Nel merito, la predetta docente di sostegno, in violazione delle norme vigenti e delle reiterate note ministeriali e dei vari uffici scolastici regionali d’Italia, che vietano l’utilizzo del docente di sostegno in supplenze brevi per sostituire i colleghi assenti in classi collaterali, era stata utilizzata in altra classe per sostituire una collega assente, norme più volte invocate e richiamate dal SAB.
Nella sua classe un alunno s’infortunava leggermente, da qui scaturiva una serie di contestazioni che si concludevano con 2 censure avverso le quali si esperiva il tentativo di conciliazione tramite il segretario regionale del SAB Campania prof. Vincenzo Cozzino, contestando il comportamento del dirigente scolastico sia perché non coincideva l’orario dell’infortunio in quanto la predetta docente non era in quella classe, perché sostituiva in altra classe, sia perché non si era mai allontanata dalla classe assegnata, conciliazione che si concludeva con esito negativo, da qui il ricorso al Tribunale. Il Giudice, nel ritenere fondata la domanda che è meritevole d’accoglimento, evidenzia che non vi è stata nessuna omissione di soccorso, mera abrasione dello zigomo, ciò perché l’omissione di soccorso è una condotta che presuppone la necessità indifferibile di somministrazione delle cure, che non risulta per la verità dalla oggettiva lievità della lesione come da referto nel registro della infermeria.
Preme poi evidenziare, per colorare di ulteriore illegittimità la sanzione in esame, che la stessa reca per la prima volta menzione di un ulteriore comportamento illecito non contestato con la nota di avvio del procedimento e tuttavia fondante la sanzione, e cioè l’aver effettuato “affermazioni non improntate a canoni di affidabilità e lealtà nei confronti dei colleghi e degli alunni”, condotta comunque talmente genericamente tratteggiata da non potersi individuare nella sua concretezza.
In merito alla seconda sanzione di “comportamento scorretto, alla presenza di alunni, nei confronti del collega responsabile del coordinamento della scuola media per il sabato”, a tal proposito deve rilevarsi che la contestazione nella sua assoluta genericità non consente di individuare con esattezza quale sia stato il comportamento scorretto tenuto. Da tale genericità discende l’impossibilità per la predetta docente di esercitare il diritto di difesa.
Circa la seconda condotta censurata con la sanzione in esame, consistente nel “procurato allarme per inopportuna richiesta di intervento delle Forze di Pubblica Sicurezza”, va considerato che nella stessa giornata alla ricorrente furono mosse contestazioni assai gravi e cioè di essersi arbitrariamente allontanata dalla classe e di aver firmato contemporaneamente in due classi la sua presenza, condotte queste in sé che violano i doveri istituzionali del docente, contestazioni che poi sono state ritirate in sede di irrogazione della sanzione, non essendo state tali condotte effettivamente riscontrate nella loro verificazione.
Orbene, il fatto vissuto dalla docente di essere destinatario di censure infondate in relazione ai propri doveri di presenza nell’orario di servizio da parte dei preposti al controllo del Convitto a ben vedere integra per il Giudice una accusa allarmante per un dipendente diligente, il che giustifica, nella concitazione del momento, la richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine, per cui le sanzioni irrogate ed impugnate appaiono destituite di fondamento e comunque sproporzionate pur nella loro lievità.
Il SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola esprime viva soddisfazione per la giustizia resa alla docente sanzionata illegittimamente che vede soccombere il MIUR anche per il pagamento delle spese di lite.
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11/7/2013
F.to Prof. Francesco Sola - segretario generale
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