Successivamente all’entrata in vigore della legge n.
62/2000, sono state
riscontrate anomalie, carenze e irregolarità nell’organizzazione e nel
funzionamento di numerose scuole paritarie. Sono state evidenziate
tutta
una serie di patologie, presenti in maniera diffusa soprattutto in
istituti di istruzione secondaria di II grado dell’Italia centrale e
meridionale, tutti di matrice laica, in verità. In dettaglio:
1) corsi a “piramide rovesciata” dall’esiguo numero di alunni delle
classi iniziali, vale a dire di quelle dalla I alla IV (talune
costituite
addirittura con tre alunni) cui ha fatto riscontro un eccessivo numero
di
alunni (mediamente da 70 a 100) iscritti alle V classi. In effetti
l’aumento degli alunni dell’ultima classe non è stato fisiologico,
né é dipeso dalla regolare progressione del percorso formativo, ma è
stato determinato dall’eccessivo numero di privatisti ammessi a
sostenere l’esame di idoneità all’ultimo anno. Tanto è avvenuto in
deroga alle norme regolanti la materia che vietano alle scuole
paritarie
di accogliere all’esame di idoneità un numero di candidati esorbitante
rispetto alla ricettività dei locali e alle classi funzionanti. In
sostanza attraverso gli esami di idoneità all’ultima classe è stato
incrementato il numero degli alunni interni candidati all’esame di
stato.
2) La particolare “disinvoltura” nella gestione delle prove e dei
colloqui e l’indulgenza totale nelle valutazioni hanno consentito a
soggetti con percorsi scolastici del tutto irregolari e inadeguati di
raggiungere il traguardo del diploma.
3) Privi di garanzie di serietà sono risultati anche gli esami di
idoneità alle classi che precedono l’ultima dei candidati esterni.
Attesa l’estrema facilità con cui tali esami, in numerose scuole, sono
stati superati, grazie a criteri di valutazione eccessivamente blandi e
sommari, adottati dalle commissioni interne agli istituti, e alla
estrema
celerità che, in violazione delle norme vigenti e degli elementari
principi docimologici, hanno caratterizzato lo svolgimento delle prove
orali.
4) Gravi e censurabili si sono rivelate, altresì, le irregolarità
imputabili al mancato rispetto delle disposizioni concernenti lo
svolgimento degli esami integrativi degli allievi provenienti da
indirizzi
di studio diversi.
5) Alle irregolarità sopraccennate si è aggiunto il fatto che numerosi
docenti hanno valutato, in sede di esami di idoneità o integrativi,
candidati che erano stati loro studenti prima che si ritirassero dalle
lezioni.
6) Spesso, all’insaputa dell’Amministrazione, sono state svolte
sessioni suppletive degli esami suddetti, in palese violazione delle
norme
che, come è noto, prevedono che si possa tenere una sola sessione per
anno.
7) Molteplici, inoltre, sono state le anomalie segnalate nello
svolgimento
degli esami preliminari all’esame di stato; si citano, a titolo di
esempio, i calendari con tempi molto compressi, che non hanno
consentito
un serio esame e un’adeguata valutazione, e le nomine di docenti
impegnati solo per l’occasione.
Si fa menzione, ora, di altre
ricorrenti e diffuse disfunzioni e anomalie:
- il rilevante numero di assenze degli alunni (assenze favorite da una
registrazione irregolare e talvolta fittizia, operata il venerdì per
tutta la settimana precedente) derivante anche dal fatto che gli
allievi
risiedevano in località molto lontane dalle scuole da essi frequentate.
