Il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Cosenza, con ordinanza n. 4533/13, accoglie il
ricorso ex art. 28 Statuto dei Lavoratori presentato dal sindacato SAB
rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito e
Rosangela L’Avena del foro di Castrovillari e, per gli effetti,
dichiara l’antisindacalità dell’Amministrazione convenuta, per l’omessa
previa richiesta di nulla osta dell’organizzazione sindacale ricorrente
al momento dell’adozione del provvedimento del 3/9/13, con il quale si
è provveduto al trasferimento dell’assistente amministrativa sig.ra
T.D.R., eletta RSU per la predetta O.S. c/o l’I.C. di Rende Centro, e
ne ordina la cessazione, disponendo la rimozione degli effetti del
disposto trasferimento.
Il SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, non
può che esprimere soddisfazione per tale decisione che risulta
l’ennesima, a favore delle RSU elette nelle liste SAB e che hanno
visto, fino ad oggi, sempre soccombere l’ATP di Cosenza in tutti i
Tribunali della provincia e che si ostina, anche dietro spinte e
suggerimenti di qualche O.S. ritenuta maggiormente rappresentativa, a
perseverare su una materia, quale quella dell’inamovibilità delle RSU
del SAB, senza il preventivo nulla osta della medesima O.S., richiamato
dall’art. 22 della legge n. 300/70.
Nel merito, il Giudice ha osservato che, in termini generali, la
tutela di cui all’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori ha ad oggetto la
tutela delle associazioni sindacali contro tutte quelle condotte poste
in essere dal datore di lavoro, tali da impedire o limitare l’esercizio
delle libertà sindacali e che la norma non contiene una definizione
analitica della condotta, sicché è demandato al giudice il compito di
verificare l’idoneità oggettiva della condotta denunciata a produrre
l’effetto che la disposizione in esame intende prevenire.
Nel caso di specie parte ricorrente lamenta che il trasferimento
disposto dall’amministrazione convenuta c/o l’I.C. di Rende Commenda
della T.D.R. sua iscritta ed eletta nel marzo 2012 quale RSU c/o l’I.C.
di Rende Centro, violi l’art. 22 della legge n. 300/70 in quanto
effettuato senza la richiesta del preventivo nulla osta all’O.S. SAB di
appartenenza, configurandosi così quale allontanamento dall’unità
produttiva interessata all’attività sindacale.
Tale condotta antisindacale non può dirsi esclusa dalla
previsione dell’art. 18 del CCNQ del 18/8/98, così come modificato
dall’art 5 del CCQI del 24/9/07 (firmato solo dalle OO.SS. ritenute
maggiormente rappresentative e non dal SAB), secondo la quale, il
trasferimento del personale scolastico in soprannumero, ancorché RSU,
non necessita del preventivo nulla osta dell’O.S. di appartenenza.
Ritenuto, invero, che la previsione normativa, nella misura in
cui la stessa, come detto, mira a tutelare la libertà dell’attività
sindacale, non può essere derogata in peius da parte di una clausola
contrattuale (cfr. art. 40 dello Statuto dei Lavoratori), la quale,
sotto tale profilo, non può che ritenersi nulla, con conseguente sua
disapplicazione, anche perché, nel caso di specie, dagli atti del
giudizio non risulta che il trasferimento in contestazione rientri
nella previsione contrattuale citata.
Il Giudice accoglie quindi il ricorso con conseguente
declaratoria di antisindacalità dell’Amministrazione convenuta, ne
ordina la cessazione ritenuta illegittima e la rimozione degli effetti.
F.to Prof. Francesco Sola - segretario Generale
SAB
sindacatosab@sabcs.it