Chiarimenti
sull'art. 4 del D. A. n. 6378 del 22.08.2017 relativo al recupero dei
giorni di sospensione didattica deliberati dalle istituzioni
scolastiche.
L'inizio del nuovo anno scolastico ha visto l'affermarsi tra un numero
consistete di Dirigenti Scolastici della nostra Regione di
un'interpretazione che riteniamo errata dell'art. 4 in oggetto laddove
recita: "prevedendo, ai fini della
compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di
recupero in altri periodi dell'anno stesso".
Già lo scorso anno scolastico, a fronte di un'identica formulazione del
citato art. 4, abbiamo avuto notizia di Dirigenti Scolastici che hanno
escogitato i più fantasiosi modi per far recuperare ai docenti i giorni
di sospensione didattica deliberati dal Consiglio d'Istituto "ai fini
della compensazione delle attività non effettuate".
Invano lo scorso anno scolastico la nostra O. S. ha chiesto formalmente
all'Assessore regionale all'istruzione che facesse chiarezza
sull'argomento, e purtroppo il decreto assessoriale sul calendario
scolastico per l'a. s. 2017/2018 ricalca pari pari quello dell'anno
precedente. Stante così le cose, non possiamo far altro che confermare
quanto abbiamo scritto lo scorso anno scolastico in proposito.
Nel citato art. 4 è espressamente indicato che "nell'ambito del calendario i Consigli di
Circolo e di Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano
dell'Offerta Formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli
adattamenti del calendario scolastico". Tali "adattamenti vanno stabiliti nel rispetto
dell'art. 74, 3° comma del D.Leg.vo 297 del 1994, relativo allo
svolgimento di almeno 200 giorni di lezione".
È quindi del tutto evidente che laddove i predetti adattamenti
garantiscano lo svolgimento di almeno 200 giorni di lezioni gli stessi
sono del tutto legittimi e gli eventuali giorni di sospensione delle
attività didattiche, deliberati dagli OO.CC., non devono quindi essere
recuperati.
Qualsiasi richiesta dei DS ai docenti di effettuare ore di lavoro per
recuperare eventuali sospensioni di attività didattiche deliberate dal
Consiglio di Istituto, sono evidentemente illegittime, a patto che
siano garantiti agli alunni i 200 giorni minimi di lezione. Tali
richieste, se concretizzate, rappresenterebbero l'imposizione di un
lavoro straordinario che, in quanto tale, sarebbe facoltativo e da
remunerare a parte.
Siamo pronti a sostenere eventuali contenziosi da parte dei lavoratori
della scuola che si dovessero trovare a fronteggiare illegittime
richieste da parte dei DS.
cobasscuolapa@fastwebnet.it