Il Giudice del
Lavoro del Tribunale di Cosenza con ordinanza n. 3814 del 05-11-/2015,
accoglie il ricorso ex art. 28 legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori)
proposto dal sindacato COBAS Scuola Castrovillari rappresentato e
difeso in giudizio dall’Avv.to Vincenzo Maradei, del foro di
Castrovillari e, per gli effetti, dichiara l’antisindacalità dell’ATP
di Cosenza, per l’omessa previa richiesta di nulla osta dell’O.S.
ricorrente al momento dell’adozione del decreto prot. n. 6507 del
12/8/2015, con il quale è stato disposto il trasferimento presso
l’IPSIA di Montalto Uffugo del Sig. F.G.., eletto RSU presso
l’IPSIA di Trebisacce e ne ordina la cessazione, disponendo la
rimozione degli effetti dei disposti trasferimenti. Condanna il MIUR
alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Nel merito si evidenzia che il trasferimento disposto
dall’amministrazione convenuta del Sig, F.G., violi l’art.22 della
legge n. 300/1970 in quanto effettuato senza la richiesta del
preventivo nulla osta all’O.S. di appartenenza, configurandosi, così,
quale allontanamento dell’unità produttiva interessata all’attività
sindacale, producendo lesione degli interessi partecipativi del
sindacato, in quanto, di fatto, impediscono al rappresentante
l’esercizio del mandato sindacale ricevuto nell’Istituto scolastico
dove eletto.
Il sindacato COBAS Scuola Castrovillari tramite il responsabile prof.
Leonardo Genovese, non può che esprimere soddisfazione per la decisione
del Tribunale di Cosenza in materia d’inamovibilità delle
RSU COBAS SCUOLA senza il preventivo nulla osta della medesima O.S.,
richiamato dall’art. 22 della legge n. 300/70, fonte primaria di
diritto.
Prof. Leonardo Genovese
Cobas scuola Castrovillari