Il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1781/2015, accoglie il
ricorso presentato dal collaboratore scolastico O.P. rappresentato e
difeso in giudizio dall’avv. Domenico Lo Polito del foro di
Castrovillari e, per gli effetti, annulla la sanzione disciplinare del
richiamo scritto irrogato dall’ex dirigente scolastico I.B. dell’I.C.
di Montalto Uffugo Centro e condanna l’Amministrazione a liquidare per
intero le spese di lite in complessivi euro 1.500,00, compensandole per
la metà e ponendo la restante metà a carico della parte ricorrente con
distrazione.
Il sindacato SAB tramite il segretario generale prof. Francesco Sola
esprime grande soddisfazione per tale decisione che ripristina uno
stato di legittimità reiteratamente violato dall’ex dirigente
scolastico per aver sanzionato i collaboratori scolastici che avevano
aderito allo sciopero breve territoriale indetto dal SAB con RSU in
maggioranza presso la predetta istituzione scolastica.
Il SAB contestava la mancata liquidazione del fondo d’istituto, la
mancata formalizazione della proposta contrattuale, la mancata
liquidazione dei compensi ai supplenti, la mancata attivazione delle
procedure elettorali per le elezioni RSU del 5-7/3/2012, per non avere
insediato la relativa commissione elettorale, e per non avere fatto
svolgere le relative elezioni RSU.
Nel merito, in occasione del predetto sciopero breve per la prima ora
di servizio di tutto il personale, il giorno precedente, in modo
inusuale, con una circolare interna emanata dopo il termine delle
lezioni, avente per oggetto “adempimenti di fine anno e convocazione
dei consigli di classe” a margine andava a predisporre, a modo di
“precettazione” , in violazione delle leggi e del contratto nazionale
che regolamentano il diritto di sciopero, i nominativi del personale
ATA da mantenere in servizio, fra i quali O.P., che aveva
aderito, con largo anticipo allo sciopero.
A tale “precettazione” seguivano atti di contingentamento non presi in
considerazione dal dirigente poiché O.P. poteva benissimo essere
sostituito da altro personale non scioperante e perché non esisteva
nessun contratto d’istituto per non essere stato mai predisposto dal
dirigente, al fine di regolamentare la materia per garantire gli
eventuali servizi minimi.
O. P. aderiva allo sciopero e il dirigente scolastico lo sanzionava con
richiamo scritto del medesimo giorno dello sciopero senza averlo
sentito a sua difesa, previa contestazione e convocazione, in
violazione dell’art. 93 del contratto nazionale di lavoro e dell’art.
55 bis del D. L.vo n. 150/09.
Da qui il ricorso Al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza che,
per le violazioni delle norme contrattuali e di legge sopra richiamate,
annulla la sanzione disciplinare del richiamo scritto e condanna
l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
prof. Francesco Sola - segretario
Generale SAB