Più chance per restare fino a 70 anni .
da ItaliaOggi del 3/5/2005
Per il personale scolastico che ha chiesto di essere trattenuto in servizio fino al 70° anno di età, per effetto di quanto dispone l'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 503/1992, come modificato dall'articolo 1-quater del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, le probabilità di vedersi accogliere la domanda potrebbero aumentare sia alla luce di quanto contenuto nella circolare dell'11 aprile 2005, emanata congiuntamente dal dipartimento della funzione pubblica e dalla ragioneria generale dello stato, che della disposizione di cui all'articolo 1, comma 99 della legge n. 311/2004 (si veda ItaliaOggi di martedì scorso). In estrema sintesi, la circolare e la disposizione predetta escludono, infatti, che l'accoglimento delle istanze di trattenimento in servizio presentate dal personale della scuola debbano essere preventivamente autorizzate dalla funzione pubblica e dall'economia, non essendo il comparto scuola assoggettato alle disposizioni che vietano per gli anni 2005, 2006 e 2007 l'assunzione di personale a tempo indeterminato.
L'amministrazione scolastica potrebbe, pertanto, accogliere le istanze di trattenimento in presenza solo delle seguenti due condizioni:
1 - ritenere il richiedente utile all'amministrazione in relazione alla particolare esperienza professionale da questi acquisita in determinati o specifici ambiti;
2 - essere state autorizzate nuove assunzioni con incarico a tempo indeterminato nella materia di insegnamento di titolarità o nella qualifica di appartenenza del richiedente.
Quest'ultima condizione, tuttavia, preoccupa sia le organizzazioni sindacali che gli aspiranti agli incarichi a tempo indeterminato. Poiché il trattenimento in servizio è stato equiparato dal legislatore a una nuova assunzione, l'accoglimento della istanza andrebbe, infatti, a incidere sul numero delle nomine da conferire a tempo indeterminato, riducendole in proporzione. Il trattenimento in servizio concesso in applicazione delle disposizioni indicate in premessa non incide, viceversa, né sul trattamento pensionistico, che resta quello maturato all'atto del provvedimento di trattenimento, né sul passaggio a una successiva posizione stipendiale. La retribuzione da corrispondere è quella in godimento all'atto del trattenimento, maggiorata dai contributi previdenziali non più dovuti e dagli eventuali aumenti derivanti da rinnovi contrattuali in vigore nei periodi di trattenimento in servizio. I predetti periodi di servizio continuano, viceversa, a essere utili ai fini del trattamento di fine servizio(buonuscita o Tfr), poiché sulla retribuzione mensile continuano a essere trattenuti i relativi contributi.
Disciplina del trattenimento in servizio ex art. 509 T.u. 297/1994. Il trattenimento in servizio, oltre il 65° anno di età resta principalmente disciplinato dall'articolo 509 del Testo unico 297/1994, il quale dispone che:
a) il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età (65 anni) e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione(40 anni), può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non oltre il settantesimo anno di età;
b) il personale che, al compimento del 65° anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione(20 anni), può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età;
c) al predetto personale è attribuita la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (65 anni).
Nelle fattispecie di cui al punti a), b) e c), la permanenza in servizio è un diritto potestativo del dipendente. Tutto il servizio prestato fino al settantesimo anno di età è inoltre utile ai fini pensionistici, previdenziali e di progressione economica di carriera.
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