Ciò si è verificato soprattutto nei corsi serali per lavoratori, spesso
veri e propri “corsi fantasma” a motivo dell’esiguo o addirittura
inesistente numero di frequentanti;
- la proliferazione dei cosiddetti ottisti o saltatori, vale a dire di
quei candidati (moltissimi) che, avendo riportato otto in tutte le
materie
dello scrutinio finale relativo alla promozione all’ultima classe, sono
stati ammessi a sostenere, con un anno di anticipo, l’esame di stato;
- la costituzione di commissioni formate con soli alunni privatisti;
- la costituzione di commissioni con un numero eccessivo di candidati
esterni, in deroga alla legge n. 425/97;
- l’inconsistente o addirittura mancata iscrizione di alunni disabili;
- la diffusa inidoneità dei locali, spesso non in regola con le norme
di
cui al d.lgs. 81/2008;
- la mancanza o inidoneità di laboratori, biblioteche, palestre, ecc.;
- l’irregolare funzionamento degli organi collegiali, spesso costituiti
solo sulla carta e mai convocati; la irregolare riunione e la durata
del
tutto irrisoria dei consigli di classe cui spettano, come è noto, le
valutazioni periodiche e finali degli alunni;
- l’assunzione di docenti non in possesso dell’abilitazione
all’insegnamento, anche nei casi in cui nelle graduatorie permanenti
erano presenti e disponibili docenti abilitati;
- il mancato, puntuale rispetto delle norme contrattuali relative al
rapporto di servizio del personale docente e non docente;
- la irregolare tenuta degli atti amministrativo-contabili;
- la lacunosa e confusa tenuta dei fascicoli personali degli studenti,
spesso privi dei certificati di studio, recanti autocertificazioni e
dichiarazioni non conformi alle disposizioni vigenti;
- la scarsa trasparenza della gestione contabile spesso caratterizzata
da
richieste agli alunni di somme aggiuntive rispetto a quelle dovute per
le
tasse di iscrizione;
- i continui avvicendamenti dei docenti in corso d’anno e il frequente
utilizzo degli stessi nelle commissioni di esame di stato;
- la carente azione didattica soprattutto per quel che concerne lo
svolgimento delle lezioni, le interrogazioni e le valutazioni.
Alle situazioni di criticità accennate si è aggiunta la coesistenza
della legge 62/2000 con normative precedenti, talvolta non in sintonia
con
la stessa o addirittura confliggenti. Rimangono, infatti, scoperti
diversi
e importanti ambiti della gestione e permangono soluzioni “estensive”
e “derogatorie” non sempre in linea con il rigore che dovrebbe
caratterizzare la specifica area della parità.
Alcune delle patologie e disfunzioni sono derivate dal fatto che, in
sede
di prima applicazione della legge n. 62/2000, l’Amministrazione adottò
- ai fini del riconoscimento della parità - il criterio
dell’autocertificazione senza verifiche. Tanto in relazione alla
considerazione che sarebbe stato impossibile effettuare controlli
diversi
da quelli cartacei sulle 9.000 scuole che, in prima applicazione,
entrarono a far parte del sistema paritario. L’adozione del criterio
suaccennato ebbe come conseguenza l’automatico passaggio delle scuole
interessate dallo status di “legalmente riconosciute” a quello di
paritarie.
Si trattò di un errore assai grave, considerato che la parità prevedeva
un regime che avrebbe dovuto, in maniera sostanziale e rilevante,
garantire “requisiti di qualità ed efficacia”. E ciò contestualmente
al venir meno di una serie di controlli previsti nei confronti delle
scuole legalmente riconosciute. In effetti, se è vero che sarebbe
risultato impossibile effettuare visite ispettive sulle circa 9.000
scuole
che in prima fase entrarono a far parte del sistema paritario, è
altrettanto vero che tali ispezioni si sarebbero potute disporre almeno
a
campione.
Né è stato possibile effettuare i necessari controlli negli anni
scolastici successivi al 2000/2001, allorché la competenza in materia
di
riconoscimento della parità fu decentrata agli Uffici scolastici
regionali. Le nuove richieste di parità furono, infatti, così numerose
(circa 4.000) che assorbirono totalmente l’attività del personale
ispettivo a disposizione dei citati Uffici, senza, peraltro, coprire
l’intero arco delle esigenze da fronteggiare. Ne è prova il fatto che,
mentre in alcune regioni i nuovi riconoscimenti furono dati a seguito
di
verifiche puntuali e accurate, in altre, le ispezioni furono effettuate
a
campione.
Ad esempio in Lombardia e in Calabria le visite ispettive interessarono
la
totalità delle nuove parità richieste; invece in altre regioni, con una
rilevante densità di scuole paritarie, quali il Piemonte, il Veneto e
l’Emilia-Romagna, si pianificò e organizzò l’azione ispettiva in una
prospettiva pluriennale.
