Il comma 29 anticipa che al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del MIUR (ai sensi dell’art. 7, commi 12-15, del D.L. 95/2012) concorrono le disposizioni recate dai commi da 30 a 48.
Occorre, peraltro, ricordare che, con determinazione del Presidente della Camera in data 18 ottobre 2012[60] , ai sensi dell’art. 120, comma 2, del Regolamento, sono state stralciate, per quanto qui interessa, le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 e 41[61] del disegno di legge.
Per completezza si evidenzia, con riferimento alle disposizioni di interesse della VII Commissione, che sono stati stralciati anche l’art. 8, comma 16[62] , e l’art. 11[63] .
Sull’argomento, si ricorda che l’art. 7, comma da 12 a 15, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha disposto che le Amministrazioni centrali dello Stato assicurano, a decorrere dal 2013, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, corrispondente agli importi individuati, per ciascun Ministero, nell'allegato 2[64] , e ha rimesso ai singoli Ministri la proposizione degli interventi correttivi necessari in sede di disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015.
Nell’allegato 2 del D.L. 95/2012, la riduzione di spesa relativa al MIUR risulta complessivamente pari a:
(milioni di euro)
2013 |
2014 |
2015 |
||
MIUR |
Saldo netto da finanziare |
182,9 |
172,7 |
236,7 |
Indebitamento netto |
157,3 |
172,7 |
236,7 |
Profili finanziari
La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le previsioni contenute nei successivi commi da 30 a 48 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
Si segnala che anche ai successivi commi da 30 a 48 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.
La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 30 a 48:
(Importi in migliaia di euro)
Riduzioni delle spese del MIUR |
Saldo netto da finanziare |
Indebitamento netto |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Riduzione spese non rimodulabili |
240.425 |
721.275 |
721.275 |
124.300 |
372.899 |
372.899 |
La relazione tecnica precisa che per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le riduzioni proposte, trattandosi in prevalenza di spese di personale, comportano la ridefinizione in diminuzione, per 32,9 milioni di euro per l’anno 2013, degli obiettivi prefissati per il Ministero in termini di indebitamento netto.
Ciò, in quanto il relativo effetto in termini di fabbisogno e di indebitamento netto è considerato al netto degli effetti indotti, fiscali e contributivi (quindi, in misura percentualmente superiore rispetto ai coefficienti medi di spendibilità degli altri Ministeri).
In merito ai profili di quantificazione si rinvia alle successive schede dedicate all’analisi dei commi da 30 a 48.
Quanto ai diversi effetti delle riduzioni proposte ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, si rinvia alle osservazioni in proposito formulate con riferimento ai precedenti commi 1 e 2 dell’articolo 3 in esame.
Articolo 3, commi 30-31 (Assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori)
30. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttori dei servizi generali e amministrativi.
31. La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 30 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall'assistente amministrativo incaricato.
I commi 30 e 31 dispongono in materia di ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni e di relativa liquidazione agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi.
In particolare, il comma 31 prevede che dall’a.s. in corso (a.s. 2012-2013) l’ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001, è effettuata applicando quanto già previsto dall’art. 1, co. 24, della L. 549/1995 per i docenti di religione, i supplenti annuali e i supplenti temporanei fino al termine dell’attività didattica, ovvero con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa[65] .
La relazione tecnica evidenzia che si rende necessario ricorrere all’istituto delle mansioni superiori affidate agli assistenti amministrativi nelle province dove le graduatorie provinciali relative ai direttori dei servizi generali e amministrativi sono esaurite.
Evidenzia, altresì, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che al comma 30 la parola “direttori” dovrebbe essere sostituita con la parola “direttore” e che, al comma 31, occorre inserire la congiunzione “e” fra la parola “generali” e la parola “amministrativi”.
Profili finanziari
Normativa vigente: l’art. 1, comma 24, della L. n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica sia effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
La norma estende, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 24, della L. 549/1995 anche agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico (comma 30). Fissa la misura del compenso per gli assistenti incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Tale compenso ammonta alla differenza tra il trattamento previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato (comma 31).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza.
La relazione tecnica ricorda che le vigenti facoltà assunzionali per il comparto Scuola prevedono che tutti i posti interi previsti in organico di diritto non coperti da personale di ruolo siano coperti mediante l'assunzione di supplenti annuali. I posti non interi dell'organico di diritto non assegnati a personale di ruolo quali ore eccedenti e quelli aggiunti in organico di fatto (pari però a quello di diritto per i DGSA) sono coperti con personale supplente sino al termine delle attività didattiche. I posti di qualunque tipo che si rendono vacanti o disponibili dopo il 31 dicembre sono invece coperti con personale supplente breve e saltuario. Conseguentemente, in sede di predisposizione delle proposte per il bilancio di previsione, ai capitoli e piani gestionali concernenti le competenze fisse del personale scolastico sono attribuite le disponibilità occorrenti, in particolare, a coprire tutti i posti in organico di diritto di DSGA, sia mediante il personale di ruolo che permane in servizio che mediante personale supplente annuale nel numero necessario.
La RT prosegue spiegando che, per ciascun posto di DSGA vacante e disponibile o semplicemente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sui capitoli e piani gestionali di cui trattasi è presente uno stanziamento pari allo stipendio del supplente annuale. Tale stanziamento è utilizzato per i supplenti DSGA, nei rari casi in cui le relative graduatorie provinciali non siano esaurite, ed è disponibile per la copertura dell'indennità per lo svolgimento delle mansioni superiori ex art. 52 del d.lgs. 165/2001 attribuite al personale assistente amministrativo che fa le veci del DSGA in quelle provincie dove le graduatorie sono invece esaurite.
