Domanda
Sono un insegnante di scuola primaria su posto di sostegno. Nel corrente anno scolastico il dirigente ha emanato una circolare per la regolamentazione delle sostituzioni dei colleghi assenti. Si riporta di seguito la circolare: 1. docenti che devono completare l’orario o recuperare (permessi brevi); 2. docenti in compresenza, intendendo per compresenza anche il docente di sostegno con il curriculare; in quest’ultimo caso è il docente curriculare che sostituisce; 3. docente di sostegno qualora il docente assente sia un docente di classe; 4. docente di sostegno qualora è assente l’alunno: in tal caso, il docente di sostegno è tenuto a comunicare l’assenza dell’alunno H alla 1° ora al vicario o al fiduciario di plesso; 5. docenti che prestano ore d’eccedenza; Qualora non si verifica nessuno dei precedenti punti, dividere la classe. Si riporta altresì quanto previsto dal regolamento d’istituto: sostituzione del personale docente assente per brevi periodi. La sostituzione di tali docenti è svolta nell'ordine, da docenti: - a disposizione per completamento cattedra: - che devono recuperare permessi brevi già concessi o richiesti: - in compresenza della stessa classe, di classi parallele o della stessa disciplina dei docente sostituito: - dal docente di sostegno della classe o di classe diversa in cui risulta assente l'allievo diversamente abile: - che abbiano dato la propria disponibilità a sostituire con ore eccedenti l'orario di servizio: In modo residuale si procederà ad accorpamenti di classi purchè il numero lo consenta o ad abbinamenti di gruppi di alunni in classi parallele o altre classi. Riguardo al punto 4 della circolare il Dirigente ha interpretato in modo molto estensivo tanto da palesare la richiesta allo scrivente di dover comunicare personalmente l’assenza dell’alunno diversamente abile cosicché il docente di sostegno possa essere utilizzato in supplenze all’interno del circolo. Pertanto visto che già le due normative differiscono tra loro per quanto riguarda alcuni punti ma soprattutto il docente di sostegno in assenza dell’alunno è tenuto a comunicare l’assenza dell’alunno; è tenuto ad effettuare supplenze al di fuori del plesso di servizio?
Risposta
Il centro servizi amministrativi di Padova con nota prot. n. 000447/C24 del 26 gennaio 2006, ha spiegato che “può essere tollerata la sostituzione del docente assente da parte del collega di sostegno solo nel caso in cui si tratti di docente assente della classe di cui il docente di sostegno è contitolare, e ciò non arrechi danno alla situazione dell'alunno disabile e della classe. Ciò in virtù della pari dignità tra docenti curriculari e di sostegno e l'appartenenza allo stesso consiglio di classe. Inoltre, deve trattarsi di soluzioni estemporanee, adottate per breve durata e motivate anche da obiettivi didattici condivisi. In ogni caso", recita il provvedimento "salvo l'assenza degli alunni disabili seguiti, nonché l'impossibilità di utilizzare il docente di sostegno eventualmente disponibile per altri alunni disabili, non è legittimo usare il personale di sostegno per altro scopo se non l'integrazione scolastica di alunni in tale situazione". Resta il fatto, però, che “il docente di sostegno è assegnato alla classe e non al singolo alunno, in ragione di un criterio che esclude la destinazione di un docente al solo minore diversamente abile (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia n.89/2009)”. Conseguentemente è ragionevole ritenere che il medesimo non possa essere utilizzato al di fuori della sede scolastica ove la classe risulti stabilmente allocata, anche in caso di assenza dell’alunno disabile.
da treccani.it