1-GLI EMOLUMENTI A CARICO DEL FIS
(Riferimenti normativi riportati nell’Appendice 3)
L’art. 34 del vigente CCNL di comparto parla di “collaborazioni”, che “sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto…”; l’art. 88 stabilisce che a carico del FIS rientrano “i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali.”
Il contratto non nomina quindi esplicitamente il docente vicario, ma parla genericamente dei collaboratori previsti dal D.Lgs 165/2001.
Non vogliamo qui addentrarci nella complessa questione della nomina dei collaboratori del dirigente e del loro pagamento, ma sembra evidente che in sede di contrattazione di istituto vada previsto un compenso per il docente vicario, che ne remuneri l’attività svolta durante tutto l’anno scolastico, dato che le indennità di cui sotto remunerano la sostituzione del dirigente.
Tanto più che il Dott. Filisetti ci ricorda che oggi è questo l’unico emolumento che sicuramente può essere corrisposto al docente vicario.
2-GLI EMOLUMENTI A CARICO DELLA FISCALITA’ GENERALE
Al docente vicario spettano due indennità, l’indennità di funzioni superiori e l’indennità di direzione, naturalmente al verificarsi di determinate condizioni; analizziamo separatamente le due indennità.
2A-Indennità di funzioni superiori e di reggenza
Riferimenti normativi (Riportati nell’Appendice 4):
-Art.69 CCNL comparto scuola del 1995
-Art 142 del CCNL comparto scuola del 2003
-Accordo di interpretazione autentica del 22/02/2005
-CCNL 2006-2009 Comparto Scuola, art 146, comma 1, lettera g), punto 7, che riprende le norme stabilite dai precedenti contratti
-Circolare MIUR prot. n. 1496 del 11 giugno 2002
L’indennità di funzioni superiori e di reggenza è stata istituita dall’art.69 del CCNL del comparto scuola relativo al quadriennio 1995/1999.
L’indennità spetta:
A)Per intero:
-al preside incaricato
-al docente vicario che sostituisce il dirigente per un periodo superiore a 15 giorni
B)Nella misura del 50%:
-al dirigente cui viene affidata una scuola in reggenza, per tutta la durata della reggenza
-al docente vicario della scuola data in reggenza, per tutta la durata della reggenza.
Nella prima fase, non ci sono stai problemi per la corresponsione dell’indennità agli aventi diritto.
Dopo la separazione tra Contratto di Area e Contratto di Comparto sono iniziati i problemi, perché i dirigenti sono entrati nel contratto di Area, mentre i presidi incaricati e i docenti vicari sono rimasti nel contratto di comparto.
Per quanto riguarda i dirigenti, per la verità non ci sono stati problemi, a tutt’oggi viene loro corrisposta l’indennità in caso di conferimento di una reggenza, naturalmente nella misura del 50%; l'indennità è a carico della fiscalità generale e viene corripsota dal MEF direttamente sullo stipendio mensile.
Anche per i presidi incaricati non ci sono stati problemi, per cui bisogna dire che i problemi esistono solo per i docenti vicari.
Le difficoltà sono iniziate in occasione del rinnovo del contratto di comparto nel 2003.
Nell’ipotesi di accordo le indennità erano addirittura scomparse, sono state ripescate in occasione della stipula definitiva, ma solo in via indiretta: sono state inserite nell’art 142, tra le norme che non venivano disapplicate e rimanevano quindi in vigore.
Neanche così però la questione è stata risolta, perché per il Ministero le indennità andavano considerate un costo contrattuale (Solo per i vicari, chissà perché); la pensava allora come la pensa oggi.
Dopo diverse vicende, la questione è stata definitivamente chiusa con l’accordo di interpretazione autentica del 22/02/2005; nell’accordo è stato stabilito che i costi delle indennità non sono a carico del contratto del comparto scuola.
Se gli oneri non sono a carico del contratto, sono a carico della fiscalità generale: tertium non datur…Il fatto è che il Dott. Filisetti non ne sembra tanto convinto.
Per gli importi dell’indennità di funzioni superiori, rimandiamo all’Appendice 1.