La RT afferma infine che, conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 3, commi 37-38 (Compensi per le commissioni esaminatrici dei concorsi per docenti)
37. All'articolo 404 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.
38. Al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140. I componenti delle commissioni giudicatrici non possono chiedere l'esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
I commi 37 e 38 modificano la disciplina vigente in materia di compensi da corrispondere al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi per il personale docente della scuola, disponendo l’applicazione del compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici.
La relazione illustrativa evidenzia che l’obiettivo è quello di rendere più rapido l’espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o dei candidati esaminati.
La disciplina vigente è recata dall’art. 404, co. 15, del d.lgs. 297/1994, che viene abrogato dal comma 37 in esame.
La disposizione citata ha disposto che, fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi (di cui all'art. 45 del d.lgs. 29/1993, ora art. 40 del d.lgs. 165/2001), i compensi sono corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la tabella contenuta nello stesso comma. Ha anche disposto che non è dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente della scuola in attività che non rinunci all'esonero dagli obblighi di servizio che esso può ottenere per il periodo di svolgimento del concorso.
In base allo stesso art. 404, le commissioni sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico (ora, dirigente scolastico) o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (co. 1[66] ).
Nella formazione delle commissioni è assicurata la presenza di almeno un componente idoneo ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera oggetto della prova facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di membri aggregati (co. 6).
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni sono integrate con tre altri componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti (co. 11). In tal caso essi si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria, che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite (co. 12).
Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di personale direttivo e docente della scuola in quiescenza[67] , ovvero di personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi, facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo di essi. Per il personale ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il personale docente, dai consigli scolastici provinciali (co. 4).
Per i professori universitari gli elenchi sono compilati dal Consiglio universitario nazionale (co. 5).
Il comma 38 reca la nuova disciplina, stabilendo che al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici (art. 10, co. 5, del DPR 140/2008 e DM 12 marzo 2012).
Dispone, inoltre, che i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio per il periodo di svolgimento del concorso.
Con riferimento al compenso per le commissioni esaminatrici dei concorsi per dirigenti scolastici, si evidenzia che l’art. 10 co. 5, del DPR 140/2008 ne ha affidato la definizione ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
E’, quindi, intervenuto il DM 12 marzo 2012[68] , che ha individuato il compenso base per il presidente in € 251 e il compenso base per ciascun componente in € 209,24, cui si aggiunge un compenso integrativo pari ad € 0,50 per ogni elaborato o candidato esaminato. I compensi non possono eccedere € 2.051,70, aumentati del 20 per cento per il presidente. Nel caso di suddivisione delle commissioni in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base, ridotto del 50 per cento.
Il DM disciplina anche i compensi da corrispondere ai componenti dei comitati di vigilanza e ai segretari delle commissioni.
Si segnala che, in relazione alla previsione in base alla quale i componenti delle commissioni non possono chiedere l’esonero dal servizio, occorre modificare anche il comma 4 dell’art. 404 del d.lgs. 297/1994 che, come si è visto, fa riferimento all’elenco del personale che non intenda rinunciare all’esonero.
Dal punto di vista della formulazione del testo, inoltre, le parole “stabilito con decreto interministeriale” dovrebbero essere seguite dalle parole “12 marzo 2012,”.
Profili finanziari
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto consente di corrispondere alle commissioni per il concorso a docente recentemente indetto un compenso inferiore rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole oggi in vigore. Ritiene comunque, in via prudenziale, di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma di cui trattasi.
La relazione illustrativa evidenzia che l’obiettivo è quello di rendere più rapido l’espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o candidati esaminati.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare.
Articolo 3, commi 42-45 (Impegno orario e ferie per il personale docente. Organico di diritto dei docenti di sostegno)
42. A decorrere dal 1o settembre 2013 l'orario di impegno per l'insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di ventiquattro ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l'orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato prioritariamente per la copertura di spezzoni orario disponibili nell'istituzione scolastica di titolarità, nonché per l'attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo, per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione e per gli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Le ore di insegnamento del personale docente di sostegno, eccedenti l'orario di cattedra, sono prioritariamente dedicate all'attività di sostegno e, in subordine, alla copertura di spezzoni orari di insegnamenti curriculari, per i quali il personale docente di sostegno abbia titolo, nell'istituzione scolastica di titolarità. L'organico di diritto del personale docente di sostegno è determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, in misura non superiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. Il periodo di ferie retribuito del personale docente di cui al presente comma è incrementato di quindici giorni su base annua.
43. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
44. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
45. Le disposizioni di cui ai commi da 42 a 44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1o settembre 2013.
I commi 42-45 dispongono, dal 1° settembre 2013, l’aumento dell’orario di impegno per l’insegnamento per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (da 18 a 24 ore) nonché, per gli stessi docenti, un aumento del numero di giorni di ferie annuali, pari a 15.
Dispongono, inoltre, in materia di organico di diritto dei docenti di sostegno e di fruizione delle ferie da parte del personale docente di tutti i gradi di istruzione.
Si dispone, altresì, esplicitamente, che le nuove disposizioni legislative non possono essere derogate dalle norme contrattuali.
In particolare, il comma 42 stabilisce che, dal 1° settembre 2013, l’orario di impegno per l’insegnamento del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, incluso il personale di sostegno, è di 24 ore settimanali.
Nelle 6 ore eccedenti l’orario di cattedra - che, dunque, rimane fissato a 18 ore - i docenti sono prioritariamente utilizzati nel modo seguente:
§ Docenti non di sostegno:
- per la copertura di spezzoni orario disponibili nella scuola di titolarità;
- per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso cui l’interessato abbia titolo (in tal caso, sembrerebbe, anche al di fuori della scuola di titolarità);
- per posti di sostegno, purché l’interessato sia in possesso del diploma di specializzazione (anche in tal caso, sembrerebbe che non vi sia una limitazione alla scuola di titolarità);
- per impegni didattici nell’ambito della flessibilità, ovveroore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.
