Il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Paola con ordinanza n. 988/2015 del 5/11/2015,
accoglie il ricorso ex art. 28 legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori)
proposto dal sindacato SAB tramite il segretario generale prof.
Francesco Sola, difeso in giudizio dagli avv.ti Domenico Lo Polito e
Rosangela L’Avena del foro di Castrovillari e, per gli effetti,
dichiara l’antisindacalità del comportamento dell’ATP di Cosenza, per
l’omessa previa richiesta di nulla osta dell’O.S. ricorrente al momento
dell’adozione dei provvedimenti con i quali si è provveduto al
trasferimento del prof. A.B. eletto RSU c/o l’IPSIA-Liceo Scientifico
di Amantea e del prof. F.M. eletto RSU c/o l’I.C. di Tortora.
Le spese seguono la soccombenza, anche in considerazione del fatto che
la parte resistente ha reiterato nei confronti del prof. A.B. condotta
identica a quella già dichiarata illegittima dallo stesso Giudice con
provvedimento indicato dalla parte ricorrente, cui peraltro
l’Amministrazione si era conformata, per cui condanna parte resistente
al pagamento delle spese di lite a favore dei procuratori antistatari
di parte ricorrente, che liquida in euro 3.645,00 oltre il 15% rimb.
forf, CA e IVA.
Il SAB esprime viva soddisfazione per l’ennesima pronuncia e condanna
dell’ATP di Cosenza che, anche con il nuovo dirigente L.G., continua a
perseverare su una materia la cui giurisprudenza dei vari Tribunali è
ormai consolidata, tanto non è lui che paga, bensì i cittadini
contribuenti, dirigente che anche questa volta ha cercato l’aiuto degli
altri sindacati (confederali e autonomi firmatari del contratto) con
richiesta di integrazione del contraddittorio.
Il Giudice di Paola, come in precedenza già quello di Cosenza, ha
disatteso tale richiesta sia in considerazione della mancata
allegazione delle ragioni per cui la causa sub iudice sarebbe ad esse
comune (non essendo motivata la dedotta “opportunità” di estensione del
contraddittorio), sia per carenza di interesse ad agire nel presente
procedimento di parte di associazioni sindacali che non abbiano subito
alcun pregiudizio della libertà sindacale tutelata dall’art. 22 dello
Statuto dei Lavoratori.
Né rileva la richiamata circolare ARAN n. 1/2015, in quanto non forma
oggetto del presente giudizio la regolarità della procedura elettorale
del marzo 2015 (neppure contestata).
I trasferimenti in contestazione vanno, quindi, considerati
antisindacali: gli stessi, infatti, costituiscono violazione di una
previsione normativa che riconosce al sindacato il diritto di
consultazione, finalizzato ad assicurare al dipendente dirigente
sindacale una tendenziale stabilità, sul piano logistico, ed il
conseguente collegamento con la base rappresentata, ed incide, quindi,
in tal modo, sulla stessa libertà del sindacato e sulla sua capacità di
negoziazione, minandone la credibilità e l’immagine anche sotto il
profilo della capacità aggregativa di nuovi consensi.
L’antisindacalità della condotta non può dirsi esclusa dalla previsione
dell’art. 18 del CCNQ del 7/8/1998, così come modificato dall’art. 5
del CCQI del 24/9/2007 con l’introduzione del comma 4-bis, secondo la
quale il trasferimento dei docenti scolastici in soprannumero, ancorchè
RSU, non necessita del preventivo nulla osta dell’O.S. di appartenenza
- previsione peraltro neppure richiamata dall’amministrazione
resistente- né dall’art. 7 del CCNI 2013.
La norma di cui all’art. 28 St. Lav., nella misura in cui mira a
tutelare la libertà dell’attività sindacale, non può essere derogata in
peius da parte di una clausola contrattuale (cfr. art. 40 dello Statuto
dei Lavoratori), la quale, sotto tale profilo, non può che ritenersi
nulla, con conseguente sua disapplicazione.
In ogni caso, si evidenzia come l’Amministrazione resistente non ha in
alcun modo dimostrato che i trasferimenti in contestazione rientrino
nella previsione contrattuale citata, circostanza, peraltro, non
emergente dalla documentazione allegata agli atti del giudizio, di
dubbia lettura. Il SAB rileva che i predetti docenti non erano né
soprannumerari, né sono stati spostati a danno di altri docenti
titolari.
Va, pertanto, ordinato all’Amministrazione resistente di cessare la
condotta ritenuta illegittima e di procedere alla rimozione degli
effetti.
F.to Prof. Francesco Sola -
Segretario Generale SAB
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