
Le spese seguono la soccombenza, anche in considerazione del fatto che la parte resistente ha reiterato nei confronti del prof. A.B. condotta identica a quella già dichiarata illegittima dallo stesso Giudice con provvedimento indicato dalla parte ricorrente, cui peraltro l’Amministrazione si era conformata, per cui condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, che liquida in euro 3.645,00 oltre il 15% rimb. forf, CA e IVA.
Il SAB esprime viva soddisfazione per l’ennesima pronuncia e condanna dell’ATP di Cosenza che, anche con il nuovo dirigente L.G., continua a perseverare su una materia la cui giurisprudenza dei vari Tribunali è ormai consolidata, tanto non è lui che paga, bensì i cittadini contribuenti, dirigente che anche questa volta ha cercato l’aiuto degli altri sindacati (confederali e autonomi firmatari del contratto) con richiesta di integrazione del contraddittorio.
Il Giudice di Paola, come in precedenza già quello di Cosenza, ha disatteso tale richiesta sia in considerazione della mancata allegazione delle ragioni per cui la causa sub iudice sarebbe ad esse comune (non essendo motivata la dedotta “opportunità” di estensione del contraddittorio), sia per carenza di interesse ad agire nel presente procedimento di parte di associazioni sindacali che non abbiano subito alcun pregiudizio della libertà sindacale tutelata dall’art. 22 dello Statuto dei Lavoratori.
Né rileva la richiamata circolare ARAN n. 1/2015, in quanto non forma oggetto del presente giudizio la regolarità della procedura elettorale del marzo 2015 (neppure contestata).
I trasferimenti in contestazione vanno, quindi, considerati antisindacali: gli stessi, infatti, costituiscono violazione di una previsione normativa che riconosce al sindacato il diritto di consultazione, finalizzato ad assicurare al dipendente dirigente sindacale una tendenziale stabilità, sul piano logistico, ed il conseguente collegamento con la base rappresentata, ed incide, quindi, in tal modo, sulla stessa libertà del sindacato e sulla sua capacità di negoziazione, minandone la credibilità e l’immagine anche sotto il profilo della capacità aggregativa di nuovi consensi.
L’antisindacalità della condotta non può dirsi esclusa dalla previsione dell’art. 18 del CCNQ del 7/8/1998, così come modificato dall’art. 5 del CCQI del 24/9/2007 con l’introduzione del comma 4-bis, secondo la quale il trasferimento dei docenti scolastici in soprannumero, ancorchè RSU, non necessita del preventivo nulla osta dell’O.S. di appartenenza - previsione peraltro neppure richiamata dall’amministrazione resistente- né dall’art. 7 del CCNI 2013.
La norma di cui all’art. 28 St. Lav., nella misura in cui mira a tutelare la libertà dell’attività sindacale, non può essere derogata in peius da parte di una clausola contrattuale (cfr. art. 40 dello Statuto dei Lavoratori), la quale, sotto tale profilo, non può che ritenersi nulla, con conseguente sua disapplicazione.
In ogni caso, si evidenzia come l’Amministrazione resistente non ha in alcun modo dimostrato che i trasferimenti in contestazione rientrino nella previsione contrattuale citata, circostanza, peraltro, non emergente dalla documentazione allegata agli atti del giudizio, di dubbia lettura. Il SAB rileva che i predetti docenti non erano né soprannumerari, né sono stati spostati a danno di altri docenti titolari.
Va, pertanto, ordinato all’Amministrazione resistente di cessare la condotta ritenuta illegittima e di procedere alla rimozione degli effetti.
F.to Prof. Francesco Sola - Segretario Generale SAB
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