§ Docenti di sostegno:
- per attività di sostegno;
- in subordine rispetto alle attività di sostegno, per la copertura di spezzoni orari di insegnamenti curricolari nella scuola di titolarità, per i quali l’interessato abbia titolo.
Sull’argomento, la relazione tecnica evidenzia che, attualmente, parte degli spezzoni sono affidati al personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto, quando vi siano docenti disponibili a svolgere le c.d. “ore eccedenti strutturali” e lo spezzone sia pari o inferiore a 6 ore[69] . All’incremento di 6 ore settimanali dell’orario di servizio conseguirà – evidenzia la relazione – l’azzeramento delle ore eccedenti l’orario d’obbligo affidate al personale docente nominati sui posti dell’organico di diritto[70] .
Tutti gli spezzoni che non sono coperti mediante ore eccedenti strutturali trovano copertura mediante supplenti fino al termine delle attività didattiche. Allo stesso supplente sono affidati spezzoni anche su scuole diverse, fino a concorrenza dell’orario lavorativo.
Con la nuova disposizione, si determinerà, dunque, una riduzione del fabbisogno di supplenti fino al termine delle attività didattiche.
Dall’incremento dell’orario di lavoro deriveranno, in base alla relazione tecnica, i seguenti effetti finanziari di risparmio:
(in milioni di euro)
2013 |
2014 |
2015 e ss. |
|
Incremento orario di lavoro docenti non di sostegno |
128,6 |
385,7 |
385,7 |
Incremento orario di lavoro docenti di sostegno |
109,5 |
328,6 |
328,6 |
Appare opportuno chiarire il rapporto tra la disposizione in esame (che non prevede la retribuzione delle ore eccedenti l'orario di cattedra) e le clausole contrattuali vigenti (che prevedono, invece, una retribuzione).
La materia, infatti, è attualmente disciplinata a livello contrattuale.
prestazione di insegnamento (co. 4), dispone (co. 5) che negli istituti di istruzione secondaria superiore l’attività di insegnamento si svolge in 18 ore settimanali (25 ore nella scuola dell’infanzia; 22 ore nella scuola primaria, alle quali vanno aggiunte 2 ore da dedicare alla programmazione didattica).
L’art. 29 stabilisce che l’attività funzionale all’insegnamento comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate. In particolare, le attività collegiali riguardanti tutti i docenti sono costituite dalla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti - fino a 40 ore annue -, dalla partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione -anche in tal caso fino a 40 ore annue – e dallo svolgimento degli scrutini e degli esami.
Infine, l’art. 30 dispone che le attività aggiuntive e le ore eccedenti di insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali ed integrative, vigenti al momento della stipula del CCNL del 2007.
Il quadro normativo per quanto attiene alle ore prestate in eccedenza è costituito, per la scuola secondaria, dall'art. 70 del CCNL del Comparto Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 e dalle modifiche ed integrazioni poste in essere dai successivi contratti collettivi.
Si ricorda, comunque, che, a livello normativo, l'art. 88, co. 4 del DPR 417/1974 già prevedeva che, fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo, fosse compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/18° del trattamento economico in godimento, salvo specifiche esclusioni.
Inoltre, l'art. 6, co. 1 e 2, del DPR 209/87, dispose che negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, ai docenti di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilità, dovevano supplire i docenti assenti per non più di 6 giorni, nonché, nei tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti assenti per un periodo più lungo, avevano diritto, per l'effettiva prestazione, ad una retribuzione commisurata, per ogni ora eccedente l'orario settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa speciale. Lo stesso articolo stabilì inoltre che al personale docente che presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali era compensata, ai sensi dell'art. 88, co. 4, del DPR 417/1974, per l'intera durata dell'a.s. o della nomina.
Infine, l’art. 3, co. 10, del DPR 399/1988 dispose che il richiamato personale docente poteva prestare, a domanda, limitatamente agli a.s. 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali, individuando le relative retribuzioni.
L’art. 70 del CCNL sopra citato disciplina il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, co. 2, dello stesso CCNL.
Il richiamato art. 43 definisce tali attività aggiuntive come “attività aggiuntive di insegnamento e attività aggiuntive funzionali all'insegnamento”.
Le attività aggiuntive di insegnamento, a qualunque titolo prestate, sono deliberate, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, con le specifiche modalità previste, e possono consistere anche nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi o in ulteriori attività aggiuntive di insegnamento volte all'arricchimento e all'integrazione dell'offerta formativa, fino ad un massimo di 6 ore settimanali (co. 2).
Le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (co. 3) possono consistere, fra l’altro in compiti relativi al coordinamento della progettazione, dell'attuazione, della verifica e valutazione del progetto di istituto, al supporto organizzativo al capo di istituto, all'assistenza tutoriale, alla progettazione di interventi formativi.
Lo stesso articolo precisa altresì che il compenso delle attività aggiuntive di insegnamento è fissato in maniera omogenea, nell'ambito di ciascun ordine e grado di scuola, e corrisponde al compenso orario determinato in base alle specifiche tabelle allegate al CCNL medesimo, mentre il compenso delle attività aggiuntive agli obblighi funzionali viene erogato in maniera forfetizzata.
Successivamente, l’art. 25 del CCNL Comparto Scuola normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 del 26 maggio 1999, confermando sostanzialmente l’impianto del precedente CCNL, stabilì (co. 3) che il compenso orario e le modalità di attribuzione delle attività aggiuntive, ivi comprese quelle di pratica sportiva, erano determinati in sede di contrattazione integrativa nazionale, con un incremento del compenso in misura non inferiore al 10%. Ove non fosse possibile una quantificazione oraria dell’impegno, si potevano prevedere compensi in misura forfetizzata. Inoltre, si confermava che l’erogazione del compenso per le attività aggiuntive d’insegnamento avveniva per le ore effettivamente prestate fino ad un massimo di sei ore settimanali.
