 562/26, pubblicato sulla Gazzetta Uff. 3 maggio 1926, n. 102).
Prove scritte e orali e modalità di verifica : Patrizia Gasparro
Domanda
Una docente di scienze in un liceo scientifico, da moltissimi anni, al fine di rendere chiara, trasparente, omogenea e il più possibile oggettiva la valutazione, alla conclusione di ogni modulo e/o unità didattica, si avvale di procedure in relazione agli obiettivi prefissati nella propria programmazione didattica, cioè di verifiche semistrutturate, strutturate scritte e laboratoriali, dichiarando all’inizio dell’anno scolastico, sia nella propria programmazione e sia in quella del proprio dipartimento disciplinare che le prove scritte sono da considerarsi a tutti gli effetti anche con valore di prove orali (nel registro personale vengono registrate come orale). La scrivente effettua costantemente verifiche orali di tipo formativo e quando necessarie anche di tipo sommativo (colloqui, sondaggi dal posto, correzione dei compiti in classe, esercitazioni alla lavagna, ecc.) e debitamente riportate nel registro di classe e in quello personale (spazio riservato agli argomenti, attività, ecc). Le competenze orali individuate sono state verificate anche attraverso le varie forme di verifica scritta. La docente riceve dal proprio Dirigente Scolastico una riservata, con oggetto “disposizione di servizio” che richiamando il DPR n.122 del 22/06/2009 e le successive norme attuative, i quali, secondo il preside, prevedono che ai fini della valutazione degli alunni occorre avvalersi di una pluralità di strumenti ricorrendo a prove orali, scritte, grafiche, ecc., rileva che “da una verifica dei registri personali e dall’esame delle prove effettuate nelle classi assegnate non risultano effettuate verifiche orali”. Il Dirigente invita la docente ad effettuare anche le verifiche orali ed evidenzia che il mancato rispetto di tale disposizione di servizio si configura come inosservanza dei doveri professionali dei docenti. Richiamando la circolare ministeriale n.94 del 18 ottobre 2011 che ritiene la valutazione, espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente e che le istituzioni scolastiche potranno individuare e adottare, nella loro autonomia e nell’ambito delle prove previste per ciascun insegnamento (scienze risulta ancora insegnamento a sola prova orale nel triennio e prova scritta e orale nel biennio), modalità e forme di verifica che ritengano funzionali all’accertamento dei risultati di apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, di cui ai Regolamenti di riordino e al D.M. 139/2007 relativo all’obbligo d’istruzione, la scrivente chiede, per quanto riportato, se l’uso di svolgere le verifiche orali attraverso prove scritte è illegittimo e quindi se la disposizione di servizio così impartita dal Dirigente Scolastico sia legittima e non invade l'autonomia didattica dei docenti.
Risposta
L’interpretazione del dirigente scolastico non è priva di pregio. Fatta salva l’autonomia didattica del docente, di cui all’art.1 comma 1 del decreto legislativo 297/94, che costituisce implementazione della libertà di insegnamento di cui all’art. 33 Cost., va fatto rilevare che tale autonomia va esercitata nel rispetto degli ordinamenti. Conseguentemente, preso atto che l’ordinamento prevede sia le prove scritte che le prove orali, il docente ha l’obbligo di attenersi rigidamente a tale consegna, a nulla rilevando la considerazione che i contenuti e i livelli di apprendimento da verificare oralmente siano comunque valutabili anche per il tramite di prove scritte. Giova ricordare, peraltro, che il nostro modello culturale di istruzione tende a valorizzare non soltanto il mero raggiungimento della padronanza dei contenuti, ma anche e soprattutto la capacità di esposizione orale degli stessi. Tale modello risulta informato anche alla necessità di preparare i discenti in vista degli esami universitari che, non di rado, si basano sull’esposizione orale.
Accompagnatori viaggio d'istruzione : Enrichetta Iannaccone
Domanda
E' possibile, nominare quale accompagnatore di una classe, in mancanza di docenti disponibili, un collaboratore scolastico, per quanto persona affidabile, esperta e ben relazionato con gli studenti?
Risposta
La normativa non lo prevede. D'altra parte non bisogna dimenticare che i viaggi e le gite di istruzione si inquadrano a pieno titolo nel processo didattico-apprenditivo e, dunque, la presenza dei docenti non assume rilievo solo ai fini della prestazione di vigilanza, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la prestazione di insegnamento, che continua e si sviluppa in tali sedi. Si pensi, per esempio, al ruolo del docente di Storia in occasione di vite a siti archeologici oppure a quello del docente di Storia dell’arte in coincidenza di visite presso musei o pinacoteche.
Vigilanza prima ora e ricreazione : Nicola Imbrenda
Domanda
Il CCNL prevede per i docenti la presenza in classe 5 minuti prima del suono della prima campanella. Può un dirigente scolastico modificare l'uso di quei 5 minuti (modificando di fatto il dettato del CCNL) convertendoli e sommandoli in vigilanza durante la ricreazione?
Risposta
Gli obblighi dei docenti sono infungibili. Ciò deriva inequivocabilmente dall’insegnamento delle Sezioni unite della Suprema corte di cassazione, secondo il quale: “I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato” (cfr. Cass., Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009).Insegnamento prontamente recepito dal legislatore con l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. 150/2009 che testualmente recita: “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro…”. In buona sostanza, dunque, la fonte ove rinvenire gli obblighi e, dunque, la natura e la qualificazione della prestazione discendente da tali obblighi, resta il contratto di lavoro, che non prevede la possibilità di derogare alle pattuizioni ivi contenute. Conseguentemente, risulta preclusa la possibilità per l’Amministrazione scolastica di utilizzare i docenti in modo diverso da quanto espressamente previsto nel contratto di lavoro.Quanto alla ricreazione, i relativi obblighi di vigilanza non sono aggiuntivi rispetto alla prestazione di insegnamento atteso che, come chiarito autorevolmente dall’Aran, con nota 29 maggio 2002 (prot.5254) : “non vi è dubbio alcuno” si legge nel provvedimento “anche a parere di quest’Agenzia, che i minuti d’intervallo intercorrenti tra le ore di lezione costituiscano, per i docenti, servizio a tutti gli effetti. Basti considerare, in proposito,che durante tale lasso di tempo, sia pur minimale, non viene meno alcuno dei doveri e delle responsabilità che comunemente fanno capo al corpo docente durante il complessivo periodo giornaliero di funzionamento dell’istituzione scolastica. Quanto sopra, peraltro, appare di oggettiva evidenza, tale da far ritenere superflua e sovrabbondante l’attivazione di un formale procedimento di interpretazione autentica del CCNL”. Conseguentemente, se è vero che i docenti non possono essere distratti dalla vigilanza sugli alunni prima dell’ingresso e all’uscita da scuola, è altrettanto vero che, qualora la ricreazione intervenga durante l’orario di lezione, la relativa vigilanza rientra tra gli obblighi connessi all’attività di insegnamento, nel limite della medesima.
da www.treccani.it