In ulteriori regioni (Lazio, Sicilia e Campania, nelle quali vi è
un’alta percentuale di scuole paritarie) si è tuttavia registrata una
notevole difficoltà nella vigilanza, pur in costanza di evidenti
anomalie.
D’altra parte la rilevante carenza di personale dirigenziale
tecnico-ispettivo, oggi divenuta gravissima ed emergenziale, ha
costretto
gli Uffici ad effettuare vigilanze solo saltuarie ed azioni di
consulenza
alquanto limitate, nonostante le molteplici esigenze e la riconosciuta
utilità dei suddetti interventi.
Le patologie in questione sono state evidenziate sin dalla relazione al
Parlamento sullo stato di attuazione della legge 62/2000, presentata in
data 31 marzo 2004 ai Presidenti di Camera e Senato ed hanno costituito
oggetto, da parte di numerosi parlamentari, di chiarimenti e
assicurazioni, cui hanno fatto seguito, in sede di replica, interventi
di
controllo e correttivi da parte del Ministro pro tempore.
Le patologie di cui trattasi hanno anche costituito oggetto di
indagini,
tuttora in corso, da parte dell’Autorità Giudiziaria.
E’ doveroso osservare che il disposto sull’esame di Stato di cui al
comma 7 dell’art. 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, relativo
alla
costituzione di commissioni con soli commissari interni, ha determinato
un
notevole proliferare delle irregolarità e delle patologie sopra
descritte, essendo venuta meno la possibilità di verifiche e
valutazioni
di tipo esterno sulla preparazione dei candidati. Né poteva rivelarsi
efficace, ai fini suddetti, il ruolo del presidente, organo sì esterno
ma
con sole funzioni “notarili”, considerata anche la sua preposizione a
più commissioni.
Ad alcune delle citate disfunzioni e criticità si è posto rimedio con
interventi di carattere normativo che hanno previsto una serie di
vincoli
e di prescrizioni. In particolare:
- Con decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella legge 3
febbraio 2006, n. 27, (art. 1-bis) le scuole non statali sono state
ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi
della legge n. 62/2000 e di scuole non paritarie, con conseguente
superamento delle tipologie ancora esistenti (autorizzazione, parifica,
presa d’atto, riconoscimento legale, ecc.). Lo stesso provvedimento
legislativo ha previsto che, nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad
iniziare dalla prima classe, ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. f),
della legge n. 62, “il riconoscimento è sottoposto alla condizione
risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque
salvi
gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato”. Inoltre il III
comma del menzionato art. 1-bis ha stabilito: “Le scuole paritarie non
possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato
scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con
cui
il gestore abbia, comunque, comunanza di interessi. Il gestore o il
legale
rappresentante e il coordinatore delle attività educative e didattiche
della scuola paritaria devono dichiarare la inesistenza di tale
situazione
per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita
nel
fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle
predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei
titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e
penali”.
- Con legge 11 gennaio 2007, n. 1, è stata prevista:
• la costituzione delle commissioni di esame con non più di 6
commissari per ciascuna commissione, dei quali il 50% interni e il
restante 50% più il presidente, esterno;
• per ogni due classi la nomina di un presidente unico e di commissari
comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari
interni
per ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre;
• la possibilità che nella sessione dello stesso anno, con
abbreviazione di un anno per merito, sostengano gli esami di stato gli
alunni che nello scrutinio finale abbiano riportato non meno di 8/10 in
ciascuna disciplina con una valutazione non inferiore a 7/10 in
ciascuna
disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze,
ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione
dell’insegnamento di educazione fisica.
Purtroppo gli interventi correttivi apportati dall’Amministrazione
scolastica spesso sono stati vanificati da pronunce cautelari del TAR e
del Consiglio di Stato: tale è il caso, ad esempio, di commissioni di
esame comprendenti un numero eccessivo di candidati esterni o di soli
candidati esterni. Gli esami presso il famigerato istituto Pacioli di
Nola
si sono svolti per effetto di un provvedimento del Tar Lazio.
