
Si sottolinea, in particolare, che nessuna sanzione o discriminazione può essere operata a danno di chi non versa il contributo de quo, in quanto non rientra nel novero delle tasse scolastiche di cui all'art. 200 del D. lgs 297/1994; tale contributo, pertanto, non può che intendersi volontario anche in ossequio al principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore.
Si invitano le SS.LL., pertanto, ad attenersi alla normativa vigente in materia, reperibile al seguente link: http://www.istruzione.it/urp/tasse.shtml.
Il direttore generale
Maria Luisa Altomonte