I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d’esame, riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi e pertanto impugnabili in via giurisdizionale alternativamente al TAR entro il termine di 60 gg. dalla pubblicazione all’Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni.
Il ricorso gerarchico, seppure previsto, in via generale, dalla legge, per tutti gli atti amministrativi definitivi, nello specifico caso non appare esperibile, in considerazione del fatto che l’Ufficio Scolastico non è superiore gerarchico né delle Istituzioni scolastiche autonome, né delle commissioni di esame.
Questo ufficio, pertanto, rimane sostanzialmente estraneo a tale profilo di impugnativa. E’ pur vero che molti “reclami” si riferiscono a vizi procedimentali nella gestione delle valutazioni degli alunni, invocando l’esercizio della vigilanza amministrativa (profilo questo di competenza di quest’Ufficio), che tuttavia, per essere proficuamente esercitata, (in tempi rapidi e con la dovuta efficacia) necessita di una serie di condizioni soprattutto relative al personale qualificato disponibile che negli ultimi anni, come è noto, si è notevolmente ridotto.
Tutto ciò premesso, al fine di recuperare comunque un profilo di efficienza amministrativa in relazione alle modifiche strutturali intervenute nelle amministrazioni si emanano le seguenti indicazioni, con preghiera che le SS.LL. le rendano operative immediatamente in presenza di contenzioso.
Come in precedenza argomentato, in disparte il contenzioso avanti gli organi giurisprudenziali preposti, l’inoltro di “reclami” che possono evidenziare solo eventuali vizi
formali degli atti, va proposto alla stessa autorità responsabile dell’atto conclusivo del procedimento. In questo caso il dirigente scolastico.
Quest’ultimo, avuto cognizione del reclamo può:
- valutare la fondatezza del reclamo accogliendolo o rigettandolo (con motivazione) nel caso le questioni proposte eccedano i limiti di operatività del dirigente;
- procedere, in caso di accoglimento, alla verifica degli atti oggetto di censura (si ricorda che è potere del dirigente procedere anche all’apertura dei plichi previa redazione di apposito verbale delle operazioni);
- dare risposta, a conclusione dell’istruttoria, delle modifiche apportate (invitando per esempio l’organo collegiale a rivedere e sanare eventuali anomalie riscontrate) o dell’archiviazione dell’atto (in caso di mancanza di riscontri);
Gli atti così emessi verranno, insieme alla copia del reclamo, trasmessi per conoscenza a questo ufficio (indirizzati agli uffici di ambito provinciale) al fine di consentire il corretto esercizio della vigilanza. Questi ultimi uffici, ove riscontrino negli atti elementi di interesse ulteriore, rispetto a quanto già definito dal dirigente scolastico, potranno eventualmente, con relazione motivata, coinvolgere il corpo ispettivo per gli accertamenti ulteriori, secondo quanto previsto in materia dall’art. 8 del DPR 20/01/2009 n. 17.
Anche nel caso in cui, il reclamo attenga agli esiti degli esami di Stato, la procedura è la medesima, fatto salvo il principio che, ove si dovesse prevedere una riconvocazione della commissione di esame (fenomeno peraltro molto raro) deve essere inoltrata richiesta direttamente allo scrivente ufficio per competenza: ovviamente sempre dopo aver effettuato l’istruttoria come definita e con nota motivata.
Con l’occasione si rendono anche le regole per la cura delle procedure nel caso venga proposto ricorso al TAR e l’Avvocatura dello Stato invii all’Istituzione scolastica la richiesta di deduzioni e di atti.
In tale circostanza si avrà cura di inviare, all’organo di patrocinio, tutta la documentazione necessaria per consentire lo svolgimento delle difese comprendente (in 5 copie di cui una autentica):
1) i registri personali dei docenti riferiti alla posizione dell’alunno (con gli omissis su tutti gli altri);
2) le pagine del registro di classe in cui sono annotati i comportamenti rilevanti dell’alunno tenuti in considerazione per la valutazione finale (ove, nell’anno, si siano poste questioni di disciplina, oltreché di profitto);
3) i verbali dei consigli di classe in cui si è discusso dell’alunno (con gli omissis consueti per le parti con non riguardano tale aspetto);
4) gli interventi individualizzati che sono stati svolti o l’indicazione e le ragioni per cui non sono stati svolti;
5) le comunicazioni alla famiglia;
6) la c.d. “ratifica” finale;
7) (in caso di bocciatura agli esami) i criteri di correzione e di valutazione formati alla prima riunione della commissione;
8) (idem) i verbali delle correzioni delle prove scritte e della prova orale;
9) (idem) il provvedimento finale;
10) ogni altro documento utile in ragione del contenuto dell’impugnazione
I documenti dovranno essere accompagnati da una specifica relazione del dirigente scolastico (o del presidente della commissione d’esame) contenente puntuali considerazioni sulle
osservazioni svolte nel ricorso, in particolare sui fatti narrati e sulle criticità in punto di procedura e di valutazione.
Per agevolare il lavoro di difesa dell’Avvocatura, anche in considerazione dell’imminente periodo feriale, oltre alla celerità nell’invio, si raccomanda anche di inoltrare, via mail, la suddetta relazione agli indirizzi di posta elettronica che la stessa Avvocatura dello Stato indica nella sua richiesta.
Nel pregare di dare la massima diffusione alla presente nota, si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore Generale dell’USR Umbria
Maria Letizia Melina