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Decreti: I provvedimenti sulla scuola e l’università contenuti nella legge di stabilità 2013

Recensioni

Articolo 3 – Riduzioni delle spese rimodulabili ed ulteriori interventi correttivi dei Ministeri
…………………………………………………………………………………………………..
…. Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le disposizioni di cui ai commi da … a ….
1. Le disposizioni di cui ai commi da a concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
1. A decorrere dall’anno scolastico 2012/2013 l’articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali ed amministrativi.
2. La liquidazione del compenso per l’incarico di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell’art. 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato.
1. Il personale docente dichiarato dalla commissione medica permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico collegiale al fine di accertare il recupero dell’idoneità all’insegnamento. In caso di esito favorevole l’interessato rientra solo su posti vacanti e disponibili nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità del personale docente.
1. Le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all’assegnazione del docente di sostegno all’alunno disabile di cui all’articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono affidate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che le esercita anche avvalendosi del personale medico delle aziende sanitarie locali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e dell’economia e delle finanze, sentito l’Inps, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
1. Al comma 7 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole “può riservare” sono sostituite dalla seguente: “riserva” e dopo le parole “alle esigenze della stessa” sono inserite le seguenti: “risorse finanziarie non inferiori a tre milioni di euro”.
1. Per l’anno scolastico 2012-2013 l’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali. A tal fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene a titolo gratuito, nell’ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
1. All’articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 5 la parola “Alle” è sostituita da “Nell’anno scolastico 2012/2013 alle”;
b)al comma 5-bis le parole “A decorrere dall’” sono sostituite da “Nell’”;
c)dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
5-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014 i criteri per l’individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono definiti con accordo tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le regioni in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis come modificati dalla legge n. 183 del 2011.
1. All’articolo 404 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato il comma 15.
2. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n.140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
1. Al comma 3 dell’articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole “uffici scolastici regionali” sono inserite le seguenti parole “o interregionali”.
1. All’articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Le classi devono essere costituite da almeno 8 alunni; le classi articolate possono essere costituite con gli stessi criteri e alle medesime condizioni stabilite per le scuole statali. Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali.”.
1. All’articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
“2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell’ambito regionale, devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente generale preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. L’istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l’indirizzo di studio indicato nella domanda medesima. L’esito dell’esame di idoneità, in caso negativo, può valere, a giudizio della commissione esaminatrice, come idoneità ad una classe precedente a quella richiesta dal candidato.”.
1. A decorrere dal 10 settembre 2013 l’orario di servizio del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità e per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo nonché per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione. Le 24 ore di servizio del personale docente di sostegno sono dedicate interamente ad attività di sostegno. L’organico di diritto del personale docente di sostegno è pari, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2013, a quello dell’anno scolastico 2012/2013.
2. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di tutti i gradi di istruzione è incrementato di 15 giorni su base annua. Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche.
3. All’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto alla fine il periodo “Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie. ”
4. Le disposizioni di cui ai commi dal 4 al 7 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
1. All’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche :
a)al primo periodo, le parole “trecento unità” sono sostituite dalle seguenti “centocinquanta unità”;
b)al secondo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta unità”;
c)al terzo periodo le parole “cento unità” sono sostituite dalle seguenti “cinquanta unità”.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per l’anno scolastico 2012/2013.
3. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell’Amministrazione richiedente.

Articolo 11 – Riordino degli enti di ricerca
1. Al fine di assicurare la piena integrazione e il coordinamento unitario dell’attività di ricerca del Paese, il sistema della ricerca è organizzato in:
a)Centro nazionale delle ricerche (CNR; di seguito, Centro), di cui ai seguenti commi;
b)Agenzia per il trasferimento tecnologico, di cui all’articolo 2;
c)Agenzia per il finanziamento della ricerca, di cui all’articolo 3.
2. È istituito, con sede in Roma, il Centro nazionale delle ricerche (Cnr), che svolge il ruolo di coordinamento e di rappresentanza unitaria in materia di ricerca dei seguenti enti.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto nazionale di astrofisica, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, l’Istituto nazionale di ricerca metrologica, la Stazione zoologica Anton Dohrn, l’Istituto italiano di studi germanici, l’Istituto nazionale di alta matematica, il Museo storico della fisica, il Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” nonché l’Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sono soppressi e i relativi organi statutari decadono.
4.Le funzioni e i compiti in materia di ricerca attribuite agli enti di cui al comma 3 dalla normativa vigente e le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà degli enti soppressi sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, al Centro, nei termini di cui al comma 5.