2B-Indennità di direzione
Riferimenti normativi (Riportati nell’Appendice 4)
-Art.21 CCNL Comparto Scuola relativo al quadriennio 1999/2003
-Art.33 CIN Comparto Scuola del 1999
-Accordo di sequenza contrattuale del 2/2/2005
-CCNL 2006-2009 Comparto Scuola, art 146, comma 1, lettera g), punto 7, che riprende le norme stabilite dai precedenti contratti
-Nota Miur n.1558 del 21/10/2003
-Circolare Miur n.118 del 14 Aprile 2000
In prima applicazione, l’indennità spettava:
A)Per intero:
-al dirigente
-al preside incaricato
-al docente vicario che sostituisce il dirigente, anche per un solo giorno di assenza
B)Nella misura del 50%:
-al dirigente a cui viene affidata una scuola in reggenza, per tutta la durata della reggenza stessa
-al docente vicario della scuola data in reggenza, per tutta la durata della reggenza stessa.
A seguito della stipula del primo CCNL dell’AREA V, l’indennità di direzione non è stata più corrisposta ai dirigenti, sostituita da un altro istituto contrattuale, la retribuzione di posizione.
E’ rimasta invece in vigore per le figure professionali rimaste nel contratto di comparto, il preside incaricato e il docente vicario.
Per l’indennità di direzione sono sorti gli stessi problemi di cui abbiamo parlato per l’indennità di funzioni superiori, risolti dall’accordo di interpretazione autentica del 02/02/2005.
Per gli importi, si rimanda all’Appendice 2
APPENDICE 1-Gli importi dell’indennità di funzioni superiori e di reggenza
L’indennità di funzioni superiori e di reggenza è pari al differenziale di livello tra lo stipendio del dirigente scolastico e quello del docente al momento vigenti; gli importi variano quindi a seconda dell’ammontare dello stipendio-base dei dirigenti e dei docenti, in base ai relativi contratti di comparto e di area.
Nel calcolo, bisogna tener conto della quota dell’indennità di direzione, pari a 1.020,20 euro, inglobata nello stipendio dei dirigenti, nonché dell’indennità integrativa speciale conglobata; queste cifre vanno scorporate nel calcolo dell’indennità.
L’indennità di funzioni superiori e di reggenza è corrisposta per tredici mensilità, per cui nella tabella sotto riportata vengono indicati gli importi mensili e giornalieri, nonché i relativi ratei di tredicesima.
IMPORTO INTERO
Docente vicario scuola dell’infanzia e scuola primaria
Docente vicario scuola secondaria primo e secondo grado
IMPORTO NELLA MISURA DEL 50%
Docente vicario scuola elementare
Docente vicario scuola media e superiore
Gli importi con decorrenza 01.01.2009 sono tutt’ora vigenti.
APPENDICE 2 - Gli importi dell’indennità di direzione
L’indennità di direzione è suddivisa in due parti:
-quota fissa corrisposta mensilmente per dodici mensilità
-quota variabile, corrisposta per anno scolastico, in base alla complessità della scuola.
L’importo dell’indennità spettante ai docenti vicari viene determinato sommando le due quote.
La quota fissa per tutte le scuole è pari a 2441,81 euro annui.
La quota variabile è legata:
-al numero dei docenti, nella misura di 18,08 euro annui per ogni docente in organico di diritto, purché il numero sia superiore a 35
-alla complessità della scuola, per cui questa quota spetta solo agli istituti superiori aggregati, agli istituti tecnici, professionali e d’arte con laboratori e reparti di lavorazione, agli istituti verticalizzati; l’importo è pari ad euro 774,69 annui
-alla presenza di:
a)aziende agrarie, per un importo di euro 1.549,37 annui
b)convitti annessi, per un importo di euro 1.032,91 annui.
Alla somma così ottenuta va sottratta la RPD annua del docente, che naturalmente varia a seconda dell’anzianità e del contratto al momento vigente
APPENDICE 3
CCNL COMPARTO SCUOLA 2006/2009
ART. 34 - ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1.Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n.165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all’art. 88, comma 2, lettera e).