Da quanto rilevato in ambito nazionale in ordine alla costituzione e al
funzionamento delle scuole paritarie, emerge la necessità di adottare
interventi e correttivi atti a connotare il sistema in termini di
legalità, efficacia, efficienza e trasparenza. Tanto in coerenza con le
misure migliorative sin qui adottate, che costituiscono soltanto una
tappa
in direzione del superamento delle anomalie tuttora esistenti, della
messa
a regime della pubblica funzione della scuola paritaria e della piena
attuazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione e
dai Trattati dell’Unione Europea.
Nell’ottica suddetta e sulla base di quanto segnalato e proposto anche
dai responsabili degli Uffici scolastici regionali e locali, occorre:
- avviare un processo costante di monitoraggio dei livelli di qualità;
- stabilire più efficaci e funzionali forme e modalità di coordinamento
tra l’Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici, individuando
referenti per tutti quegli adempimenti strettamente legati al
territorio
(l’anagrafe, le rilevazioni integrative, l’istruttoria delle domande
per la concessione dei contributi, ecc.);
- potenziare i servizi di consulenza a sostegno delle scuole paritarie;
- incrementare la rete dei collegamenti con e tra le scuole, per una
migliore partecipazione al sistema pubblico;
- mettere a sistema la rete informatica per realizzare comunicazioni
amministrative, didattiche e di funzionamento;
- promuovere azioni finalizzate alla formazione del personale,
dell’Amministrazione centrale e periferica, operante nell’ambito della
parità;
- garantire uniformità di applicazione delle normative per tutto il
territorio nazionale.
In questa prospettiva si è proceduto alla rilevazione anagrafica delle
istituzioni scolastiche e dei relativi aggregati. Ora si rende
opportuno
programmare un servizio di documentazione anche con riferimento alla
valutazione facente carico all’INVALSI. Dovranno, poi, essere attivate
apposite iniziative e misure di verifica e controllo con specifico
riguardo all’andamento didattico - organizzativo degli istituti
paritari
e allo svolgimento degli esami di idoneità e degli esami di stato.
Tali iniziative e misure dovranno trovare attuazione attraverso
rigorosi
piani annuali di visite ispettive, nonché mediante puntuali e accurati
riscontri da effettuare attraverso l’utilizzo di indicatori
quantitativi
e qualitativi (check list, di cui si allega un esempio). Ovviamente,
per i
casi in cui si riscontra la mancanza dei requisiti previsti dalle norme
vigenti, si deve procedere alla revoca del riconoscimento giuridico
della
parità.
Uno dei problemi che affligge la scuola paritaria è la presenza, pur
marginale, di aree di deriva istituzionale che stravolgono il ruolo
della
scuola come istituzione rivolta alla formazione dei giovani
traducendola
in agenzia per il conseguimento di titoli di studio. Le misure messe in
atto fino ad oggi hanno consentito solo in parte di superare la
situazione. E’ necessario rivedere le norme sugli esami di idoneità ed
adottare una serie di misure che, nel rispetto della libertà di scelta
degli studenti, rendano il servizio funzionale, trasparente e coerente
con le nuove norme relative alla valutazione. E’ indispensabile un
pieno
coinvolgimento delle istituzioni paritarie e delle loro associazioni di
categoria per l’impegno alla serietà degli studi, al rispetto delle
norme in vigore e alla correttezza sostanziale, non solo formale, del
corrente funzionamento delle istituzioni scolastiche e per collaborare
alla stesura di norme che puntino ad eliminare ogni tipo di patologia.
Indubbiamente il raggiungimento dei risultati attesi si lega
soprattutto
al potenziamento numerico del corpo ispettivo che, per ragioni
anagrafiche
e per effetto dei collocamenti a riposo non compensati dalla nomina in
ruolo dei 57 idonei del pur espletato concorso a 145 dirigenti tecnici,
ha
subito riduzioni tanto consistenti da non poter più assolvere, in
maniera
soddisfacente, ai propri compiti istituzionali, tra i quali assumono
priorità il sostegno e il controllo delle scuole paritarie.
Gennaro Palmisciano
gennaro.palmisciano@istruzione.it