La procedura di
visione delle graduatorie di circolo e di istituto è finalizzata a dare
alle scuole la possibilità di interpellare i soli aspiranti che siano
in condizione, secondo le specifiche disposizioni regolamentari (D.M.
13 giugno 2007, n.131), di accettare, anche parzialmente ai fini del
completamento d'orario, la tipologia di supplenza offerta.
Condizione essenziale per il buon funzionamento della procedura è
l'immediata comunicazione al Sistema Informativo della stipula del
contratto e della presa di servizio del supplente così come dei
nominativi degli aspiranti che siano incorsi nei comportamenti
sanzionabili.
Questi, in sintesi, i principali criteri che presiedono
all'accertamento così come le situazioni per l'attribuzione delle
sanzioni conseguenti alle
rinunce:
A. L'aspirante privo di rapporto di lavoro e che non sia gravato di
sanzioni influenti deve essere sempre interpellato.
B. L'aspirante che sia già titolare di supplenza annuale o sino al
termine delle attività didattiche con orario completo ovvero sino al
termine delle lezioni ad orario completo non deve essere interpellato.
C. L'aspirante con rapporto di lavoro ad orario intero per periodi
inferiori a quelli indicati nel punto B ma che interferiscono col
periodo di supplenza necessario alla scuola, può essere interpellato
solo se l'offerta della scuola, effettuata in data anteriore al 30
aprile, riguarda un periodo che va fino al termine delle lezioni o
oltre.
D. L'aspirante con rapporto di lavoro ad orario non intero di durata
fino al termine delle lezioni od oltre deve essere interpellato solo ai
fini delle possibilità di completamento di orario sempre che ne
ricorrano le condizioni di cumulabilità e i limiti previsti.
E. L'aspirante con rapporto di lavoro ad orario non intero per periodo
inferiore a quello del termine delle lezioni deve essere interpellato
sia se l'offerta della scuola riguardi l'ipotesi di cui al punto C sia
se ricada nell'ipotesi di cui al punto D.
F. È consentito lasciare una supplenza temporanea per accettarne altra
"sino alla nomina dell'avente titolo" su posto di sostegno.
G. È sempre consentito lasciare una supplenza "in attesa dell'avente
titolo" per accettarne altra attribuita a titolo definitivo.
H. È sempre possibile lasciare una supplenza attribuita in base alle
graduatorie di circolo e di istituto per accettarne altra con- ferita
in base alle graduatorie ad esaurimento.
I. La rinuncia alla supplenza è comportamento sanzionabile
esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati in attività di
insegnamento al momento dell'offerta di supplenza.
In tutti gli altri casi in cui si riscontri anche una parziale
sovrapposizione del periodo di supplenza necessario alla scuola col
periodo di prestazione cui è già tenuto l'interessato, quest'ultimo non
deve essere interpellato in quanto l'accettazione comporterebbe
l'abbandono della precedente supplenza per caso non ammesso che è
comportamento sanzionato con la perdita della possibilità di conseguire
supplenze per tutto l'anno scolastico.
(da Tecnodid)
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