ART. 88 - INDENNITA’ E COMPENSI A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO
1-Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (eda, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando la burocratizzazione e le frammentazione dei progetti. Nella determinazione delle misure unitarie dei compensi dovrà essere posta particolare attenzione a costituire un ragionevole equilibrio tra le diverse componenti della retribuzione.
2-Con il fondo sono, altresì, retribuite:
…
f)i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 33 del presente CCNL;
APPENDICE 4
ART.69 del CCNL 1995/1998 del comparto scuola-Indennità di funzioni superiori e di reggenza
1. Al personale docente incaricato dell'ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d'istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all'assistente amministrativo, che sostituisce il direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l'intera durata dell'incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento.
2. Qualora si dia luogo all'affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo.
ART.21 del CCNL 1999/2002 del comparto scuola - Indennità di direzione
1. Ai capi di istituto, ivi compresi gli incaricati, spetta una indennità accessoria mensile. Il relativo importo sarà determinato in sede di contrattazione integrativa nazionale, che potrà definire maggiorazioni in relazione alla tipologia e alla dimensione degli istituti.
2. L'indennità compete anche ai vicedirettori ed alle vicedirettrici degli istituti di educazione, nonché ai direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie e al personale incaricato della direzione. Nel caso in cui il capo di istituto si trovi in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva, l'indennità di direzione per lo stesso periodo è corrisposta anche al dipendente che lo abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente. Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza l'indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d'istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.
3. La contrattazione integrativa nazionale determinerà criteri, consistenza numerica del personale destinatario e decorrenza per l'attribuzione di una indennità aggiuntiva di direzione ai capi d'istituto che abbiano superato le verifiche di cui al precedente articolo 20.
ART.33 del CIN 1999 del comparto scuola- Indennità di direzione
1. Il C.C.N.L. , all’art.21, prevede che ai capi d’istituto, ivi compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità accessoria di direzione.
2. Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche.
3. L’indennità compete, nella misura del 50% al personale educativo incaricato della funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto nazionale e di educandato femminile dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art.21 del C.C.N.L., nel caso di assenza o impedimento del capo d’istituto titolare o reggente l’indennità in parola viene corrisposta dall’istituzione scolastica interessata al sostituto, nella misura, rispettivamente di quella spettante al capo d’istituto ovvero nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente.
5. L’indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella tabella B, allegata al presente contratto:
a. da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale accessorio;
b. dai parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche;
c. limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di posti.
6. L’indennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio l’indennità stessa è ridotta nella medesima misura.
7. Alla liquidazione dell’indennità in parola provvedono le direzioni provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati per l’importo di cui alla lettera a) del precedente comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5.
8. Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dall’art.50 del C.C.N.L. l’indennità di direzione viene liquidata, determinando i relativi parametri economici, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di titolarità ovvero, per il personale senza sede di titolarità, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità:
I - relativamente all’importo base determinato in misura fissa (lettera a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del Tesoro competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e continuativi;
II - relativamente ai parametri connessi alle particolari tipologie e alla complessità organizzativa e di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 5, ove spettanti, dall’istituzione scolastica della sede di titolarità ovvero dall’ultima scuola di titolarità.
9. L’indennità in questione compete, relativamente all’importo in misura fissa di cui alla lettera a) del precedente comma 5, anche ai capi d’istituto in servizio nelle scuole italiane all’estero.
10. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità in questione al personale che sostituisce il capo d’istituto nei casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta, a livello di Amministrazione centrale, una quota dello stanziamento destinato all’indennità di direzione pari al 6,5%, da distribuire alle scuole da parte dei provveditorati agli studi su richiesta delle scuole stesse.
1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano ad applicarsi i criteri di determinazione dell’indennità di direzione stabiliti dal contratto decentrato nazionale sottoscritto il 19 ottobre 1998.
12. Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno al presente istituto contrattuale e a quello relativo all’indennità di amministrazione, ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli oneri riflessi, sono previste dal 3° alinea del comma 4 dell’art.42 del C.C.N.L., a decorrere dal 1° settembre 1999. A tale finanziamento va aggiunta la quota utilizzata nel decorso esercizio finanziario 1998 per il pagamento dell’indennità di direzione e di amministrazione, gravante sui capitoli di spesa attribuiti ai diversi centri di responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione e una ulteriore quota da trarre a carico dei capitoli di spesa attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero della pubblica istruzione che amministrano gli ordini scolastici di istruzione classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e artistica, relativi al finanziamento degli interventi didattici ed educativi integrativi.
13. Gli oneri relativi all’indennità aggiuntiva di direzione di cui all’art.21 - comma 3 - del C.C.N.L. , pari a lire 15 miliardi per l’anno scolastico 2000-2001, vengono tratti dallo stanziamento previsto dall’art.42 - comma 4 - secondo alinea - del C.C.N.L. destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti al C.C.N.L. . L’importo lordo tabellare dell’indennità aggiuntiva di direzione è di £.6.000.000 annui. I criteri per l’erogazione di detto emolumento verranno stabiliti successivamente, in sede di contrattazione integrativa.
14. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
C.M. Prot.n.1496 del 11.02.2002 - Oggetto: Indennità di funzioni superiori ex art. 69 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995
Pervengono a questo Ministero numerose istanze-diffide, da parte di presidi incaricati, con le quali gli stessi chiedono l'adeguamento dell'indennità di funzioni superiori, prevista dall'art. 69 del C.CN.L. in oggetto, in conseguenza della rideterminazione degli stipendi dei dirigenti scolastici, stabilita con l'entrata in vigore del C.C.N.L. dell'area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1° marzo 2002.
In merito alla questione si precisa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici Locali e del Tesoro - opportunamente interessato al riguardo - ha comunicato al Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato - Ufficio V, con nota n. 63021 del 24.5.2002, che "con effetto dal 1° gennaio 2001, la misura mensile lorda dell'indennità in oggetto è stata rideterminata in complessive £. 2.397.667 (pari ad euro 1.238,30), corrispondente all'importo annuo di £. 28.772.000 (pari ad euro 14.859,49).
Stante quanto sopra, si prega di dare la massima diffusione della presente nota al personale interessato.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to A. Zucaro
C.M. 118 del 16/04/2000
Oggetto: C.C.N.I. del 31 agosto 1999 - Competenze accessorie - Modalità operative.
Nel S.O. alla G.U. n. 212 del 9 settembre 1999 è stato pubblicato il contratto di cui all'oggetto contenente anche la disciplina per l'erogazione del compenso individuale accessorio, dell'indennità di direzione e dell'indennità di amministrazione. Per ogni emolumento in questione, alla cui erogazione, per la parte di competenza, provvede in via informatizzata il Centro Nazionale di Calcolo e Contabilità di Latina con inizio dalla rata di settembre 1999, si forniscono alcune indicazioni, in linea generale, di ordine operativo, anche a scioglimento di alcuni dubbi già rappresentati.
1) Compenso individuale accessorio - art.25 C.C.I.N.
Il compenso, previsto dall'art.42, comma 2, del C.C.N.L. del 26 maggio 1999, spetta:
• dal 1 luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
• dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; a tal fine si considera anche l'eventuale periodo del contratto stipulato dal capo d'istituto ai sensi dell'art.40 - comma 9 - della legge 27 dicembre 1997, n.449;
• dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale; a tal fine si considera anche l'eventuale periodo del contratto stipulato dal capo d'istituto ai sensi dell'art.40 - comma 9 - della legge 27 dicembre 1997, n.449;
• per i mesi di luglio e agosto 1999 al personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello ATA con supplenza annuale nell'anno scolastico 1998/99.
Pertanto il compenso in parola non compete ai supplenti brevi e saltuari, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni; a tale personale non deve essere liquidato l'emolumento di cui trattasi nemmeno per il periodo di assunzione disposto ai sensi dell'art.40, comma 9, della legge 449/97.
Nei confronti del personale docente a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed ATA con contratto part-time, il compenso va liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
Per quanto concerne i docenti di religione senza diritto alla progressione di carriera, per i quali, come è noto, è prevista la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i Dipartimenti provinciali del Tesoro - direzioni provinciali dei servizi vari - procederanno all'esatta attribuzione del compenso, dalla data di preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei contratti inviati dalle istituzioni scolastiche.
