
Al diniego dell'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, il comma 4 dell'art. 25 della legge 241/90 offre all'interessato la duplice facoltà di proporre ricorso al TAR, a cui si ricorda la possibilità di stare in giudizio personalmente e senza l'assistenza di un avvocato, o di rivolgersi alla Commissione suddetta che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
Nel caso in esame la Comissione si è pronunciata ritenendo sussistente il diritto del docente ad accedere alla documentazione richiesta, vantando un interesse endoprecedimentale previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della Legge 241/90. La Commissione, inoltre, sottolinea come, a norma dell'art.22, comma 2 della legge 241/90, l'accesso ai documenti amministrativi tuteli l'interesse pubblico alla partecipazione e assicuri la trasparenza ed il buon andamento della PA. Il diniego all'accesso, quindi, è ammesso solo in casi residuali volti a proteggere "la vita privata o la riservatezza di persone", non riscontrabile in detto caso.
Già il TAR Lazio si era espresso in tal senso nella sentenza 97176/2017, la Commissione, quindi, conferma, quindi, quanto già espresso in sede giurisdizionale e spazza via definitivamente l'incertezza della legittimità della pubblicazione dei dati, nominativi ed importi, inerenti la procedura di assegnazione del bonus premiale ai docenti.
dott.ssa Taverna Maria Lucia