Interessante nota operativa INPDAP n. 26 (riportata appresso), del 13.06.2008, riguarda i pensionati e i pensionandi con più di 40 anni di servizio. Ai fini del calcolo della pensione valgono sempre i 40 anni di servizio, ma mentre fino ad ora il calcolo veniva effettuato a partire dall'assunzione (comprendendo anche il periodo riscattato o ricongiunto) fino ad arrivare ai 40 anni, la nota INPDAP chiarisce che è possibile anche partire dall'ultimo anno di servizio e retrocedere fino ad arrivare ai 40 anni utili, utilizzando la soluzione più favorevole per il dipendente/pensionato, previa richiesta degli interessati qualora già collocati in pensione; dovrà cioè essere adottato il conteggio più favorevole relativamente alle due quote di pensione (A e B) , con riferimento al 31.12.1992. Di fatto, per la prima volta gli anni oltre i 40 possono tornare utili ai fini del calcolo del trattamento pensionistico.
Per quanto attiene le pensioni liquidate antecedentemente alle nuove istruzioni operative, le sedi INPDAP sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni previa richiesta degli interessati e nei limiti previsti dall’articolo 26 della legge n. 315/1967, per il personale delle casse gestite dagli ex Istituti di previdenza, e dagli articoli 203 e seguenti del DPR n. 1092/1973, per il personale statale. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.
Fonti:
• Cisl Scuola Toscana
• Cisl Scuola Sicilia
• Orizzonte Scuola
Roma, 13/06/2008
INPDAP - NOTA OPERATIVA N. 26
OGGETTO: Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva superiore a 40 anni.
Il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati da questo Istituto è determinato dalla sommatoria dell’aliquota inerente gli anni maturati dall’iscritto alla data del 31 dicembre 1992 con quella relativa al valore differenziale tra quella maturata alla cessazione e quella riferita alla medesima data del 31dicembre 1992, nel limiti dell’aliquota massima raggiungibile in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva; gli anni eventualmente eccedenti non incidono nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 503/1992.
Tale modalità di calcolo può essere sfavorevole per coloro che cessano dal servizio con un’anzianità contributiva maggiore a 40 anni di servizio.
Al fine di non penalizzare gli iscritti che si trovano in questa situazione, si ritiene necessario effettuare un duplice calcolo di pensione ed in particolare:
- uno derivante dall’importo spettante all’interessato considerando nella “quota a” di pensione l’intera anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e nella “quota b” l’anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 1993 limitata al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva;
- l’altro relativo all’importo spettante all’interessato considerando nella “quota b” di pensione l’intera anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 e nella “quota a” di pensione solo gli anni necessari al raggiungimento di un’anzianità contributiva complessiva pari a 40 anni.
L’importo da porre in pagamento è quello relativo alla pensione più favorevole risultante dal duplice calcolo.
Si invitano, pertanto, le Sedi a definire le pensioni in via di liquidazione secondo le istruzioni operative riportate nella seguente nota; per quanto attiene le pensioni liquidate antecedentemente alle nuove istruzioni operative, le Sedi sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni previa richiesta degli interessati e nei limiti previsti dall’articolo 26 della legge n. 315/1967, per il personale delle casse gestite dagli ex Istituti di previdenza, e dagli articoli 203 e seguenti del DPR n. 1092/1973, per il personale statale. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.
La struttura informatica, cui la presente è trasmessa per conoscenza, provvederà a modificare le funzionalità informatiche secondo quanto riportato nella presente nota.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo GALA
f.to Dr. Costanzo Gala
Per quanto attiene le pensioni liquidate antecedentemente alle nuove istruzioni operative, le sedi INPDAP sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni previa richiesta degli interessati e nei limiti previsti dall’articolo 26 della legge n. 315/1967, per il personale delle casse gestite dagli ex Istituti di previdenza, e dagli articoli 203 e seguenti del DPR n. 1092/1973, per il personale statale. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.
Fonti:
• Cisl Scuola Toscana
• Cisl Scuola Sicilia
• Orizzonte Scuola
Roma, 13/06/2008
INPDAP - NOTA OPERATIVA N. 26
OGGETTO: Modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici con anzianità contributiva superiore a 40 anni.
Il rendimento pensionistico dei trattamenti liquidati da questo Istituto è determinato dalla sommatoria dell’aliquota inerente gli anni maturati dall’iscritto alla data del 31 dicembre 1992 con quella relativa al valore differenziale tra quella maturata alla cessazione e quella riferita alla medesima data del 31dicembre 1992, nel limiti dell’aliquota massima raggiungibile in corrispondenza di 40 anni di anzianità contributiva; gli anni eventualmente eccedenti non incidono nella percentuale di rendimento della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b) del Dlgs. n. 503/1992.
Tale modalità di calcolo può essere sfavorevole per coloro che cessano dal servizio con un’anzianità contributiva maggiore a 40 anni di servizio.
Al fine di non penalizzare gli iscritti che si trovano in questa situazione, si ritiene necessario effettuare un duplice calcolo di pensione ed in particolare:
- uno derivante dall’importo spettante all’interessato considerando nella “quota a” di pensione l’intera anzianità maturata al 31 dicembre 1992 e nella “quota b” l’anzianità contributiva a partire dal 1° gennaio 1993 limitata al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva;
- l’altro relativo all’importo spettante all’interessato considerando nella “quota b” di pensione l’intera anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1993 e nella “quota a” di pensione solo gli anni necessari al raggiungimento di un’anzianità contributiva complessiva pari a 40 anni.
L’importo da porre in pagamento è quello relativo alla pensione più favorevole risultante dal duplice calcolo.
Si invitano, pertanto, le Sedi a definire le pensioni in via di liquidazione secondo le istruzioni operative riportate nella seguente nota; per quanto attiene le pensioni liquidate antecedentemente alle nuove istruzioni operative, le Sedi sono tenute a provvedere alle eventuali riliquidazioni previa richiesta degli interessati e nei limiti previsti dall’articolo 26 della legge n. 315/1967, per il personale delle casse gestite dagli ex Istituti di previdenza, e dagli articoli 203 e seguenti del DPR n. 1092/1973, per il personale statale. Il pagamento degli eventuali ratei spettanti avverrà nei limiti della prescrizione quinquennale.
La struttura informatica, cui la presente è trasmessa per conoscenza, provvederà a modificare le funzionalità informatiche secondo quanto riportato nella presente nota.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo GALA
f.to Dr. Costanzo Gala