Ore di Gruppo Sportivo :
Antonio Bruni
Domanda
E' vero che un insegnante di educazione fisica non può effettuare le
attività di Gruppo Sportivo pomeridiano se la sua cattedra è di 24 ore
settimanali (18+6)?
Risposta
Il limite in parola sembrerebbe non sussistere, atteso che le ore
eccedenti in senso stretto di cui il docente è già titolare fanno
riferimento ad altro istituto contrattuale. A tale fine si veda, per le
ore eccedenti in senso stretto, l'art.7, comma 3, del decreto
ministeriale 131/2007 e l'art. 30 del vigente contratto di lavoro e,
per le ore complementari di educazione fisica, l'art.87 del citato
contratto di lavoro. Conseguentemente, è ragionevole ritenere che il
cumulo sia giuridicamente legittimo, anche in ragione dell’ulteriore
considerazione che tale cumulo non supera il limite delle 40 ore
settimanali, oltre il quale la disciplina legale prevede l’applicazione
di una maggiorazione retributiva.
Recupero riduzione d'orario :
Carla Tocco
Domanda
Nell'istituto nel quale insegno le ore di lezione sono di cinquanta
minuti: la motivazione è quella di andare incontro alle esigenze degli
alunni pendolari. Non c'è una delibera del collegio docenti e questa
riduzione d'orario sembra una "prassi" consolidata (insegno in questo
istituto da tre anni e il primo anno ho tentato di discutere della
questione ma il D.S. mi ha detto che la discussione era già stata fatta
in precedenza ed era "chiusa"); a noi docenti spetta l'obbligo di
"recuperare" le frazioni orario dovute: nel mio caso i dieci minuti di
ogni ora sono stati moltiplicati considerando 35 settimane di
insegnamento in un anno scolastico (nello specifico: avendo 7 ore di
lezione in quanto docente part time dovrei recuperare 70 minuti alla
settimana; questi settanta minuti sono stati poi moltiplicati per 35
settimane - e non 33 - con il risultato che devo "recuperare" per
l'intero anno 49 moduli da cinquanta minuti, a mia scelta o sotto forma
di lezione in classe o per sostituzione di docenti assenti o per
sorveglianza o altro); ritengo che tutto ciò sia errato e che non sono
tenuta a "restituire" tutto il monte ore che mi è stato conteggiato e
che risulta di molto superiore se si tiene conto delle ore effettive di
lezione tenute. Che comportamento posso tenere per fronteggiare queste
decisioni prese dalla dirigenza? E' sufficiente la comunicazione
scritta di non essere tenuta al recupero del monte ore stabilito con il
criterio delle 35 settimane di insegnamento (il monte ore così
calcolato è di molto superiore a quello ottenuto considerando le ore di
lezione effettive)? Può il Dirigente scolastico impormi, come ha fatto,
di effettuare, come modalità di recupero, la sorveglianza degli alunni
durante la ricreazione? Se questa questione non viene posta in
discussione al collegio docenti cosa può fare il singolo docente?
Risposta
Il recupero non è dovuto. Secondo un consolidato orientamento della
giurisprudenza di merito, passato indenne al vaglio della Corte di
cassazione, i docenti non sono tenuti a recuperare le frazioni di
prestazione non effettuate quando, come in questo caso, la riduzione è
dovuta a cause di forza maggiore (necessità di adeguare l’orario delle
lezione a quello dei mezzi pubblici per andare incontro alle esigenze
degli studenti pendolari). Si vedano, tra le tante, le seguenti
sentenze: Corte d’appello di Bologna nn. 511 e 513/2005 e, da ultimo,
Tribunale di Saluzzo n.126/2010, nonché la sentenza della sezione
lavoro della Corte di cassazione 7 aprile 2008, n.8974. L’interessata,
dunque, può opporsi all’ordine di servizio (anche se solo verbale o da
mera prassi) presentando un atto di rimostranza ex art. 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 3/57, applicabile per effetto del
rinvio operato dall’art. 146del vigente contratto di lavoro. E, dopo la
reiterazione dell’ordine di servizio, può impugnarlo davanti al giudice
del lavoro con buone probabilità di vittoria
Sei ore consecutive di lezione
: Leone Bragagnolo
Domanda
Insegno in un Istituto superiore Italiano e storia. Nell'orario mi sono
trovato un giorno settimanale con sei ore consecutive di lezione e un
giorno con sole due ore. Ho un orario di 18 ore settimanali. Sono
l'unico insegnante ad avere questo trattamento. C'è qualche norma in
proposito che limita le ore di insegnamento giornaliero o che prescrive
un'equa ripartizione?
Risposta
La disposizione di riferimento è l’articolo 28, comma 9, ultimo periodo
del vigente contratto di lavoro che così dispone: “L'orario di
insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario
d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione
annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti,
in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma,
non eccedente le quattro ore.”. Ai fini della corretta applicazione
valgono i principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli
1175 e 1375 del codice civile.
Sorveglianza alunni in situazioni
particolari : Laura Caciagli
Domanda
Il mio comune, in collaborazione con i dirigenti scolastici, ha varato
un piano neve per l'emergenza dove, riferendosi alle scuole si dice
testualmente: "In caso di nevicata improvvisa con le scuole aperte, gli
studenti potranno rimanere presso il plesso scolastico fino a quando le
condizioni della rete stradale ne consentiranno il trasporto in
sicurezza. In casi di estrema emergenza, gli istituti scolastici
garantiranno la sorveglianza e l'eventuale vitto, con la collaborazione
dei servizi comunali, per evitare che i genitori impegnino la rete
stradale se ancora non ci sono le condizioni di sicurezza, con il
rischio di ritardare ulteriormente l'intervento dei mezzi per lo
sgombero della neve." Immaginando bene cosa pensano in proposito i
dirigenti, possono far rimanere a scuola il personale docente? Se
possono farlo, quali sono le normative? Può un docente con famiglia,
figli e anche persone anziane ( L. 104 ) rifiutarsi?
Risposta
In via preliminare va chiarito che gli obblighi dei docenti sono
elencati solo ed esclusivamente nel contratto di lavoro, che
costituisce l’unica fonte di riferimento ai fini di tali obblighi, così
come previsto nell’art. dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come
modificato dall’art. 54 del D.Lgs. 150/2009. Detto questo, è opportuno
far rilevare che i docenti non lavorano per l’amministrazione comunale,
ma per l’amministrazione scolastica. Conseguentemente, le disposizioni
comunali non hanno alcun effetto vincolante nei confronti degli
insegnanti. Va da sé che, una volta terminato l’orario d’obbligo i
docenti siano liberi da qualsivoglia obbligo, a prescindere dalle
condizioni atmosferiche. Eventuali ordini di servizio, emessi in
violazione dei precetti appena enunciati, possono essere impugnati con
atto di rimostranza, ai sensi dell’art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 3/57, in forza del rinvio operato dall’at. 146 del
vigente contratto di lavoro e, se reiterati, possono essere
ulteriormente impugnati davanti al giudice del lavoro.
da TRECCANI.IT