
Nel merito si evidenzia che il trasferimento disposto dall’amministrazione convenuta del Sig, F.G., violi l’art.22 della legge n. 300/1970 in quanto effettuato senza la richiesta del preventivo nulla osta all’O.S. di appartenenza, configurandosi, così, quale allontanamento dell’unità produttiva interessata all’attività sindacale, producendo lesione degli interessi partecipativi del sindacato, in quanto, di fatto, impediscono al rappresentante l’esercizio del mandato sindacale ricevuto nell’Istituto scolastico dove eletto.
Il sindacato COBAS Scuola Castrovillari tramite il responsabile prof. Leonardo Genovese, non può che esprimere soddisfazione per la decisione del Tribunale di Cosenza in materia d’inamovibilità delle RSU COBAS SCUOLA senza il preventivo nulla osta della medesima O.S., richiamato dall’art. 22 della legge n. 300/70, fonte primaria di diritto.
Prof. Leonardo Genovese
Cobas scuola Castrovillari