Il parere del 13
luglio scorso accoglie il ricorso di una docente che s’era visto negare
il Bonus premiale. Cadono un po’ di certezze
La “Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi” della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un parere del 13 luglio
scorso, ha accolto il ricorso di una docente a cui le era stato negato
non solo il Bonus premiale, ma anche l’accesso agli atti. Il
provvedimento rafforza il principio che, in merito all’attribuzione o
non attribuzione del Bonus in questione, non vi è discrezionalità
assoluta del Dirigente Scolastico - Con il parere, del 13 luglio
scorso, della “Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi”
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DICA 0015182 P-4.8.1.8.3),
cadono un po’ di certezze sull’insindacabilità dell’attribuzione o
della non attribuzione del Bonus premiale ai docenti (comma 129
dell’art. 1 Legge 107/2015) da parte del Dirigente Scolastico.
Grazie ad un ricorso alla citata Commissione, da parte di un docente
non assegnatario del bonus, si apprende che, previa informativa ai
contro interessati, chiunque ne sia stato escluso dall’attribuzione ha
il diritto di vedersi accolta la richiesta di accessi agli atti ai
sensi della Legge 241/1990.
Le polemiche al riguardo non sono mancate perché è sembrato abbastanza
paradossale che per un diritto di accesso, riconosciuto da una legge
dell’ordinamento italiano, sia stato addirittura necessario ricorrere
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tuttavia, il dato non deve
stupire più di tanto in considerazione del fatto che c’è comunque chi
crede che la Legge 107/2015 abbia dato poteri nelle mani dei Dirigenti
Scolastici tali da consentire perfino di superare o derogare ai
basilari principi sanciti dalla norma e dalla Carta costituzionale a
cui, è è superfluo rimarcare, continuano ad essere assoggettate le PA,
nelle quali vi sono ovviamente anche le Scuole.
Voglio ricordare a tale riguardo che l’art. 97 esige che la Pubblica
Amministrazione agisca secondo il principio del buon andamento e
dell’imparzialità. Alla Costituzione si aggiunge, poi, la Carta di
Nizza che riconosce, con l’art. 41, il diritto ad una buona
amministrazione.
Così, il buon andamento della Pubblica Amministrazione, in cui è
annoverata anche la Scuola (art. 1 comm. 2 del D.Lgs 165/2001),
richiede, pertanto, legalità e imparzialità, nonché obbligo di
motivazione, di ascolto, di sollecitudine, di accesso e perfino obbligo
di scrupolo, se è vero come è vero che è ancora valido il principio
sancito dal Codice Civile del comportamento diligente da assumere come
il “buon padre di famiglia”.
D’altronde la stessa Legge 241/1990, che si ricordi essere ancora in
vigore, non è superata dalla Legge 107/2015. La legge sul procedimento
amministrativo si occupa esplicitamente del buon andamento, delineando
quello che è il procedimento che consente ad ogni singola persona
legittimamente interessata di conoscere ed in caso di intervenire a
tutela di vizi di forma o di merito che possano in un certo qual modo
inficiare i propri diritti e con essi il buon andamento della Pubblica
Amministrazione.
Mi preme ricordare, altresì, che proprio la Legge 241/1990, alla quale
ha fatto esplicito riferimento la Commissione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri nella fattispecie del bonus premiale, indica
chiaramente con l’art 24, i casi di esclusione del diritto, e tra
questi non vi è, e non poteva esserci, il caso del bonus premiale.
Così, al fine di non tediare il lettore su una legge palesemente
chiara, ritorno sull’argomento del contendere.
La Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
chiaramente evidenziato nel provvedimento che la mancata erogazione del
bonus alla ricorrente, conferisce a quest’ultima, una posizione di
interesse qualificato all’ostensione dei documenti relativi a quanti (i
docenti a tempo indeterminato) siano stati destinatari del bonus.
La palese autorizzazione all’accesso agli atti è, secondo la
Commissione, ma io aggiungo secondo la Legge, ancor di più rafforzata
dal fatto che i controinteressati, informati secondo le procedure
previste dalla norma, non hanno ravvisato motivi ostativi alla
richiesta di accesso.
In base al comma 127 della Legge 107/2015, il Dirigente Scolastico,
sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei
docenti, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo,
di cui al comma 126 del medesimo riferimento normativo, sulla base di
motivata valutazione.
Detto ciò, ci si chiede: il DS, nell’assegnare il Bonus, ma anche
eventualmente nel non assegnarlo, ha discrezionalità assoluta?
Direi proprio di no, non solo alla luce dell’accoglimento del ricorso
di cui si è trattato, ma soprattutto alla luce delle regole sulla
trasparenza e sull’imparzialità amministrativa che consentono perfino
di sindacare leggi che non le garantiscano a sufficienza o di sindacare
provvedimenti che non le rispettano concorrendo ad implementare il
controllo sulla gestione dell’attività di chi rappresenta la Pubblica
Amministrazione, tra cui le scuole.
Così, è utile chiarire che intanto i criteri rappresentano, sulla base
del disposto della Legge 107/2015, la cornice all’interno della quale
esercita una discrezionalità “relativa” il Dirigente Scolastico, ossia
una discrezionalità che si pone in relazione con tutto il resto
(criteri, documentazione, rilevazione dei dati, motivazione ecc). Se lo
spirito della legge in questione non fosse stato questo, allora mi si
dovrebbe spiegare perché avrebbe previsto un organo collegiale come il
Comitato di Valutazione con funzione precipua di stabilire detti
criteri. Il legislatore avrebbe potuto, più semplicemente, demandare
tutto l’iter all’unico Dirigente Scolastico, ma ciò non è avvenuto.
Così, i criteri assumono la veste di “parametri oggettivi di indirizzo”
e non di semplice indicatori lasciati alla libera e facoltativa
applicazione dei Dirigenti Scolasti.
A supporto della tesi, la Legge 107/2015 evidenzia che il giudizio deve
essere, altresì, motivato. Dunque, una motivazione generica, aleatoria,
non circostanziata, sia relativamente all’attribuzione che alla non
attribuzione, potrebbe essere già motivo di accoglimento di ricorso.
A tutto ciò si aggiunge l’esplicitazione degli strumenti utilizzati dal
Dirigente Scolastico per rilevare le prestazioni dei docenti che si
configurano come prova e giustificazione di quel miglioramento previsto
dai tre “ambiti” indicati dalla norma in questione e che hanno generato
l’attribuzione del bonus. Pertanto, l’accesso ai documenti
amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la
trasparenza. Inoltre, si coglie l’occasione per rimarcare che
l’attribuzione e la relativa pubblicazione dei dati in forma aggregata,
non sottrae il Dirigente Scolastico dalla comunicazione al Comitato di
valutazione delle motivazioni delle sue scelte proprio per una continua
regolazione e qualificazione del processo (faq n. 20 del MIUR).
Insomma, per quanto le leggi ( Legge n. 59/97, Legge 165/2001, legge
150/209, legge 190/2012, Legge 107/2015, ecc) abbiano riconosciuto ai
Dirigenti Scolastici ampi poteri, non bisogna mai tuttavia dimenticare
che non sono posti a capo di imprese private, ma di Istituzioni
Scolastiche che, ancora ad oggi, sono annoverate tra le Pubbliche
Amministrazioni e quindi soggette al controllo e alle limitazioni
previste dalle leggi dell’ordinamento italiano ed europeo e soprattutto
dalla Costituzione.
Agata Scarafilo
Scuolaeamministrazione.it