Intervista all’Ing. Natale Saccone,
“autore” della modifica in merito all’esenzione dei Dirigenti dalla “responsabilità
civile, amministrativa e penale” in merito alla valutazione
dei rischi strutturali e
impiantistici delle scuole.
Il 17 dicembre il Senato ha approvato la Legge n. 215 a firma dei senatori proponenti: Antonio Iannone, Andrea De Bertoldi, Giampietro Maffoni, Tiziana Drago, dal titolo: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00238) . . .Pubblicata in GU al n. 301 del 20/12/2021
La modifica al precedente testo a garanzia delle responsabilità dei Dirigenti scolastici in materia di sicurezza è stata scritta dall’Ing. Natale Saccone, consulente d’ufficio del Tribunale di Catania; coordinatore per la sicurezza in diversi Comuni dell’Isola, promotore degli “accordi di rete Scuole sicure”; esperto formatore nei corsi per dirigenti e docenti sulla sicurezza nelle scuole.
Ricostruiamo il percorso legislativo attraverso l’intervista all’Ing. Saccone.
E’stata approvata dalla Camera dei Deputati la legge sulla sicurezza degli edifici scolastici che valorizza il testo da Lei elaborato. Quali sono i presupposti e le particolarità?
Cinque anni fa iniziò un percorso per cambiare la storia delle responsabilità datoriali del Dirigente scolastico “datore di lavoro” ed imperniate già nella definizione di cui all’art. 2 del D Lgs 81/08.
L’Associazione dei Dirigenti scolastici - UDIR, con in testa il Presidente Marcello Pacifico, mi incaricò di riscrivere l’asset delle responsabilità in capo ai Dirigenti Scolastici con lo scopo di dare vita ad una nuova norma che sapesse sapientemente ricalibrare e correttamente bilanciare le competenze in capo ai Presidi da un lato ed agli amministratori locali proprietari degli immobili scolastici dall’altro.
Sin dalla prima audizione alla Camera in commissioni riunite Istruzione e Lavoro non ci si è mai arresi, perseguendo un unico obiettivo, già sancito dall’Avvocatura dello Stato nell’ottica delle competenze sulla prevenzione incendi, ove già si distinguevano le competenze strutturali ed impiantiste antincendio in capo all’Ente locale, da quelle non pertinenziali dei Dirigenti Scolastici. Esisteva di fatto una separazione di competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza impiantistica antincendio.
Cosa ha motivato la stesura del nuovo testo?
Dalla separazione e distinzione delle competenze è nata la motivazione della stesura del nuovo testo. Da un lato, gli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 risulterebbero fare capo al rappresentante pro-tempore dell'Ente locale proprietario dell'edificio scolastico, dall'altro, il Dirigente scolastico sarebbe il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in quanto titolare della qualifica di” datore di lavoro”. Su questi graverebbe solo l'obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Città Metropolitana la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, se già non adempiuti.
Parallelamente l’art. 18 comma 3 del D Lgs 81/08 sancisce proprio che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati alle istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai già menzionati interventi, si intendono assolti, da parte dei Dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’Amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. Pur tuttavia permanevano responsabilità civili e penali a carico dei Presidi sulla valutazione dei rischi, che non potevano esser addebitate a chi non ha assoluta competenza in materia.
Da questo assunto nasce la proposta emendativa approvata prima in Senato che sancisce la seguente integrazione del comma 3bis all’art. 18:
1 - I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
Quali sono le garanzie per i Dirigenti?
Le garanzie per i Dirigenti Scolastici, fermo restando gli obblighi di natura gestionale in capo ai Dirigenti Scolastici, “datori di lavoro”, sono legate alla deresponsabilizzazione civile, amministrativa e penale della figura datoriale in toto tramite la comunicazione dell’adempimento all’amministrazione competente come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 18.
La valutazione dei rischi strutturali ed impiantistici spetta anche all’Ente locale proprietario dell’immobile.
I Dirigenti Scolastici, accertato un pericolo grave ed imminente e nell’impossibilità di un immediato intervento dell’Ente colale, hanno la facoltà di inibire spazi o l’intera istituzione, dando immediata comunicazione all’Amministrazione proprietaria dell’immobile nonché al Signor Prefetto.
Quali i
benefici per
le scuole?
I benefici per le scuole sono molteplici primo fra tutti la redazione del DVR in capo al Datore di Lavoro di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) così come previsto dall’art. 28 commi 1, 2 e 3 sempre del D Lgs 81/08, che dovrà esser redatto dal Dirigente Scolastico congiuntamente all’Amministrazione proprietaria dell’immobile, garante nel fornire e rendere fruibili strutture e degli impianti scolastici in assoluta sicurezza.
Il DVR dovrà avere la firma apposta dal Dirigente scolastico e dal Sindaco o da persona opportunatamente delegata.
Con l’approvazione di questa norma, l’UDIR stravolge più di ogni altro nella storia, le indicazioni sin oggi perseguite dalla Magistratura nazionale che ha puntato sempre il dito sulla scuola, individuando nel Dirigente Scolastico e nel Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) il bersaglio cui tendere e far scoccare la freccia delle sanzioni, non solo amministrative, ma anche penali, portando persino alla reclusione forzata degli stessi.
Grazie, Ing. Saccone, per questo prezioso contributo a servizio della sicurezza delle nostre scuole per una sempre maggiore efficacia e qualità dell’istruzione, nel rispetto delle norme e a garanzia delle persone che operano nella Comunità scolastica.
