L'importante
precedente è stato fissato da una recente Sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) dell'Abruzzo e potrebbe stimolare le
scuole ad agire direttamente in giudizio - contro il Ministero e
l’Ufficio Scolastico Regionale - quando vi sia ad esempio un eccesso di
alunni per classe, ma anche in caso di scarsa assegnazione di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione o di collaboratori
scolastici, oltreché per ottenere l'abbattimento di barriere
architettoniche o sensopercettive. Ultimo, ma non ultimo, il
provvedimento potrebbe essere utilizzato anche quando è insufficiente
l'assegnazione di ore di sostegno, specie nei casi di alunni con
maggiori difficoltà di apprendimento, a causa della loro disabilità
grave
Riportiamo con piacere una nota dell'avvocato Francesco Orecchioni
pubblicata dal sito Diritto Scolastico.it e relativa alla sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell'Abruzzo n.
641 del 14 novembre scorso (Sezione Staccata di Pescara - Sezione
Prima), con la quale è stata riconosciuta a una scuola, in forza
dell'autonomia scolastica, la legittimazione ad agire in giudizio
contro il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale.
Si tratta di un importante precedente, che potrebbe stimolare le scuole
ad agire in giudizio, quando vi sia ad esempio un eccesso di alunni per
classe, a causa del mancato sdoppiamento da parte dell'Ufficio
Scolastico Regionale. Lo stesso si può dire in caso di scarsa
assegnazione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, al fine
di ottenerne un maggior numero da parte dei Comuni o delle Province, in
base all'articolo 139 del Decreto Legislativo 112/98 oppure in caso di
insufficiente assegnazione di collaboratori (e collaboratrici)
scolastici, per la necessità di assicurare l'assistenza igienica e la
cura dell'igiene personale agli alunni con disabilità più gravi.
E ancora, il precedente potrebbe risultare valido per ottenere
l'abbattimento di barriere architettoniche o sensopercettive nei
confronti di Comuni o Province, sempre ai sensi del citato Decreto
Legislativo 112/98 e della Legge 23/96 sull'edilizia
scolastica.
Ultimo, ma non ultimo, lo si potrebbe utilizzare per l'insufficiente
assegnazione di ore di sostegno, specie nei casi di alunni con maggiori
difficoltà di apprendimento, a causa della loro disabilità grave.
(Salvatore Nocera)
«[...] Segnalo la Sentenza del TAR Abruzzo n. 641-2011 che
ha confermato in sede di merito la precedente ordinanza cautelare n.
87-2011. Si ricorda che la riforma Gelmini ha penalizzato i licei
scientifici, avendo abrogato il PNI (Piano Nazionale Informatica),
quale sperimentazione del Liceo scientifico, autorizzando però
l'opzione dei corsi di scienze applicate ad appannaggio dei Licei
scientifici.
L'USR Abruzzo [Ufficio Scolastico Regionale, N.d.R.] aveva consentito a
vari ITIS di attivare i corsi di scienze applicate, a scapito dei licei
scientifici. Da ciò il ricorso al TAR del Liceo scientifico,
penalizzato dal provvedimento del Direttore Regionale dell'USR Abruzzo.
La Sentenza che si commenta risulta particolarmente interessante sul
piano processuale, in quanto viene riconosciuta la legittimazione
processuale ad un istituto scolastico nei confronti del MIUR, in forza
del principio di cui all'art. 24 della Costituzione ("tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi
legittimi").
Osserva infatti il TAR che "quando una specifica norma di legge
attribuisce agli Istituti scolastici in questione una specifica
competenza, deve ritenersi che tali organismi, proprio perché forniti
di personalità giuridica, siano anche titolari di una situazione
giuridica soggettiva in ordine allo svolgimento della funzione ad essi
attribuita; conseguentemente, in base all'art. 24 della Costituzione,
ben possono agire in giudizio anche nei confronti dell'Amministrazione
statale per tutelare la prerogative proprie dell’organo o dei soggetti
incisi che la legge loro attribuisce".
La decisione risulta interessante anche sotto un altro profilo,
riconoscendo la possibilità della scuola di avvalersi di un legale del
libero foro, piuttosto che dell'avvocatura dello stato. La materia è
disciplinata dall’art. 5 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, secondo cui
"nessuna amministrazione dello Stato può richiedere l'assistenza di
avvocati del libero foro se non per ragioni eccezionali, inteso il
parere dell'Avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno
stabilite dal consiglio dei Ministri" nonché dall'art. 14, comma 7-bis,
del D.P.R. n. 275/1999, secondo cui - nonostante l'autonomia delle
istituzioni scolastiche - "l'Avvocatura dello Stato continua ad
assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
avanti le Autorità giudiziarie".
Nel caso in specie, sussistendo un conflitto di interessi, tale
disciplina non appare applicabile, in quanto la normativa "non può non
essere interpretata in conformità ai principi costituzionali, per cui
in definitiva non sembra che nella specie la mancata richiesta del
parere dell'Avvocato generale dello Stato comporti la nullità del
mandato". Infatti, "la meccanica applicazione della normativa in
questione nel contenzioso all'esame impedirebbe di fatto, in violazione
all'art. 24 della Costituzione, l’accesso alla tutela giurisdizionale
da parte degli Istituti scolastici dinanzi agli organi di giustizia
amministrativa, in ragione dei ridottissimi termini previsti a pena di
decadenza, specie quando il 'conflitto di interessi' sia evidente e
ricorrano con evidenza anche quelle 'ragioni assolutamente eccezionali'
previste dalla norma in questione".
Osserva infine il TAR che risulta infondata anche "la censura relativa
alla mancata autorizzazione dell'Avvocatura generale, atteso l'esito
scontato di tale richiesta (specie ove si consideri, a tacer'altro, che
l’Avvocatura avrebbe dovuto notificare a se stessa il gravame
eventualmente proposto nell’interesse dell’Istituto scolastico)",
nonché "formulare un proprio parere in ordine all'opportunità di
proporre un ricorso contro lo Stato, cioè contro il proprio assistito
in via istituzionale".
Avvocato Francesco Orecchioni».
*Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito
dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down), a cura di Salvatore
Nocera, che in tale Associazione è responsabile del Settore Legale
dell'Osservatorio Scolastico. Nocera è anche vicepresidente nazionale
della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).
(da http://superando.eosservice.com)
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