Dal 15 settembre 2015
è necessario sostituire il vecchio contrassegno con quello unificato
europeo, di colore azzurro. Il contrassegno è strettamente personale,
non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il
territorio nazionale. In arrivo altre novità
ROMA – Il 15 settembre 2015, ai sensi del D.P.R. n.151 del 2012
(Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di
esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di
strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle
persone invalide) scade il termine per sostituire il contrassegno
disabili di colore arancione, anche se ancora in corso di validità, con
il contrassegno unificato disabili europeo, di colore azzurro. Oltre
tale data il tagliando arancione non sarà più valido.
Con la modifica dell’articolo 381 del DPR 495/1992, per la circolazione
e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità
di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune di
residenza rilascia autorizzazione mediante l’apposito contrassegno
invalidi denominato “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme
al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio
dell’Unione europea del 4 giugno 1998. Il contrassegno è strettamente
personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su
tutto il territorio nazionale (articolo 1, comma 1, lett. b del DPR
151/2012).In base alla lettera e) dello stesso comma 1, il Comune potrà
inoltre stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio
a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla
sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al
limite minimo previsto dall’articolo 11, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e prevedere,
altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a
pagamento qualora risultano già occupati o indisponibili gli stalli a
loro riservati.
Il contrassegno può essere permanente (va rinnovato ogni 5 anni),
oppure temporaneo (validità correlata alla disabilità riscontrata dallo
staff medico). Il contrassegno permanente alla scadenza può essere
rinnovato sulla base di documentazione medica che attesti la
persistenza dello stato di invalidità. La differenza tra il vecchio e
nuovo, oltre che nel colore, sta nel formato, nel contenuto e nel
simbolo. Inoltre, i dati della persona con disabilità, la foto del
titolare e la sua firma vanno apposti sul retro del tagliando, in modo
da non essere visibili dall’esterno dell’abitacolo e garantire quindi
la tutela della privacy.
Le novità al Codice della strada non sono finite. Cambiano le regole
per le patenti speciali per disabilità: con la patente B per disabili
sarà possibile trainare rimorchi senza limiti di peso (attualmente il
tetto è di 750 kg) anche se il totale del complesso veicolare (auto e
rimorchio) non potrà superare i 3500 kg. Se invece si vogliono trainare
pesi maggiori resta l’obbligo di conseguire il corrispondente titolo
abilitativo.
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