Ricongiungimento del coniuge all´estero e perdità della titolarità
Nel caso di aspettativa per ricongiungimento del coniuge all´estero il diritto al posto di titolarità si perde soltanto se l´aspettativa si protrae oltre un anno? In caso affermativo, se si chiede un periodo di aspettativa dal 1 settembre al 15 giugno, si conserva tale diritto?
L´art. 2 della L. 26/80 dispone che l´aspettativa per seguire il coniuge all´estero "può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l´ha originata".
Pertanto, il periodo di aspettativa per il ricongiungimento del coniuge all´estero è subordinato al tempo in cui il coniuge presta servizio all´estero, può essere fruito in modo frazionato, non necessariamente per anno scolastico.
Con riferimento all´aspetto della titolarità, si osserva che l´aspettativa in oggetto non determina dopo tre anni la perdita della titolarità. E´ vero invece che qualora l´aspettativa dovesse protrarsi per più di un anno, «l´amministrazione ha facoltà di utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni»; in tal caso, al rientro dall´aspettativa il docente viene collocato in soprannumero con diritto al recupero del posto non appena se ne verifichi la disponibilità. In sostanza è previsto solo il transito del dipendente interessato da "titolare ordinario" a "personale senza sede" qualora il periodo di aspettativa sia di almeno 365 giorni.
"Varie ed eventuali" e delibere collegiali
Durante le riunioni collegiali (Collegio Docenti, Consiglio di Isituto) è possibile effettuare delibere di approvazione (es. partecipazione a progetti, nomina commissione, ecc.) nel punto all´o.d.g. "Varie ed eventuali" nel caso in cui l´argomento oggetto di approvazione non è stato previsto specificamente nell´o.d.g. per dimenticanza o per sopraggiunta necessità?
Un organo collegiale può legittimamente deliberare solo su questioni che siano state preventivamente e precisamente indicate nell´ordine del giorno di cui all´atto di convocazione.
Una eccezione riguardo alla legittimità di una deliberazione assunta da un organo collegiale senza che il relativo argomento sia stato regolarmente inserito all´ordine del giorno è quella rilevata nella Decisione 679 del 14 luglio 1970 del Consiglio di Stato: "E legittima la deliberazione di un organo collegiale adottata in ordine a una materia non specificamente indicata all´ordine del giorno, allorché risulti per certo che tutti i componenti del Collegio erano preparati per discutere l´argomento e lo hanno discusso, deliberando all´unanimità".
Ed ancora: "E´ illegittima la deliberazione dell´organo collegiale che sia stata assunta su un argomento non inserito preventivamente all´ordine del giorno, salvo che alla trattazione della questione abbiano partecipato tutti gli aventi diritto" (Dec. 321 del 10 luglio 1985 TAR Lazio).
Dunque, la deliberazione è possibile solo alle condizioni indicate nelle sentenze citate, che esprimono la necessità di un voto consapevole ed adeguatamente preparato per ciascun membro dell´organo collegiale.
Sanzioni disciplinari ed organi collegiali
Alla luce del D.to L.vo n 150/09, che innova circa la disciplina dei procedimenti disciplinari, si chiede di conoscere quali siano le competenze attuali degli organi collegiali, sia interni alla istituzione scolastica, ma anche provinciali e nazionali. Si chiede inoltre se tali competenze siano rimaste invariate, anche dopo l´entrata in vigore del D.to L.vo 150/09.
Per quanto riguarda gli organi collegiali interni all´istituzione scolastica, questi non hanno mai avuto (e non hanno) competenze in materia di responsabilità disciplinare dei dipendenti. In una materia affine, quella del trasferimento per incompatibilità ambientale dei docenti, il collegio può essere sentito per il parere circa la sospensione dal servizio (art. 468 del D.Lgs. n. 297/1994), che non costituisce però una sanzione disciplinare, appartenendo alla categoria dei provvedimenti cautelari.
Per quanto riguarda invece gli organi collegiali provinciali e nazionali (CSP e CNPI) questi non hanno più competenze in quanto per tutti i dipendenti l´impugnazione dei provvedimenti disciplinari è possibile solo con ricorso al giudice ordinario in veste di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le disposizioni degli artt. 409 e seguenti del Codice di procedura civile.
Per i docenti, in particolare, esisteva fino all´entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, anche la possibilità di proporre ricorso gerarchico al Ministro, che decideva su conforme parere del CNPI, ai sensi dell´art. 504 del D.Lgs. n. 297/1994. Ma l´art. 72 del D.Lgs. n.150/2009 ha esplicitamente abrogato gli articoli dal 502 al 507 del D.Lgs. n. 297/1994.
Riteniamo, in ogni caso, che per tutti i dipendenti sia possibile esperire comunque, in alternativa al ricorso al giudice del lavoro, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, disciplinato dall´art. 8 del DPR n. 1199/1970.
da GILDA DEGLI INSEGNANTI