
La norma infatti, peraltro espressamente integrata proprio a tal fine con il CCNL del 2003, si riferisce all’effettiva assenza continuativa dalla classe del docente titolare dell’insegnamento indipendentemente dai motivi che l’hanno determinata e considera sempre compresi nell’assenza, a tutela della continuità didattica e del diritto allo studio degli alunni, i periodi di sospensione dell’attività didattica anche nei casi di eventuali rientri in servizio fittizi.”
da www.ceripnewus.it