Il compenso in questione spetta anche per il periodo di attività delle commissioni degli esami di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425 al personale titolare di contratto stipulato fino al termine delle attività didattiche, in quanto membro delle commissioni stesse. Al riguardo deve essere fatta dalle istituzioni scolastiche interessate apposita comunicazione al competente Dipartimento provinciale del Tesoro - direzione provinciale dei servizi vari.
2) Indennità di direzione - art.33 C.C.I.N. Prevista dall'art.21 del CCNL del 26 maggio 1999, spetta, dal 1.9.1999:
a) In misura intera
• ai capi d'istituto, ai direttori dei conservatori di musica e delle accademie e ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche;
• ai docenti incaricati dell'ufficio di presidenza o di direzione;
• ai vice-rettori e alle vice-direttrici degli istituti di educazione.
In caso di assenza o di impedimento del capo d'istituto titolare l'indennità di cui trattasi è erogata al sostituto dall'istituzione scolastica interessata.
b) In misura del 50%
• al personale educativo incaricato della funzione di vice-rettore o vice-direttrice di convitto nazionale o di educandato femminile dello Stato;
• ai docenti vicari delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza.
In caso di assenza o impedimento del reggente, a detti docenti compete l'intera indennità, al netto del compenso individuale accessorio spettante in relazione allo status di docente. Il conguaglio viene effettuato direttamente dall'istituzione scolastica (art.33, commi 4 e 10).
c) In misura intera, più il 50% per ogni reggenza
• ai capi d'istituto, cui sia stata affidata la reggenza di altre istituzioni scolastiche.
L'indennità di direzione è costituita da un importo base, comprensivo del compenso individuale accessorio, che viene corrisposto su partita di spesa fissa e, per particolari tipologie di istituzioni scolastiche, da un importo aggiuntivo, corrisposto direttamente dall'istituzione scolastica. L'importo base compete anche ai capi d'istituto in servizio presso le scuole italiane all'estero.
3) Indennità di amministrazione - art.34 C.C.I.N.
Prevista dall'art.35 del CCNL del 26 maggio 1999, spetta, dal 1°.9.99:
a) In misura intera
• ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie;
• ai responsabili amministrativi delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative;
• al personale insegnante elementare che, ai sensi dell'art.2 -comma 1- della legge 2 dicembre 1967, n.1213, viene utilizzato in compiti di segreteria della direzione didattica. Per la corresponsione dell'importo base di tale indennità è necessario che la direzione didattica interessata trasmetta al competente dipartimento provinciale del Tesoro - direzione provinciale dei servizi vari - un'apposita dichiarazione attestante la posizione di utilizzazione del personale in questione.
b) In misura del 50%
• ai direttori amministrativi, senza responsabilità di firma, dei conservatori di musica e delle accademie:
• ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie, come stabilito dall'accordo, in data 5.10.1999, di interpretazione autentica dell'art.34, comma 2, del C.C.I.N., pubblicato nella G.U. n. 275 del 23.11.1999.
In caso di mancato esercizio della funzione da parte del personale di cui sopra l'indennità in questione è corrisposta al sostituto da parte dell'istituzione scolastica per il periodo in cui il titolare non ha svolto la funzione stessa.
Anche l'indennità di amministrazione, come quella di direzione, è costituta da un importo base, comprensivo del compenso individuale accessorio, che viene corrisposto su partita di spesa fissa, nonché, per particolari tipologie di istituzioni scolastiche, da un importo aggiuntivo, corrisposto direttamente dall'istituzione scolastica.
Disposizioni comuni
I compensi in esame spettano, agli aventi diritto, in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
In caso di servizio o situazioni assimilate di durata inferiore al mese, per ciascun giorno compete 1/30 del compenso.
Le particolari posizioni di stato, per le quali sussiste il diritto alla percezione dei compensi, sono indicate nell'art.50 del CCNL del 26 maggio 1999 (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con trattamento a carico del Ministero della Pubblica Istruzione).
