Il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Taranto, con sentenza n. 12581/14, accoglie il
ricorso presentato dalla prof.ssa G.M. rappresentata e difesa in
giudizio dall’avv. Angelica Iannitelli del foro di Paola, annulla la
sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogato dall’ex dirigente
scolastico della scuola media di Scalea condannato a pagare anche 1200
euro di spese oltre al rimborso delle spese forfetarie, all’eventuale
contributo unificato, all’I.V.A. e al contributo integrativo, da
distrarsi in favore dell’avvocato.
Il SAB non può che esprimere soddisfazione per tale decisione in
quanto, il segretario generale prof. Francesco Sola, già in fase di
audizione per il contraddittorio c/o la predetta scuola, delegato dalla
prof.ssa G.M. aveva contestato al dirigente scolastico il proprio modo
di operare in violazione delle nuove norme in materia di sanzioni
disciplinari; il dirigente scolastico non curante delle osservazioni a
difesa manifestate dal SAB procedeva, comunque, a infliggere
l’avvertimento scritto.
Questi i fatti. La Prof.ssa M.G. si stava recando, unitamente ad un
gruppo di alunni, nel laboratorio ECDL per svolgere attività di
recupero/potenziamento grammatica. La necessità di dover utilizzare
l’aula laboratorio era stata previamente segnalata dalla stessa al
responsabile dell’organizzazione dei laboratori provvedendo, dunque, ad
effettuare la dovuta prenotazione, in ossequio a quanto prescritto dal
regolamento interno dell’Istituto. Ciò nonostante, a fronte della
legittima richiesta delle chiavi del laboratorio ECDL da parte della
Prof.ssa M. G., questa si vedeva opporre, dapprima dal personale ATA, e
poi dalla Dirigente, un rifiuto assolutamente immotivato. Ovviamente la
stessa chiedeva delucidazioni in merito proprio alle ragioni
giustificatrici di quel diniego; rifiuto che, di fatto, impediva in
maniera del tutto arbitraria il regolare espletamento dei doveri
connessi alla funzione docente.
La Dirigente, anziché fornire alla prof.ssa i dovuti chiarimenti,
provvedeva a convocare immediatamente nell’Ufficio di Presidenza il
responsabile dell’organizzazione dei laboratori, invitando l’odierna
ricorrente ad attendere fuori dall’Ufficio di Presidenza l’esito del
colloquio con quest'ultimo. Tant’è che la Prof.ssa attendeva,
pazientemente e (si ribadisce) fuori dall’ufficio di Presidenza per
come richiesto, l’esito di un colloquio inaspettatamente a porte
chiuse, dopo il quale la Dirigente “ordinava” al personale ATA presente
di consegnare le chiavi alla M. G., preavvisando, però, un “cambio di
regole” nell’uso delle aule di laboratorio. A fronte di tale asserzione
la docente chiedeva alla Dirigente che le nuove regole fossero
esplicitate per iscritto. Per tutta risposta la Dirigente preannunciava
un provvedimento disciplinare a carico della prof.ssa M. G., sanzione
che veniva effettivamente irrogata all’esito di un procedimento
illegittimo, per come accertato giudizialmente, non avendo la Dirigente
rispettato i modi e i tempi di cui all’artt. 55 e seg. del D. Lgs n.
165/01.
Il Giudice, in via preliminare e assorbente, infatti ha ritenuto
accoglibile la doglianza di parte ricorrente relativa alla decadenza in
cui il datore di lavoro è incorso, a seguito della violazione del
secondo comma dell’art. 55 bis del D. Lgs. N. 165/01, questione in
riferimento alla quale parte resistente non ha esposto controdeduzioni,
né in fatto né in diritto.
Il dirigente scolastico acquisita la notizia della condotta posta
a fondamento dell’addebito, ha proceduto sì alla contestazione di
addebito omettendo di convocare la lavoratrice per il contraddittorio a
sua difesa nel termine prescritto dagli artt. 55 e seg. del D. Lgs. N.
165/01 (venti giorni).
Tale mancanza non può peraltro ritenersi sanata dalla comunicazione
successiva di convocazione (avvenuta dopo ben 40 gg. dalla notizia),
attesa l’evidente tardività della stessa, intervenuta quando il
termine di cui alla norma richiamata era già spirato. Atteso che
l’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 55-bis del decreto citato
prevede espressamente che “la violazione dei termini stabiliti nel
presente comma comporta, per l’amministrazione, la decadenza
dell’azione disciplinare …” non v’è chi non veda come la sanzione
successivamente irrogata risulti illegittima, essendo la P.A. decaduta
dal potere sanzionatorio. Ma il Giudice del Lavoro è andato oltre,
ritenendo la contestazione di addebiti per come formulata dalla
Dirigente, generica e indeterminata essendo stata operata una mera
“qualificazione” di asseriti comportamenti, senza però individuarli con
precisione. Più in particolare nella contestazione di addebiti
non sono puntualizzate, in concreto, quali specifiche affermazioni e/o
condotte avessero potuto integrare l’illecito disciplinare ascritto. Si
asserisce che la M.G. sarebbe entrata con violenza in Presidenza ma non
si specifica con quali atti concreti sarebbe stata posta in essere la
condotta violenta; si rileva che la docente si sarebbe comportata in
modo poco educato e scorretto nei gesti e nella tonalità di voce, ma
non si effettua alcuna precisazione; si afferma che sarebbero state
realizzate violazioni dei doveri connessi alla funzione docente, ma
senza fornire alcuna concreta determinazione.
In sostanza il Giudice ritiene omessa una chiara esplicazione, da parte
del datore di lavoro, nella fase della contestazione disciplinare, di
quali fra le condotte addebitate fossero in concreto da ritenere
suscettibili di biasimo, circostanza, questa, che comporta, ovviamente,
una violazione del diritto di difesa dell’incolpata.
Peraltro, precisa il Giudice Istruttore, eventuali successive
esplicitazioni (sia in sede disciplinare, sia in sede giudiziaria), non
potrebbero elidere né sanare il vizio procedurale già verificatosi,
poiché la violazione delle garanzie di difesa dell’incolpato nella fase
della contestazione non può che comportare ex se l’illegittimità del
provvedimento sanzionatorio successivamente adottato, anche alla
stregua del principio d’immutabilità dei fatti oggetto di addebito
disciplinare, finalizzato ad assicurare il pieno rispetto del
contraddittorio.
Ragion per cui la sanzione disciplinare veniva annullata.
F.to prof. Francesco Sola
Segretario Generale
SAB