“In tema di licenziamento per giusta causa di lavoratore
reiteratamente assente alle visite fiscali ed inadempiente all’obbligo
di comunicazione preventiva all’azienda circa la sua non reperibilità,
una particolare rilevanza assume la sentenza della Corte di cassazione
n. 64 del 4 gennaio 2017, nella quale i giudici di legittimità hanno
affermato che “la permanenza presso il proprio domicilio durante le
fasce orarie previste per le visite mediche domiciliari di controllo
costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore
ammalato, in quanto l´assenza, rendendo di fatto impossibile il
controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un
inadempimento, sia nei confronti dell´istituto previdenziale, sia nei
confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere
regolarmente la prestazione lavorativa e, perciò, a controllare
l´effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione”.
Prima di riassumere la vicenda sottesa alla menzionata pronuncia, al
fine di un esauriente trattazione dell’argomento in esame, e richiamare
le motivazioni dei giudici di legittimità nella sentenza n. 64/2017,
occorre analizzare la....
Approfondimento di
Gianraimondo Farina ed Alessia La Mendola
Dottrina per il
Lavoro