Giuseppe Adernò
Il 17 dicembre il Senato ha approvato la Legge n. 215 a firma dei senatori proponenti: Antonio Iannone, Andrea De Bertoldi, Giampietro Maffoni, Tiziana Drago, dal titolo: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00238) . . .Pubblicata in GU al n. 301 del 20/12/2021
La modifica al precedente testo a garanzia delle responsabilità dei Dirigenti scolastici in materia di sicurezza è stata scritta dall’Ing. Natale Saccone, consulente d’ufficio del Tribunale di Catania; coordinatore per la sicurezza in diversi Comuni dell’Isola, promotore degli “accordi di rete Scuole sicure”; esperto formatore nei corsi per dirigenti e docenti sulla sicurezza nelle scuole.
Ricostruiamo il percorso legislativo attraverso l’intervista all’Ing. Saccone.
E’stata approvata dalla Camera dei Deputati la legge sulla sicurezza degli edifici scolastici che valorizza il testo da Lei elaborato. Quali sono i presupposti e le particolarità?
Cinque anni fa iniziò un percorso per cambiare la storia delle responsabilità datoriali del Dirigente scolastico “datore di lavoro” ed imperniate già nella definizione di cui all’art. 2 del D Lgs 81/08.
L’Associazione dei Dirigenti scolastici - UDIR, con in testa il Presidente Marcello Pacifico, mi incaricò di riscrivere l’asset delle responsabilità in capo ai Dirigenti Scolastici con lo scopo di dare vita ad una nuova norma che sapesse sapientemente ricalibrare e correttamente bilanciare le competenze in capo ai Presidi da un lato ed agli amministratori locali proprietari degli immobili scolastici dall’altro.
Sin dalla prima audizione alla Camera in commissioni riunite Istruzione e Lavoro non ci si è mai arresi, perseguendo un unico obiettivo, già sancito dall’Avvocatura dello Stato nell’ottica delle competenze sulla prevenzione incendi, ove già si distinguevano le competenze strutturali ed impiantiste antincendio in capo all’Ente locale, da quelle non pertinenziali dei Dirigenti Scolastici. Esisteva di fatto una separazione di competenze per quanto riguarda gli adempimenti ai fini della sicurezza impiantistica antincendio.
Cosa ha motivato la stesura del nuovo testo?
Dalla separazione e distinzione delle competenze è nata la motivazione della stesura del nuovo testo. Da un lato, gli obblighi di cui al D.P.R. n. 151/2011 risulterebbero fare capo al rappresentante pro-tempore dell'Ente locale proprietario dell'edificio scolastico, dall'altro, il Dirigente scolastico sarebbe il destinatario degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in quanto titolare della qualifica di” datore di lavoro”. Su questi graverebbe solo l'obbligo di segnalare per iscritto al Sindaco/Presidente della Città Metropolitana la necessità di provvedere agli adempimenti di cui al D.P.R. n. 151/2011, se già non adempiuti.
Parallelamente l’art. 18 comma 3 del D Lgs 81/08 sancisce proprio che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati alle istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai già menzionati interventi, si intendono assolti, da parte dei Dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’Amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. Pur tuttavia permanevano responsabilità civili e penali a carico dei Presidi sulla valutazione dei rischi, che non potevano esser addebitate a chi non ha assoluta competenza in materia.
Da questo assunto nasce la proposta emendativa approvata prima in Senato che sancisce la seguente integrazione del comma 3bis all’art. 18:
1 - I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
Quali sono le garanzie per i Dirigenti?
Le garanzie per i Dirigenti Scolastici, fermo restando gli obblighi di natura gestionale in capo ai Dirigenti Scolastici, “datori di lavoro”, sono legate alla deresponsabilizzazione civile, amministrativa e penale della figura datoriale in toto tramite la comunicazione dell’adempimento all’amministrazione competente come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 18.
La valutazione dei rischi strutturali ed impiantistici spetta anche all’Ente locale proprietario dell’immobile.
I Dirigenti Scolastici, accertato un pericolo grave ed imminente e nell’impossibilità di un immediato intervento dell’Ente colale, hanno la facoltà di inibire spazi o l’intera istituzione, dando immediata comunicazione all’Amministrazione proprietaria dell’immobile nonché al Signor Prefetto.
I benefici per le scuole sono molteplici primo fra tutti la redazione del DVR in capo al Datore di Lavoro di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) così come previsto dall’art. 28 commi 1, 2 e 3 sempre del D Lgs 81/08, che dovrà esser redatto dal Dirigente Scolastico congiuntamente all’Amministrazione proprietaria dell’immobile, garante nel fornire e rendere fruibili strutture e degli impianti scolastici in assoluta sicurezza.
Il DVR dovrà avere la firma apposta dal Dirigente scolastico e dal Sindaco o da persona opportunatamente delegata.
Con l’approvazione di questa norma, l’UDIR stravolge più di ogni altro nella storia, le indicazioni sin oggi perseguite dalla Magistratura nazionale che ha puntato sempre il dito sulla scuola, individuando nel Dirigente Scolastico e nel Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) il bersaglio cui tendere e far scoccare la freccia delle sanzioni, non solo amministrative, ma anche penali, portando persino alla reclusione forzata degli stessi.
Grazie, Ing. Saccone, per questo prezioso contributo a servizio della sicurezza delle nostre scuole per una sempre maggiore efficacia e qualità dell’istruzione, nel rispetto delle norme e a garanzia delle persone che operano nella Comunità scolastica.
Giuseppe Adernò