Inoltre, con il CCNL del 31 agosto 1999, nell’ambito della costituzione del Fondo dell’istituzione scolastica, destinato alla retribuzione delle varie attività esperite negli istituti, è stato disposto (art. 30, co. 3, lett. b)) che con il richiamato Fondo erano retribuite anche le attività aggiuntive di insegnamento (appunto quelle consistenti nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa) e quelle relative all’educazione fisica[72] .
Successivamente, l’art. 28 del CCNL del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 20022005 e il primo biennio economico 20022003 del 24 luglio 2003 ha confermato che le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restavano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti all’atto della stipula del medesimo CCNL. Lo stesso articolo ha altresì disposto l’avvio, presso l’ARAN, entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva, di un’apposita sequenza contrattuale per procedere al riesame e all’omogeneizzazione della materia (che però non risulterebbe essere stata attivata).
Infine, la previgente disciplina delle ore eccedenti e delle attività aggiuntive è stata confermata dall’art. 30 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007.
Per completezza si segnala che, rispondendo all’interrogazione a risposta immediata n. 3-02543 il 17 ottobre 2012, il rappresentante del Governo ha fatto presente che “rispetto al testo contenuto nel disegno di legge di stabilità, il Ministro Profumo ha ieri dichiarato la sua disponibilità a rivedere, d'accordo con i gruppi parlamentari, la proposta contenuta nel disegno di legge. L'eventuale revisione dovrà naturalmente indicare soluzioni alternative nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legge n. 135 del 2012[73] ”.
Un’ulteriore statuizione del comma 42 riguarda la definizione dell’organico di diritto dei docenti di sostegno che, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, è fissato in misura non superiore a quello dell’a.s. 2012/2013[74] .
Al riguardo, si ricorda che l’art. 19, co. 11, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che l’organico di sostegno è determinato applicando quanto previsto dall’art. 2, co. 413 e 414, della L. finanziaria per il 2008 (L. 244/2007), ma con possibilità di istituire posti in deroga in relazione a situazioni di particolare gravità[75] , e che è assegnato complessivamente alla scuola o alle reti di scuole appositamente costituite, considerando un docente ogni due alunni disabili. Ha, altresì, disposto che l’azione didattica e di integrazione degli alunni disabili è assicurata sia dai docenti di sostegno che dai docenti di classe[76] .
In seguito, l’art. 50 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) ha disposto l’emanazione con decreto interministeriale di linee guida - finora non intervenute - finalizzate, fra l’altro, per quanto qui interessa, alla costituzione degli organici dell’autonomia e di rete, nei limiti previsti dall’art. 64 del D.L. 112/2008, sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale (co. 1, lett. e).
Il co. 2 dello stesso art. 50 ha, poi, disposto che, come previsto dall’art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011, a decorrere dall’a.s. 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell’a.s. 2011/2012 (in questo caso non vi è un riferimento esplicito ai posti di sostegno).
Il co. 3, infine, ha disposto che la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete è definita, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca emanato ogni triennio, sulla base della previsione dell’andamento demografico della popolazione in età scolare e nei limiti della quota del 30% dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione scolastica di cui all’art. 64 del D.L. 112/2008 da destinare ai sensi del co. 9 del medesimo articolo alle risorse contrattuali per il personale della scuola. In sede di prima applicazione, è stato previsto che il decreto di determinazione degli organici per gli a.s. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 dovesse essere adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore del disegno di legge di conversione (adempimento cui, peraltro, finora non si è dato corso).
Sembrerebbe, pertanto, opportuno esplicitare il coordinamento fra la nuova disposizione e le disposizioni recate dall’art. 19, co. 11, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) e, soprattutto, dall’art. 50 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012).
Infine, il comma 42 dispone che il periodo di ferie retribuito dei docenti, inclusi quelli di sostegno, della scuola secondaria di primo e di secondo grado è incrementato di 15 giorni l’anno.
In base all’art. 13, co. 2, del vigente CCNL, prima citato, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi (che, dunque, diventerebbero 47).
La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che la nuova dotazione di ferie è effettivamente fruibile nell’ambito dei giorni di sospensione delle lezioni, rimanendo sufficienti giorni per gli scrutini e per gli esami.
Sulle ferie dei docenti di tutti i gradi di istruzione si sofferma anche il comma 43.
Esso dispone che le ferie sono fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzioni che non determinino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
La relazione illustrativa sottolinea che, in base alle vigenti previsioni contrattuali, le ferie devono esser fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche, ossia dal 1 luglio al 31 agosto[77] . Con la disposizione in esame, invece, il riferimento al periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale comprende le feste, gli eventuali ponti, le sospensioni natalizia e pasquale, nonché i giorni dal 1° settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno.
Si segnala che non è indicata esplicitamente l’applicabilità delle disposizioni recate dal comma 43 a decorrere dal 1° settembre 2013.
Il comma 44 dispone in materia di fruizione delle ferie da parte del personale docente breve o saltuario, o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, consentendola monetizzazione delle ferie non godute.
A tal fine, novella il comma 8 dell’articolo 5 del D.L. 95/2012, che ha obbligato il personale, anche di qualifica dirigenziale, delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, delle Autorità amministrative indipendenti e della Consob, alla fruizione di ferie, riposi e permessi, senza dar luogo in nessun caso alla c.d. “monetizzazione”[78] .
Il comma in esame prevede, dunque, la non applicazione delle richiamate disposizioni al personale docente supplente sopra indicato, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito allo stesso personale di fruire delle ferie.
La relazione tecnica evidenzia che tale disposizione si è resa necessaria in quanto nel comparto scuola si presenta il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti ed è volta ad evitare la soccombenza dell’amministrazione in ipotesi di controversie.