In caso di assenza per malattia per l'indennità di direzione e di amministrazione si applica l'art.23 del CCNL del 4 agosto 1995, come integrato dall'art.49 del CCNL del 26 maggio 1999; pertanto tali emolumenti sono corrisposti per periodi di assenza superiori a 15 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero. In caso di gravi patologie, che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i compensi in argomento non subiscono alcuna riduzione per i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e per quelli dovuti alle terapie certificate dalla competente ASL (comma 8 bis dell'art.23 del C.C.N.L. del 4.8.1995, come novellato dalla lettera E dell'art.49 del C.C.N.L. del 26.5.1999).
Tale disciplina è anche applicabile all'indennità di amministrazione spettante al personale assunto a tempo determinato limitatamente al periodo retribuito durante le assenze per malattia.
Si fa riserva di fornire indicazioni sulla corresponsione del compenso individuale accessorio per i periodi di assenza per malattia atteso che è stata richiesta all'ARAN interpretazione autentica dell'art.23 -comma 8- del CCNL del 4.8.1995, come modificato dall'art.49 - lett.D - del CCNL del 26 maggio 1999.
Pertanto, nelle more della definizione della vicenda, nessuna riduzione sull'emolumento di cui trattasi va operata anche a seguito di comunicazione delle assenze per malattia fatte dalle singole istituzioni scolastiche.
Ai sensi dell'art.21, comma 7, del CCNL del 4.8.1995, durante i primi trenta giorni di astensione facoltativa dal lavoro, di cui all'art.7, primo comma della legge n.1204/71, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, al personale a tempo indeterminato interessato compete l'intera retribuzione, escluse l'indennità di direzione e quella di amministrazione.
Per quanto riguarda il personale titolare di contratto a tempo determinato, si precisa che il compenso individuale accessorio deve essere computato ai fini della determinazione dell'indennità di cui all'art.15 della legge n. 1204/71, anche se corrisposta, nell'ipotesi prevista dall'art.17 della legge medesima, dopo la scadenza del contratto.
Nei periodi di servizio prestati in posizioni che comportino riduzione di stipendio, il compenso è ridotto nella stessa misura.
Nessun assegno accessorio, comunque denominato, viene corrisposto sull'assegno alimentare di cui all'art.62 -comma 5 - del CCNL del 4.8.1995.
Il Centro Nazionale di Calcolo e Contabilità di Latina ha provveduto, sulla rata di settembre 1999, all'attribuzione in via informatizzata degli assegni in oggetto.
La relativa procedura è stata oggetto della circolare prot. n. 181 del 27.8.1999 del Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro, rammentando che all'attribuzione dei compensi accessori ai direttori amministrativi, ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica e delle accademie ed agli altri dipendenti esclusi dalla lavorazione, dovranno provvedere i Dipartimenti provinciali del Tesoro -direzioni provinciali dei servizi vari-, acquisendo, se necessario, informazioni dagli uffici di servizio degli interessati.
Si fa presente, infine, che nulla è variato per le indennità di funzioni superiori e di reggenza, di cui all'art.69 del CCNL del 4.8.95.
La presente viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro - Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro.
F.TO Paradisi
NOTA MIUR Prot.n.1558 del 21/10/2003
Si comunica per opportuna conoscenza e norma che, a seguito dell’entrata in vigore del ccnl 2002/05, relativo al personale deL comparto scuola, questo Ministero ha ritenuto opportuno richiedere all’Aran un apposito parere in merito alla sopravvivenza dell’art. 21 del ccnl 26.5.1999 e dell’art. 33 del ccni 31.8.1999 concernenti l’indennità di direzione spettante ai docenti cui viene conferito l’incarico di presidenza previsto dall’art. 477 del D.L.vo 297/94.
L’Aran ha risposto con nota prot. 7096 del 10.10.2003, che di seguito si trascrive, con la quale sostanzialmente sostiene la vigenza degli articoli citati in oggetto.
Nota ARAN 10.10.2003, prot. n. 7096
Con riferimento alla nota a margine citata e relativa all’oggetto, si concorda con le valutazioni di codesto Dicastero e si precisa quanto segue.
