“Il Consiglio di Stato continua a darci ragione e, difatti, l’ordinanza, di cui avevamo anticipato la particolare complessità, ha ribadito al MIUR la necessità non solo dell’inserimento in GAE (che oramai per i diplomati magistrali è pacifico) ma anche della possibilità di stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato per i ricorrenti” spiegano i due legali delle associazioni Bonetti e Delia.
Nel provvedimento infatti si legge: “l’ordinanza cautelare n. 1089/2015 non è opponibile a chi è risultato utilmente inserito nella graduatoria relativa alla Fase zero; con la conseguenza che l’Amministrazione è tenuta a stipulare con gli appellanti contratti a tempo determinato nonché contratti a tempo indeterminato limitatamente ai posti eventualmente ancora disponibili in esito alle operazioni del predetto piano straordinario” ma non è tutto. L’articolato provvedimento prosegue tutelando tutti i ricorrenti non solo in questa fase, ma anche per il futuro affermando che “piena tutela ai ricorrenti, peraltro, sarà somministrata dall’anno scolastico successivo in poi”.
Per quanto concerne la fase “0” (quella precedente al piano assunzionale del Governo), poi, il Collegio ha ritenuto di non stravolgere le assegnazioni già fatte, in quanto ciò avrebbe potuto comportare problematiche peculiari per soggetti, estranei al ricorso, assegnatari di ruoli.
Il Collegio tuttavia chiarisce che in ogni caso i ricorrenti dovranno essere immediatamente destinatari di contratti ove vi siano posti disponibili.
Altro importantissimo passo in avanti viene fatto infine sul commissariamento in quanto l’ordinanza cautelare che n. 1089/2015 che ha sospeso l’efficacia del D.M. 1° aprile 2014, n. 235 nella parte in cui non consentiva l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento, è un atto generale e quindi ha valenza nei confronti di tutti gli Uffici Scolastici Regionali. Pertanto “posto che il commissario ad acta già in sede di decreto monocratico era stato individuato nel Prefetto di Milano - con riguardo al D.D.G. 12 giugno 2015 con cui l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano aveva dato esecuzione all’ordinanza n. 1089/2015 con una iscrizione meramente cartolare di una parte dei ricorrenti – in relazione alla emersione del carattere ultraregionale della questione controversa il commissario ad acta deve ora intendersi invece individuato nel Direttore Generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, perché in caso di ulteriore inottemperanza da parte dell’Amministrazione provveda all’esecuzione, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio”.
“Non ci fermeremo” commentano dall’ADIDA e da La Voce dei Giusti Valeria Bruccola e Francesca Bertolini “e chiederemo l’estensione di questi principi a tutti i docenti precari, anche non ricorrenti”.
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