Infatti, come ante evidenziato, l’articolo 13 del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 obbliga il personale docente a fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” (cioè dal 1° luglio al 31 settembre)[79] .
La relazione tecnica evidenzia che, mentre il periodo richiamato è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, “ciò non vale per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario. Infatti:
§ i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie;
§ i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro nell’impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie”.
Il comma 45, infine, dispone che le disposizioni recate dai commi 42-44 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Si valuti l’opportunità di specificare che la disposizione in esame configura una deroga (limitatamente al personale della scuola) alla disciplina generale di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n.165 del 2001 (come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009), che rimette alla contrattazione collettiva la “determinazione dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro”.
Articolo 3, comma 42 – Aumento dell’orario settimanale di insegnamento per i docenti della scuola secondaria e aumento dei giorni di ferie retribuite
La normamodifica la disciplina dell’orario di lavoro del personale docente della scuola secondaria di I e II grado, compreso quello dei docenti di sostegno, elevandolo da 18 a 24 ore settimanali, a decorrere dal 1° settembre 2013. Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra, il personale docente, non di sostegno, potrà essere utilizzato per la copertura di spezzoni di orario, per supplenze temporanee, per copertura di posti di sostegno e per lo svolgimento di impegni didattici (insegnamento, recupero e potenziamento). I docenti di sostegno potranno svolgere attività di sostegno e copertura di spezzoni orario di insegnamenti curricolari. Viene infine incrementato di quindici giorni, su base annua, il periodo di ferie retribuito del personale docente interessato dal predetto aumento dell’orario settimanale.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 95/2012.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta modifiche (ed in particolare riduzioni) dell’organico di diritto, che continua ad essere definito ai sensi dell’art. 50 del D.L. 5/2012[80] : quindi in misura complessivamente pari a quello dell’anno scolastico 2011/2012, sia per i docenti su posto normale sia per quelli di sostegno. La RT precisa inoltre che il comma in esame mantiene immutato l’orario di cattedra mentre prevede che quello di insegnamento sia incrementato di sei ore alla scuola secondaria (ferme restando le ore aggiuntive per attività funzionali all’insegnamento quali scrutini, ricevimento, sostegno eccetera).
Dalla norma consegue una riduzione della spesa per il personale, grazie alla previsione che le ore di insegnamento aggiuntive siano utilizzate per la copertura degli spezzoni di orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità, nonché per la copertura per spezzoni sul sostegno e per le supplenze brevi e saltuarie.
Al riguardo, la RT rappresenta quanto segue:
§ l’attuale organico di diritto non copre l’intero fabbisogno di docenza: esso comprende solo le cattedre intere, ma non gli spezzoni orario.
§ Infatti, questi ultimi, pur costituendo posto di diritto, non sono conteggiati tra i posti inseriti nel decreto interministeriale che fissa il relativo organico;
§ l’attuale organico di diritto del sostegno copre circa il 70% del fabbisogno. Il rimanente 30% è costituito da posti interi assegnati in organico di fatto e spezzoni orari;
§ le supplenze brevi e saltuarie sono determinate dalla necessità di sostituire docenti assenti e quindi tipicamente per 18 ore la settimana nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
La RT sottolinea che, a fini prudenziali, non sono stati ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica all’utilizzo delle ore aggiuntive di insegnamento per la copertura delle supplenze brevi e saltuarie, sebbene alla norma conseguirà certamente una riduzione del relativo fabbisogno. Tali effetti potranno dunque essere verificati a consuntivo.
La RT specifica inoltre che, sempre ai fini di un prudente conteggio delle riduzioni di spesa attese, non sono state attribuite riduzioni di spesa alla norma che prevede che le ore aggiuntive dei docenti non di sostegno possano essere utilizzate per coprire spezzoni di sostegno. Ciò costituisce un’ulteriore prudente sottostima dei risparmi attesi.
È stato così escluso il rischio di conteggiare due volte il venir meno della necessità di coprire un medesimo spezzone orario di sostegno con supplenti,. Infatti gli stessi spezzoni possono essere coperti con le ore aggiuntive dei docenti di sostegno.
Spezzoni orari non di sostegno
La RT chiarisce che gli spezzoni orari non di sostegno non sono conteggiati nel totale di posti di organico di diritto oggetto del decreto interministeriale che ne fissa annualmente la consistenza e che l’organico di diritto comprende 132.534 posti a 18 ore (esclusi sostegno e religione) nella scuola secondaria di I grado e 188.642 posti nella scuola secondaria di II grado. A questi si aggiungono 7.365 posti per spezzoni orari, rapportati a cattedre intere nella scuola secondaria di I grado e 13.397 nella scuola secondaria di secondo grado.
La RT specifica quindi che ai posti suddetti si aggiungono, ulteriormente, quegli spezzoni che sono affidati quali ore eccedenti (in numero di ore pari o inferiori a 6) a docenti nominati su posti di organico di diritto e che tale ultima tipologia di spezzone non è conteggiata tra quelli formalmente inseriti nell’anagrafe degli spezzoni orario allegata all’organico di diritto.
Spezzoni orario coperti con ore eccedenti strutturali
La RT precisa che per “spezzoni orario coperti con ore eccedenti strutturali” si intende parte degli spezzoni affidati al personale docente nominato sui posti di organico di diritto se disponibile a svolgere queste cosiddette “ore eccedenti strutturali”. Tali ore eccedenti hanno natura di trattamento economico fisso, da liquidare in maniera identica allo stipendio base inclusa l’indennità integrativa speciale ed esclusa la retribuzione professionale docenti. Si tratta di una fattispecie giuridica completamente diversa dalle ore eccedenti per l’avviamento alla pratica sportiva e per la sostituzione dei colleghi assenti, che hanno altri fini e danno luogo invece ad una retribuzione accessoria.