5.Gli organi statutari ordinari e straordinari degli enti di cui al comma 3, ciascuno per le rispettive competenze, assicurano la gestione ordinaria degli enti soppressi fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisponendo e deliberando un’analitica relazione sulla gestione riferita al periodo dal 1° gennaio 2012 all’entrata in vigore della presente legge e una relazione sulla gestione ordinaria di chiusura per gli effetti del presente articolo, nonché un’ analitica rappresentazione della consistenza patrimoniale da trasferire, che dovrà essere sottoposta al consiglio di amministrazione del Centro per le conseguenti deliberazioni. Ai componenti degli organi degli enti soppressi i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati a loro spettanti sono corrisposti fino alla data di adozione della deliberazione della relazione di cui al periodo precedente e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di soppressione.
7. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data dì entrata in vigore della presente legge, sono dettate particolari disposizioni con riferimento alle risorse umane e al trattamento economico e contrattuale che ne consegue secondo i seguenti criteri:
a)le dotazioni organiche del Centro possono essere incrementate entro il limite di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso gli enti soppressi;
b)in attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione del!’ articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale transitato continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto enti ricerca e dell’ area VII;
c)i dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Cnr sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. 11 Centro provvede conseguentemente a rimodulare o a ridetenninare le proprie dotazioni organiche nei limiti di cui di cui alla precedente lettera a);
d)i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti pin elevato rispetto a quello previsto per il personale del Centro, e attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
e)per i restanti rapporti di lavoro it Centro subentra nella titolarità degli stessi, fatta eccezione per i contratti di diritto privato stipulati per le funzioni apicali, the si intendono recesso;
f)per lo svolgimento delle funzioni attribuite, it Centro può altresì avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unita previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi;
g)il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso gli enti soppressi può optare per il transito alle dipendenze del Centro. Il transito e effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell’esperienza maturata nel settore dell’innovazione tecnologica, dell’anzianità di servizio negli enti soppressi e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato al Centro ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza.
8. Il Centro predispone annualmente il documento di vision strategica unitario della ricerca, in coerenza con quanto già previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, ai fini della ripartizione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE).
9. Sono organi del Centro:
a)il presidente;
b)il consiglio di amministrazione;
c)il collegio dei revisori.
10. Il presidente e il legale rappresentante del Centro e presiede it consiglio di amministrazione.
11. I1 consiglio e formato dal presidente e da quattro componenti scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di elevata e comprovata qualificazione scientifica professionale, nominati, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca.
12. I consiglieri restano in carica quattro anni, con possibility di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001.
13. Il consiglio provvede all’elaborazione dello statuto del Centro da sottoporre, entro 60 giorni dalla nomina, all’approvazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
14. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni del Centro, prevedendone l’organizzazione e l’emanazione dei regolamenti del personale e di amministrazione, contabilità e finanza e salvaguardando la peculiarità delle attività di ricerca degli enti soppressi anche attraverso mantenimento dei relativi consigli scientifici e delle rispettive denominazioni.
15. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell’economia e delle finanze.
16. Ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituita, con sede legale in Roma, l’Agenzia per il trasferimento tecnologico, che opera con piena autonomia e indipendenza e fornisce dati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, esclusivamente in forma aggregata.
17. L’Agenzia per il trasferimento tecnologico ha lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese e l’alta formazione tecnologica, anche attraverso il coordinamento unico dei risultati della ricerca svolto dal Centro, di cui all’articolo 1. Dall’entrata in vigore della presente legge le funzioni e i compiti svolte dal centro e dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui all’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di nuove tecnologie e trasferimento tecnologico, l’energia e l’ambiente, e le relative funzioni, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà dell’ente sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all’Agenzia.
18. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate particolari disposizioni attuative del presente articolo.
19 Il Centro collabora con l’Agenzia per il raggiungimento dello scopo cui al presente articolo, stipulando apposite convenzioni.
20. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto dalla presente legge, all’Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
21. L’Agenzia trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.
22. Sono organi dell’Agenzia:
a)il direttore generale;
b)il comitato di indirizzo;
c)il collegio dei revisori dei conti.
23. Il direttore generale è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo avviso pubblico, nomina il direttore generale tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale.
24. Il comitato è composto da tre consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione scientifica professionale in campo trasferimento tecnologico, nominati, entro 30 giorni dalla entrate in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
25. I consiglieri restano in carica quattro anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con it Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
26. II comitato elabora lo statuto dell’Agenzia da sottoporre, entro 60 giorni dalla nomina, alla approvazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
27. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, e designato dal Ministro dell’economia e delle finanze.
28. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni dell’Agenzia e prevede l’organizzazione e l’emanazione dei regolamenti del personale e quelli per l’amministrazione, contabilità e finanza.
29. Per la fase transitoria di attuazione del presente articolo e comunque fino alla piena operatività del direttore, il Centro assicura il rispetto degli adempimenti in scadenza, la prosecuzione dei programmi avviati e la gestione ordinaria delle attività degli enti soppressi, di cui all’ articolo 1.
30. Le attività di ricerca dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all’articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il relativo personale, i beni strumentali e i fondi destinati a tali attività sono trasferiti all’Agenzia per il trasferimento tecnologico della ricerca. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, it Ministro dell’economia e delle finanze e con it Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate particolari disposizioni attuative del presente comma.
31. Ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituita, con sede legale in Roma, l’Agenzia per il finanziamento della ricerca europea e internazionale, che opera con piena autonomia e indipendenza e fornisce dati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, esclusivamente in forma aggregata.
32. L’Agenzia per il finanziamento della ricerca ha lo scopo di coordinare il finanziamento dei programmi di ricerca al fine di assicurare maggiore efficacia ed economicità nell’utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili e di garantire un adeguato monitoraggio e sfruttamento dei risultati. Con l’entrata in vigore della presente legge l’Agenzia spaziale italiana (ASI) di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 è soppressa e le relative funzioni, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà dell’ASI sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all’Agenzia.
33. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate particolari disposizioni attuative del presente articolo.
28. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni dell’Agenzia e prevede l’organizzazione e l’emanazione dei regolamenti del personale e quelli per l’amministrazione, contabilità e finanza.
29. Per la fase transitoria di attuazione del presente articolo e comunque fino alla piena operatività del direttore, il Centro assicura il rispetto degli adempimenti in scadenza, la prosecuzione dei programmi avviati e la gestione ordinaria delle attività degli enti soppressi, di cui all’ articolo 1.
30. Le attività di ricerca dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all’articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il relativo personale, i beni strumentali e i fondi destinati a tali attività sono trasferiti all’Agenzia per il trasferimento tecnologico della ricerca. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, it Ministro dell’economia e delle finanze e con it Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate particolari disposizioni attuative del presente comma.
31. Ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituita, con sede legale in Roma, l’Agenzia per il finanziamento della ricerca europea e internazionale, che opera con piena autonomia e indipendenza e fornisce dati al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, esclusivamente in forma aggregata.
32. L’Agenzia per il finanziamento della ricerca ha lo scopo di coordinare il finanziamento dei programmi di ricerca al fine di assicurare maggiore efficacia ed economicità nell’utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili e di garantire un adeguato monitoraggio e sfruttamento dei risultati. Con l’entrata in vigore della presente legge l’Agenzia spaziale italiana (ASI) di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 è soppressa e le relative funzioni, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché i beni mobili e immobili di proprietà dell’ASI sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, all’Agenzia.
33. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate particolari disposizioni attuative del presente articolo.
34. Il Centro di cui all’articolo 1 collabora con l’Agenzia per il raggiungimento dello scopo cui al presente articolo, stipulando apposite convenzioni.
35. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di economicità. Per quanto non previsto dalla presente legge, all’Agenzia si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
36. L’Agenzia trasmette annualmente al Parlamento e al Governo una relazione sulla propria attività.
37. Sono organi dell’Agenzia:
a)il direttore generale;
b)il comitato di indirizzo;
c)il collegio dei revisori dei conti.
38. Il direttore generale è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo avviso pubblico, nomina il direttore generale tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale.
39. Il comitato è composto da tre consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione scientifica professionale in campo trasferimento tecnologico, nominati, entro 30 giorni dalla entrate in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
40. I consiglieri restano in carica quattro anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla carica sono fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
41. II comitato elabora lo statuto dell’Agenzia da sottoporre, entro 60 giorni dalla nomina, all’approvazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
42. Il collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, e designato dal Ministro dell’economia e delle finanze.
43. Lo statuto specifica i compiti e le funzioni dell’Agenzia e prevede l’organizzazione e l’emanazione dei regolamenti del personale e quelli per l’amministrazione, contabilità e finanza.
44. Per la fase transitoria di attuazione del presente articolo e comunque fino alla piena operatività dei direttori, il Centro di cui al comma 1 assicura il rispetto degli adempimenti in scadenza, la prosecuzione dei programmi avviati e la gestione ordinaria delle attività degli enti soppressi, di cui all’articolo 1.
