Con ordinanza
collegiale della Seconda Sezione del T.A.R. Calabria – Catanzaro n. 320
del 4
luglio 2013, è stata respinta l'istanza di sospensiva presentata da ben
dieci vincitori dell'ultimo
concorso a dirigente scolastico e volta ad ottenere l'annullamento
della decisione adottata dall' USR
di non procedere a collocamento coattivo in quescienza di ventisei
dirigenti scolastici ancora in
servizio effettivo.
Nello specifico, il Collegio, peraltro, primo in Italia ad essersi
pronunciato espressamente sul punto,
accogliendo le eccezioni sollevate dagli avvocati delle parti
costituite, ha rigettato la richiesta di
misura cautelare presentata dai ricorrenti, significando espressamente:
"...atteso, da un lato, il
carattere "eccezionale" della facoltà riconosciuta all'Amministrazione
ex art. 72, comma 11, D.L.
112/2008 (ipotesi, peraltro, diversa da quella del trattenimento in
servizio di cui al comma 7 stesso
articolo) di risolvere i rapporti di lavoro ivi indicati e dall'altro,
che la scelta dell'Amministrazione
resistente di non risolvere i detti rapporti di lavoro costituisce
espressione di discrezionalità
dell'Amministrazione stessa che, anche in considerazione dell'assenza
di esubero di personale, non
pare inficiata dalle censure formulate in ricorso...".
Tale pronunciamento rivestendo, peraltro, particolare rilevanza in
punto di "pensionamento del
personale dirigenziale" alla luce delle recenti riforme legislative del
sistema pensionistico, assume
un significato peculiare, unitamente al recente pronunciamento del
T.A.R. Lazio – Roma n.
2446/2013, in quanto si pone in ordine cronologico tra le primissime
decisioni adottate in materia
sull'intero territorio nazionale.
Avv. Vincenzo
Pasqua
avv.vipasqua@libero.it