Ricorso di un genitore
Domanda
Un genitore che abbia sospetto che il docente non sia giusto nei confronti della valutazione delle verifiche del proprio figlio, può, presentando ricorso con tanto di avvocato, visionare tutte le verifiche scritte degli studenti presenti nella classe del figlio? Oppure può solo visionare quella del proprio figlio? Cosa dice la Legge a tal proposito? Inoltre questo è indipendente dal grado della scuola oppure cambia qualcosa tra la scuola media inferiore e quella superiore?
Risposta
Il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia (l’organo giurisdizionale che in Sicilia svolge mansioni analoghe a quelle del Consiglio di Stato) in una sentenza di qualche anno fa (25/10/1996 n. 384) ha stabilito che il genitore ha titolo ad accedere ai registri dei docenti “al fine di poter giudicare la legittimità delle valutazioni e degli scrutini relativamente al grado di maturità ed allo sviluppo culturale in effetti raggiunto dalla propria figlia e, conseguentemente, di sindacare l’attività dell’istituto scolastico”. Non di meno, sempre secondo il Collegio, tale accesso non può essere consentito ”con riguardo ai soggetti diversi dal richiedente, dato che deve essere riconosciuta l’esistenza, in capo agli alunni diversi … di un interesse alla riservatezza meritevole di tutela, trattandosi di notizie la cui divulgazione potrebbe comportare per essi pregiudizi morali ed anche materiali.”. In buona sostanza, dunque, l’accesso ai registri è un diritto che vale solo per le valutazioni del proprio figlio e non per gli altri alunni. Il diritto di accesso vale anche per i compiti scritti, nei confronti dei quali, per contro, non vale la preclusione vigente per i registri. Secondo il Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, infatti, gli elaborati scritti “possono contribuire a giudicare l’esatta preparazione dell’alunno rispetto agli altri e la correttezza delle valutazioni compiute dall’istituto scolastico.”. Ferme restando le esigenze di tutela del diritto alla riservatezza degli altri alunni, al quale l’Istituzione scolastica “potrà ovviare garantendo l’anonimato dei temi medesimi, ossia coprendo i nomi degli autori dei temi.”.
Accesso agli atti delle operazioni di scrutinio finale
Domanda
Come ogni anno, alla pubblicazione dei risultati finali molti genitori si riversano in segreteria producendo domanda di accesso agli atti dello scrutinio finale. Si richiedono in particolare fotocopie dei compiti, fotocopie dei registri personali dei docenti, fotocopie dei verbali dello scrutinio. Premesso e constatato che questo vezzo tipicamente italiano (sono stato a lavorare all'estero e non ho mai visto un fenomeno del genere) indice della cultura del sospetto dell'imbroglio dove la colpa è sempre dell'altro, causa ai docenti stati d'ansia o complessi di colpa che andrebbero evitati. Mi chiedo come ci si deve comportare di fronte a questo fenomeno dilagante. Si deve fare copia o estratto del registro personale? Si deve fare copia o estratto del verbale dello scrutinio? La domanda di accesso agli atti della scuola deve essere motivata o no? Se non è motivata ad esempio causa ricorso giuridico, può il docente rifiutare la consegna delle copie dei compiti? Vista l'assenza del Dirigente scolastico, che scarica completamente sui docenti ogni responsabilità, cosa può fare il Collegio dei docenti per frenare questo fenomeno divenuto ormai nel nostro istituto fortemente "irritante" e intimidatorio?
Risposta
L’accesso agli atti amministrativi è facoltà dei soggetti titolari di interesse giuridico qualificato ai sensi della legge 241/90.In tale qualificia rientrano i genitori degli alunni, se minori o gli alunni medesimi se maggiorenni. Sulla questione, peraltro, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’accesso va concesso in ogni caso, tenuto conto, però, che la riservatezza degli altri alunni va protetta rendendo illeggibili i nominativi dei soggetti coinvolti. La gestione delle domande di accesso e dei relativi adempimenti è di stretta competenza del Dirigente scolastico, fatto salvo il diritto di delega.
Ferie e permesso retribuito Domanda Vorrei sapere se quando si chiede un giorno di ferie usufruendo dell'art. 15 e 19 del CCNL 24.7.2003., il dirigente scolastico può rifiutare la richiesta adducendo come motivo la presenza di oneri per la scuola. Risposta Dalla normativa contrattuale citata sembrerebbe evincersi che l’interessato è un docente a tempo determinato, che vorrebbe fruire di un giorno di ferie, in alternativa al permesso per motivi personali. In questo caso il dirigente ha titolo a negare il giorno di ferie qualora non sia possibile effettuare la sostituzione ricorrendo a docenti con ore a disposizione. Ciò ai sensi dell’art.13, comma 6 del vigente contratto di lavoro che così dispone: “Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni (le ferie n.d.r.) è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti. ”Tale limite vale anche per il personale di ruolo, fermo restando che questa tipologia di personale ha diritto ai permessi personali retribuiti. Non così, invece, il personale a tempo determinato che, per contro, può fruire di detti permessi, ma senza retribuzione.
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