In particolare, a sollecitare le interpretazioni creative degli amministratori regionali è l'art. 74 del d.lgs. n. 297/1994, il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione", che al comma 3 dispone che "Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni". Questa disposizione, già in gran parte "tecnicamente" inapplicabile, per via del fatto che è stata concepita sull'articolazione dell'orario scolastico su sei giorni (mentre oggi la maggior parte delle scuole ha un orario distribuito su cinque giorni), non finisce di solleticare la fantasia e la creatività degli amministratori. La novità di quest'anno, ancora ufficiosa, ma anticipata a mezzo stampa dall'assessore Lagalla in persona, riguarda la stupefacente interpretazione del termine "lezioni":
"Abbiamo allungato il periodo di 4 giorni - così recita il virgolettato attribuito a Lagalla - rispetto a quest'anno arrivando a quota 211 giorni di scuola. Abbiamo posto un vincolo, per altro previsto da una norma nazionale, che non si possa andare al di sotto di 200 giorni di effettiva presenza in aula da parte degli alunni. Gli 11 giorni serviranno appunto per le pause e le gite scolastiche".
La notizia ha suscitato un comprensibile sconcerto in tutte le componenti delle comunità scolastiche e conseguenti fondati rilievi critici.
Da parte nostra, senza indugiare in altre possibili e legittime considerazioni critiche sulla ratio che ha ispirato il singolare vincolo annunciato dall'Assessore Lagalla, ci limitiamo a chiedere con fermezza che esso sia cassato dal testo del decreto assessoriale (del resto non ancora emanato), semplicemente in quanto incompatibile e in contraddizione con le norme vigenti. Le visite guidate e i viaggi di istruzione (che con molta superficialità vengono definite "gite" nel linguaggio giornalistico), così come le numerose altre attività formative e di approfondimento che si svolgono al di fuori delle aule scolastiche in orario curricolare ed extracurriculare (partecipazione a seminari, convegni, incontri-dibattiti culturali, preparazione o visione di attività artistiche, teatrali, cineforum, mostre, ecc.), sono pienamente comprese nel novero delle attività didattico-formative e, come tali, deliberate dagli Organi Collegiali e inserite nel Piano dell'Offerta Formativa. Un vincolo che stabilisse che al raggiungimento dei 200 giorni di lezione previsto dal Testo Unico (già tecnicamente "inattuale", come si è detto, per le scuole con orario su 5 giorni) concorrono soltanto quelli "di effettiva presenza in aula da parte degli alunni" è, quindi, palesemente illegittimo, oltreché inapplicabile e, francamente, grottesco.
Palermo, 7 maggio 2018
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