Facendo seguito ad un
precedente commento (Riforma superiori: è guerra tra scuole), segnalo
la Sentenza del Tar Abruzzo n. 641-2011 che ha confermato
in sede di merito la precedente ordinanza cautelare ( Tar Abruzzo –
Ordinanza n. 87-2011).
Si ricorda che la riforma Gelmini ha penalizzato i licei scientifici,
avendo abrogato il PNI (Piano Nazionale Informatica), quale
sperimentazione del Liceo scientifico, autorizzando però l’opzione dei
corsi di scienze applicate ad appannaggio dei Licei scientifici.
L’USR Abruzzo aveva consentito a vari ITIS di attivare i corsi di
scienze applicate, a scapito dei licei scientifici.
Da ciò il ricorso al Tar del Liceo scientifico, penalizzato dal
provvedimento del Direttore Regionale dell’USR Abruzzo.
La sentenza che si commenta risulta particolarmente interessante sul
piano processuale, in quanto viene riconosciuta la legittimazione
processuale ad un istituto scolastico nei confronti del MIUR, in forza
del principio di cui all’art. 24 della Costituzione ( “tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi
legittimi”).
Osserva infatti il Tar che “quando una specifica norma di legge
attribuisce agli Istituti scolastici in questione una specifica
competenza, deve ritenersi che tali organismi, proprio perché forniti
di personalità giuridica, siano anche titolari di una situazione
giuridica soggettiva in ordine allo svolgimento della funzione ad essi
attribuita; conseguentemente, in base all’art. 24 della Costituzione,
ben possono agire in giudizio anche nei confronti dell’Amministrazione
statale per tutelare la prerogative proprie dell’organo o dei soggetti
incisi che la legge loro attribuisce.
La decisione risulta interessante anche sotto un altro profilo,
riconoscendo la possibilità della scuola di avvalersi di un legale del
libero foro, piuttosto che dell’avvocatura dello stato.
La materia è disciplinata dall’art.5 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611,
secondo cui “nessuna amministrazione dello Stato può richiedere
l’assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni
eccezionali, inteso il parere dell’Avvocato generale dello Stato e
secondo norme che saranno stabilite dal consiglio dei Ministri” nonché
dall’art.14, comma 7-bis, del D.P.R. n. 275/1999, secondo cui
-nonostante l’autonomia delle istituzioni scolastiche-“l’Avvocatura
dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei
giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie”.
Nel caso in specie, sussistendo un conflitto di interessi, tale
disciplina non appare applicabile, in quanto la normativa “non può non
essere interpretata in conformità ai principi costituzionali, per cui
in definitiva non sembra che nella specie la mancata richiesta del
parere dell’Avvocato generale dello Stato comporti la nullità del
mandato”. Infatti, “la meccanica applicazione della normativa in
questione nel contenzioso all’esame impedirebbe di fatto, in violazione
all’art. 24 della Costituzione, l’accesso alla tutela giurisdizionale
da parte degli Istituti scolastici dinanzi agli organi di giustizia
amministrativa, in ragione dei ridottissimi termini previsti a pena di
decadenza, specie quando il “conflitto di interessi” sia evidente e
ricorrano con evidenza anche quelle “ragioni assolutamente eccezionali”
previste dalla norma in questione”.
Osserva infine il TAR che risulta infondata anche “la censura relativa
alla mancata autorizzazione dell’Avvocatura generale, atteso l’esito
scontato di tale richiesta (specie ove si consideri, a tacer’altro, che
l’Avvocatura avrebbe dovuto notificare a se stessa il gravame
eventualmente proposto nell’interesse dell’Istituto scolastico)”,
nonché “ formulare un proprio parere in ordine all’opportunità di
proporre un ricorso contro lo Stato, cioè contro il proprio assistito
in via istituzionale”.
(da http://www.dirittoscolastico.it/scuola-vs-miur-vince-la-scuola/
di Avvocato Francesco Orecchioni)
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