45. Il Centro di cui all’articolo 1, quale successore del Consiglio nazionale delle ricerche nella partecipazione al Consorzio per l’Area science park di Trieste, è autorizzato, previa valutazione di coerenza dei programmi e delle attività del Consorzio con il programma nazionale della ricerca e con le direttive del Ministro dell’istruzione, università e ricerca, a destinare annualmente il proprio contributo ai sensi del punto 3) dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,n 102.
46. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 12, sono abrogati i commi 3 e 4
b)all’articolo 15, comma 1, il punto 1 è sostituito dal seguente: “1) contributi dello Stato;’
l’articolo 16 è sostituito dal seguente articolo: “16. Lo statuto e le sue modifiche sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei soci.”.
47. Per gli organismi, le society ed i consorzi a totale o prevalente partecipazione degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’universitd e della ricerca, costituite con leggi o disposizioni statutarie, i1 Ministro dell’istruzione, dell’universita e della ricerca d’intesa con it Ministero dell’economia e delle finanze, e autorizzato ad adottare entro it 31 dicembre 2012, uno o piu decreti, allo scopo di otthnizzare e razionalizzare le attivita svolte da tali soggetti nel settore della ricerca e provvedere a disciplinare le forme di partecipazione pubblica, l’organizzazione ed it loro funzionamento, anche al fine di realizzare economie di spesa.
48. Dall’applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
49. Il personale pubblico incaricato presso organi di vertice degli enti pubblici di ricerca può essere collocato in aspettativa, fuori ruolo o comando ai sensi dell’articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I criteri e le modalità di determinazione e corresponsione degli emolumenti, le indennità di carica e ogni altra corresponsione per la carica agli organi e ai direttori generali degli enti, sono fissati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
50. Ai fini del completamento del processo di autonomia e di efficienza nella gestione degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, già avviato con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite norme per la disciplina del personale dipendente degli enti pubblici di ricerca con riferimento al trattamento economico, alla contrattualizzazione, al reclutamento nonché alle diverse modalità organizzative dei tempi e dei luoghi di lavoro.
51. E’ istituita l’abilitazione scientifica nazionale the costituisce requisito necessario per l’accesso al ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell’abilitazione nonché di chiamata dei ricercatori da parte degli enti.
52. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei criteri, in quanto compatibili, di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. I soggetti di cui ai commi da 1 a 46 partecipano alla ripartizione del Fondo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 2, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) approva il PNR e gli aggiornamenti annuali, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, delibera in ordine all’utilizzo del Fondo speciale e valuta periodicamente l’attuazione del PNR;”;
b)all’articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente comma: “2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le agenzie finanziati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con decreti di natura non regolamentare del Ministro, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l’ordinata prosecuzione delle attività, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato a erogare acconti agli enti e istituzioni sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.”.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2 è soppresso il comma 2;
b) all’articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per il perseguimento delle finalità di coordinamento ed armonizzazione di cui al comma 2, il Ministero, tenuto conto degli obiettivi del Programma nazionale della ricerca ed in funzione della elaborazione di nuovi indirizzi, svolge una specifica funzione di preventiva valutazione comparativa e di indirizzo strategico. A tale fine il Ministero può avvalersi del supporto, anche individuale, di dipendenti di enti di ricerca e università, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.”,
c) all’articolo 7:
1)il comma 1 è sostituito dal seguente: “Gli statuti e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale degli enti di ricerca sono formulati e adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti, previo parere di legittimità del collegio dei revisori e approvati dal Ministero, che ne esercita il controllo di merito.”;
2)il comma 2 è soppresso;
3)il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’approvazione da parte del Ministero degli statuti e regolamenti, avviene entro sessanta giorni dalla ricezione dei medesimi. Decorso tale termine in assenza di formali osservazioni, gli statuti ed i regolamenti si intendono approvati e divengono efficaci. Lo stesso procedimento si applica anche per le successive modificazioni.”;
d) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: “10. Gli statuti degli enti di ricerca prevedono la costituzione e composizione di consigli scientifici o tecnico-scientifici, in un numero massimo di sette compreso il presidente dell’ente che svolge funzioni presidente del consiglio, ed indicano analiticamente i casi e le modalità di esercizio delle funzioni consultive in materia di proposte e pareri sui documenti di pianificazione e di visione strategica, nonché valorizzano il ruolo, anche nell’ottica di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonché l’introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi. Due dei components di ciascun consiglio di cui al comma 1 sono individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all’articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli altri quattro previo esperimento di forme di consultazione della comunita scientifica ed economica, appositamente previste dagli statuti.”.
4. Dall’attuazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.









Postato il Venerdì, 12 ottobre 2012 ore 17:51:56 CEST di Salvatore Indelicato
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