L’impianto giuridico del D.L.vo n. 29/1993 non prevedeva, com’è noto, la possibilità in via ordinaria di conferire posti dirigenziali a chi non avesse conseguito la relativa qualifica mediante concorso.
Il D.L.vo n. 59/1998, nel ribadire questa linea anche per la dirigenza scolastica, stabilì pure che essa dovesse decorrere dallo svolgimento della prima tornata di concorsi dirigenziali e dalla redazione delle conseguenti graduatorie.
Fino a quel momento l’art. 28 bis, comma 3, del citato decreto legislativo stabilì che non solo fosse possibile nella scuola conferire incarichi di presidenza, ma che anzi questi incarichi sarebbero stati titolo valutabile proprio ai fini concorsuali.
È appena da ricordare che il precitato art. 28 bis è poi divenuto l’art. 29 del D.Lvo n. 165/2001, ed è tuttora vigente.
Il legislatore, dunque, nel prevedere l’anzidetta eccezione all’impianto giuridico complessivo della dirigenza, ha tenuto presente le particolari necessità delle istituzioni scolastiche che esigono, in ogni caso, la continua presenza di un responsabile, anche a causa dei problemi legati all’affidamento di centinaia di minori per molte ore al giorno.
L’istituto giuridico “transitorio” (come dianzi chiarito) dell’incarico di presidenza è quindi oggi previsto dall’art. 477 del T.U. n. 297/94, non disapplicato dal ccnl 24/7/2003 in quanto tale T.U. è successivo al 13/1/1994 (art 69, comma 1 del D.lgs 165/2001). Per questo motivo il succitato art. 477 non è richiamato nell’art 142 del ccnl Scuola 24/7/2003, proprio perché, essendo norma di legge successiva al 13/1/1994 e non essendo stata disapplicata, è vigente “ex se”.
L’incarico di presidenza è, poi regolato contrattualmente dall’art. 69 del ccnl 4/8/1995 del¬la scuola. Questo articolo è stato espressamente richiamato nell’art. 142 del ccnl 24/7/2003.
L’articolo 21 del CCNL 26/5/1999 e l’articolo 33 del CCNI del 31/8/1999 non sono stati richiamati nell’anzidetto art. 142 del C.C.N.L. 24/7/2003, in quanto, ciò, a comune parere delle parti contraenti, sarebbe stato ridondante. Infatti sia l’art. 21 del C.C.N.L. 26/05/1999 che l’art. 33 del C.C.N.I. del 31/08/1999 disciplinano solo le modalità di pagamento di coloro che esercitano l’incarico di presidenza. La vigenza di questi ultimi due articoli, quindi, è salvaguardata, oltre che dall’intima dipendenza logica ed operativa con l’art. 69 del C.C.N.L. 4/8/95, dal principio generale che un trattamento economico contrattuale non ammette “vacatio legis”, e può essere sostituito solo da una successiva rivisitazione legislativa o contrattuale, che non è sinora avvenuta.
Infatti, per citare un esempio di immediato rilievo, è in applicazione di questo generalissimo principio che, se pure scaduto il quadriennio di decorrenza di un C.C.N.L., le retribuzioni in esso previste continuano ad essere erogate in attesa del nuovo contratto.
ACCORDO RELATIVO ALLA SEQUENZA CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 142, COMMA 4, DEL CCNL 24/7/2003 DEL COMPARTO SCUOLA DEL 22/02/2005
ARTICOLO UNICO
In attuazione della sequenza prevista dall'art.142 del CCNL 24-7-2003 del comparto scuola le parti convengono di sostituire il testo del suindicato articolo con quello seguente:
"ART. 142 – NORMATIVA VIGENTE E DISAPPLICAZIONI
...
7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennità di funzioni superiori, dell'indennità di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4.08.95, l'art.21, comma 1, del CCNL 26-5-1999 e l'art 33 CCNI 31-8-1999 (fondi non a carico del CCNL 24-7-2003 della scuola);
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NOTA BENE: l’articolo 142 appena citato è stato ripreso identico dal CCNL 2006/2009 all’articolo 146