Tutti gli altri spezzoni orario sono affidati a supplenti sino al termine delle attività didattiche, con contratti di durata pari allo spezzone o all’insieme di spezzoni, anche su scuole diverse, affidati allo stesso docente.
La RT afferma che dall’incremento di sei ore settimanali dell’orario di servizio consegue l’azzeramento delle ore eccedenti l’orario d’obbligo affidate al personale docente nominato sui posti dell’organico di diritto. A tale proposito la RT ricorda che le ore eccedenti sono assegnate dal dirigente scolastico a personale che si rende disponibile già in servizio nella medesima istituzione scolastica nella quale il relativo spezzone deve essere coperto.
In base alla norma in esame, il personale in questione sarà obbligato alla copertura dello spezzone senza ricevere più una remunerazione aggiuntiva, che attualmente è pari ad 1/18mo dello stipendio in godimento per ciascuna ora settimanale eccedente, inclusa l’anzianità di servizio ed esclusa la retribuzione professionale docenti.
La RT reca quindi la seguente tabella riassuntiva della somma pagata nel corso degli ultimi anni scolastici per le ore eccedenti in questione:
(euro)
2007/2008 |
2008/2009 |
2009/2010 |
2010/2011 |
2011/2012 |
Somme pagate |
156.768.379 |
157.570.172 |
150.064.528 |
127.081.246 |
129.211.544 |
dati lordo Stato ricavati dai flussi inviati mensilmente in Banca d’Italia per il pagamento dei cedolini di stipendio
La RT fa osservare che, negli anni scolastici sino al 2010/2011, alla forte riduzione del fabbisogno derivante dall’applicazione dell’art. 64 del D.L. 112/2008 è conseguita una riduzione nelle ore eccedenti (a parità di altre condizioni), in quanto alcuni dei posti venuti meno ai sensi dell’art. 64 del D.L. 112/2008 non erano interi. Assume pertanto che l’importo dovuto negli aa.ss. 2012/2013 e seguenti per ore eccedenti strutturali che verrebbero affidate a docenti nominati su posto di organico di diritto sarà pari, a legislazione vigente, a quello degli ultimi anni scolastici e quindi prudenzialmente ad almeno 120 milioni di euro su base annua. La RT reputa che la norma proposta farà venir meno la suddetta spesa.
Spezzoni orario coperti con supplenze sino al termine delle attività didattiche
La RT ricorda che tutti gli spezzoni non coperti mediante ore eccedenti strutturali affidate a docenti nominati su posti di organico di diritto trovano attualmente copertura mediante supplenti sino al termine delle attività didattiche. Secondo la RT, la norma comporterà la possibilità di coprire detti spezzoni con le ore aggiunte all’orario di insegnamento, con conseguente riduzione del fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche.
Per computare l’entità di detta riduzione, la RT tiene conto che gli spezzoni presenti in una specifica istituzione scolastica sono assegnabili ai docenti nominati su posti di organico di diritto (e quindi non comportano più la necessità di nominare un supplente sino al termine delle attività didattiche) solo entro il limite di sei ore per ciascun posto di organico di diritto della specifica istituzione e classe di concorso.
Per il computo del minor fabbisogno di supplenti sino al termine delle attività didattiche la RT afferma di aver proceduto come segue:
§ in ciascuna istituzione scolastica e per ciascuna classe di concorso si è calcolato il numero di ore rese disponibili ai sensi della norma di cui trattasi, pari a 6 per i posti di organico di diritto;
§ in ciascuna istituzione scolastica e classe di concorso è stato preso in considerazione il numero delle ore degli spezzoni orari non coperti con ore eccedenti strutturali;
§ il minore tra i numeri di cui ai due precedenti punti è il numero di ore precedentemente affidate a supplenti sino al temine delle attività didattiche che potranno essere affidate senza oneri a docenti nominati su posto di organico di diritto.
In tal maniera la RT riscontra la seguente riduzione negli spezzoni orari (rapportati a cattedre intere) da coprire con supplenze sino al termine delle attività didattiche:
Riduzione spezzoni orari (rapportati a cattedre intere) esclusi sostegno e religione
Secondaria I° |
Secondaria II° |
|
TOTALE |
3.404 |
5.865 |
La RT afferma che tale riduzione si raggiunge già dal primo anno scolastico perché gli spezzoni orari sono oggi coperti da personale supplente sino al termine delle attività didattiche e quindi la riduzione degli spezzoni non può comportare esuberi di personale.
La RT reca quindi un’ulteriore tabella che riporta lo stipendio annuo di un supplente sino al termine delle attività didattiche:
Stipendio lordo Stato annuale |
Stipendio lordo Stato sino al termine della attività |
|
Secondaria I° |
34.400 |
28.666 |
Secondaria II° |
34.400 |
28.666 |
Quindi, alla riduzione del fabbisogno di supplenti fino al termine delle attività didattiche[82] , la RT fa corrispondere la seguente riduzione di spesa a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014:
(euro) |
|
Riduzione del fabbisogno |
|
Secondaria I° |
97.579.064 |
Secondaria II° |
168.126.090 |
TOTALE |
265.705.154 |
Detta riduzione, espressa per anno finanziario, ammonta a:
(euro)
2013 |
2014 e ss. |
|
TOTALE |
88.568.384 |
265.705.154 |
Docenti di sostegno
In merito alla riduzione del fabbisogno di supplenti annuali per le ore di sostegno a seguito dell’aumento dell’orario di lavoro settimanale nella scuola secondaria disposto dalla norma, la RT - dopo aver ricordato che i relativi effetti vanno calcolati sull’organico di fatto e che i docenti in questione non hanno un modulo orario definito, ma prestano la propria opera nei confronti di uno specifico studente per un numero di ore settimanali variabile a seconda della gravità del caso – stima la riduzione nel fabbisogno pari a 6/24 dell’organico di fatto attuale nella scuola secondaria.
