Pervengono
a questa Direzione, anche per il tramite del MIUR, numerosi esposti con
i quali vengono segnalati presunti abusi nella richiesta del contributo
di cui all'oggetto. Al riguardo, si richiama la circostanza che il
MIUR, intervenuto più volte nella suddetta materia, ha chiaramente
espresso la sua posizione con circolare n. 312 del 20/03/2012
(Indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi scolastici delle
famiglie) e n. 593 del 7/03/2013 (Richiesta di contributi scolastici
alle famiglie) il cui contenuto viene, anche in questa sede,
integralmente ribadito.
Si sottolinea, in particolare, che nessuna sanzione o discriminazione
può essere operata a danno di chi non versa il contributo de quo, in
quanto non rientra nel novero delle tasse scolastiche di cui all'art.
200 del D. lgs 297/1994; tale contributo, pertanto, non può che
intendersi volontario anche in ossequio al principio di obbligatorietà
e gratuità dell'istruzione inferiore.
Si invitano le SS.LL., pertanto, ad attenersi alla normativa vigente in
materia, reperibile al seguente link: http://www.istruzione.it/urp/tasse.shtml.
Il direttore generale
Maria Luisa Altomonte