L’organico di fatto alla data del 25 settembre 2012 è pari a quanto segue, distinto per grado di istruzione:
Organico di fatto sostegno 2012/2013 |
Riduzione del fabbisogno |
|
Secondaria I° |
26.642 |
6.660 |
Secondaria II° |
19.211 |
4.802 |
TOTALE |
90.593 |
11.462 |
La RT riporta quindi la seguente tabella recante lo stipendio lordo Stato di un supplente sino al termine delle attività didattiche dei vari gradi di istruzione, compresa l’indennità di vacanza contrattuale:
Stipendio lordo Stato annuale |
Stipendio lordo Stato sino al termine |
|
Secondaria I° |
34.400 |
28.666 |
Secondaria II° |
34.400 |
28.666 |
Quindi, fa corrispondere alla riduzione del fabbisogno di docenti di sostegno la seguente riduzione di spesa a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014:
Riduzione del fabbisogno |
|
Secondaria I° |
190.915.560 |
Secondaria II° |
137.654.132 |
TOTALE |
328.569.692 |
Detta riduzione, espressa per anno finanziario, ammonta a:
2013 |
2014 e ss. |
|
TOTALE |
109.523.231 |
328.569.692 |
La relazione tecnica illustra gli effetti relativi all’incremento del numero dei giorni di ferie, nell’ambito del successivo comma 3.
La RT non reca un prospetto riepilogativo degli effetti delle disposizioni. Tali effetti, rapportando alla durata dell’anno scolastico il risparmio di 120 mln su base annua relativo all’azzeramento delle ore eccedenti (=40 mln nel 2013 e 120 mln a decorrere dal 2014), possono essere così riepilogati:
(milioni di euro)
2013 |
dal 2014 |
|
Risparmio su ore eccedenti |
40 |
120 |
Risparmio per riduzione spezzoni orari |
88,6 |
265,7 |
Risparmio per incremento orario docenti di sostegno |
109,5 |
328,6 |
TOTALE |
238,1 |
714,3 |
In merito ai profili di quantificazione con riferimento alla quantificazione dei risparmi recati dalla riduzione del fabbisogno di docenti di sostegno, si segnala che la relazione tecnica, dopo aver affermato che l’organico di diritto copre solo il 70% del fabbisogno, mentre la rimanente parte è coperta con supplenti annuali, calcola la riduzione di spesa prendendo in considerazione lo stipendio lordo dei supplenti fino al termine delle attività didattiche, anziché lo stipendio annuale. Si rileva peraltro che tale diverso parametro comporta un calcolo più prudenziale dei suddetti risparmi. Pertanto non si hanno osservazioni da formulare.
Tuttavia si rileva che, sempre nell’ambito dell’aumento del numero di ore settimanali per attività di insegnamento, né la norma né la relazione tecnica fanno riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale. Poiché il CCNL relativo al comparto scuola, all’articolo 39, prevede che la durata minima delle prestazioni lavorative per i rapporti di lavoro a tempo parziale deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno, andrebbe chiarito se a seguito dell’entrata in vigore del provvedimento in esame si debba intendere aumentato di tre ore l’orario settimanale dei docenti impiegati con rapporti di lavoro a tempo parziale e come tale quota di personale incida rispetto alle quantificazioni dei risparmi indicate dalla RT. Tali quantificazioni, infatti, considerano un totale di ore aggiuntive pari a sei per ciascun docente compreso nell’organico di diritto.
Andrebbero altresì chiariti gli effetti della norma in termini di maggiori erogazioni a titolo di sostegno al reddito per disoccupazione in favore del personale supplente non utilizzato nell’anno scolastico 2013/14. In particolare occorre chiarire se detti effetti siano stati scontati in sede di aggiornamento delle previsioni relative alla spesa per prestazioni sociali in denaro non pensionistiche.
Articolo 3, commi 43 – Modalità di fruizione delle ferie da parte del personale docente
La norma stabilisce le modalità di fruizione delle ferie da parte del personale docente, dispone che esse possano essere godute nei giorni di sospensione delle lezioni (anziché nei giorni di sospensione delle attività didattiche, come previsto dalla vigente legislazione). La fruizione è inoltre subordinata alla possibilità dei sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
La relazione tecnica reca una serie di tabelle, a cui si fa esplicito riferimento, volte a dimostrare che la nuova dotazione di ferie è effettivamente fruibile dal personale interessato nell’ambito dei giorni di sospensione delle lezioni e che rimane un numero di giorni sufficiente ad assicurare lo svolgimento degli scrutini, degli esami, di ogni attività valutativa e delle attività preparatorie all’inizio dell’anno scolastico.
Le suddette tabelle forniscono i dati relativi al calendario scolastico dell’anno 2012/2013 deliberato dalle singole Regioni, il numero dei giorni di sospensione durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive nonché il numero di giorni estivi in cui si assicura la presenza.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 3, comma 44 – Remunerazione giorni di ferie non fruiti
Normativa vigente: l’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 vieta la corresponsione al personale delle pubbliche amministrazioni[83] di emolumenti compensativi di ferie, periodi di riposo o permessi non fruiti. La violazione di siffatta disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità amministrativa e disciplinare per il dirigente responsabile. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.
La norma stabilisce che le vigenti norme in merito al divieto del pagamento delle ferie non godute non vengano applicate al personale supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.
La relazione tecnica afferma che il Contratto collettivo del comparto scuola obbliga il personale docente a fruire delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (dal 1° luglio al 31 settembre). Detto periodo è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, ma non al personale supplente sino al termine delle attività didattiche e al personale supplente breve e saltuario. Infatti i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie; i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi sono nell’impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie.
Con la norma in esame si ritiene, anche per evitare la probabile soccombenza dell’Amministrazione nelle inevitabili controversie, di consentire la monetizzazione delle ferie al personale di cui sopra. Con il precedente comma 43 viene però modificato il regime corrente con riguardo alla fruizione delle ferie per il personale docente, stabilendo che il periodo valido a tal fine sia quello della sospensione delle lezioni anziché delle attività didattiche, di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli eventuali ponti e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la fruizione delle ferie.
La relazione tecnica afferma che il comma 44 non ha riflessi sui saldi di finanza pubblica, considerato che non ne erano ascritti, prudenzialmente, nemmeno all’art. 5 comma 8 del D.L. 98/2011 (il riferimento dovrebbe essere all’articolo 5, comma 8, del D.L. 95/2012).
La RT reca quindi una tabella contenente il numero dei giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di vigenza dei contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche (tra l’inizio delle lezioni e il 30 giugno), in funzione dello specifico calendario regionale, volta a dimostrare che il numero di giorni che potranno essere monetizzati dal personale di cui sopra non supera in media il numero di quelli che venivano monetizzati prima dell’entrata in vigore del medesimo art. 5 comma 8, nemmeno considerando i 15 giorni di ferie in più consentiti dalla norma proposta.
La RT ricorda che il personale supplente sino al termine delle attività didattiche gode di un numero di giorni di ferie su base annua pari a quelli spettanti al personale di ruolo, cioè 32 ai quali si aggiungono i 15 previsti dalla norma in questione, purché abbia compiuto almeno tre anni di servizio a qualsiasi titolo. Quindi si tratta di 47 giorni su base annua, cioè 39,2 giorni nel periodo di dieci mesi di durata dei rispetti contratti di lavoro.
La RT reca quindi un’ulteriore tabella dalla quale si ricava il numero di giorni di ferie non fruibili per incapienza nei periodi di sospensione delle lezioni dai supplenti n questione.
Secondo la RT, la norma in esame consentirà quindi al personale supplente breve e saltuario della scuola secondaria sino al termine delle attività didattiche di monetizzare un numero di giorni di ferie pari al massimo ad 11, inferiore ai 26,7 che potevano monetizzare sino all’entrata in vigore del D.L. 95/2012.
Si stima che tale riduzione nel numero dei giorni monetizzabili da parte dei circa 100.000 supplenti sino al termine delle attività compensi più che ampiamente l’incremento (ai sensi del comma 42), corrispondente alla quota parte dei 15 giorni di ferie da riconoscere in più, relativo al personale supplente breve e saltuario.
In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito al numero di 26,7 giorni di ferie monetizzabili per ciascun anno prima dell’entrata in vigore del divieto contenuto nel D.L. 95/2012. Ciò in quanto la relazione tecnica utilizza tale dato come parametro di riferimento per ipotizzare le compensatività degli effetti derivanti dall’aumento dei giorni di ferie rispetto alle variazioni del periodo di possibile fruizione. Si osserva peraltro che detta compensatività non viene suffragata dalla RT sulla base di dati di carattere finanziario.
Articolo 3, commi 46-48 (Collocamenti fuori ruolo e comandi di personale scolastico)
46. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «trecento unità» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta unità»;
b) al secondo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità»;
c) al terzo periodo, le parole: «cento unità» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta unità».
47. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo, già adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno scolastico 2012/2013.
48. Salvo le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 46 del presente articolo, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente.
I commi 46 e 47 dispongono una riduzione delle unità di personale scolastico che è possibile collocare fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica, o per assegnazioni presso soggetti che svolgono attività relative alle tossicodipendenze, ovvero presso associazioni professionali del personale direttivo e docente, facendo salvi i collocamenti fuori ruolo già disposti per l’a.s. 2012/2013.
Il comma 48 dispone in materia di comandi del medesimo personale.
In particolare, il comma 46, novellando l’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, dispone che:
§ il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica è ridotto da 300 a 150 unità.
Al riguardo si ricorda che la riduzione a 300 unità (da 500) era stata disposta dall’art. 4, co. 68, della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011).
§ il contingente di unità da destinare ad enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti è ridotto da 100 a 50 unità;
§ il contingente di unità da destinare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, è ridotto da 100 a 50 unità.
Il comma 8 dell’art. 26 della L. 448/1998 dispone che tutte le assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.
Il comma 10 dispone, a sua volta, che, nell’ambito del contingente previsto dal comma 8, possono essere concessi comandi annuali presso università, associazioni professionali del personale direttivo e docente, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, con oneri interamente a loro carico (sull’argomento, si veda anche quanto dispone il comma 48 dell’art. 3 in esame).
Il comma 47 fa salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo già adottati per l’a.s. 2012/2013[84] .
Ai sensi del comma 48, salvo le ipotesi collocamento fuori ruolo di cui all’articolo 26, co. 8, della citata L. 448/1998 (come modificato dal comma 46 dell’art. 3 in esame), il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solamente con oneri a carico dell’amministrazione richiedente.
Si modifica, così, limitatamente al personale della scuola, la disciplina sulle spese per i comandi recata dall’art. 57 del TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Gli istituti del comando e del collocamento fuori ruolo nel pubblico impiego
Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato dall’art. 56 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3, il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. L’art. 57 del TU precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio .
Il collocamento fuori ruolo può essere disposto, ai sensi dell’art. 58 del DPR 3/1957, per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
In particolare, l’art. 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
L’art. 59 stabilisce che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57 (evidentemente riferendosi anche a quelle relative alla spesa).
Inoltre, l'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.
Profili finanziari
La relazione tecnica ricorda che, complessivamente, gli avvalimenti di docenti e dirigenti scolastici previsti presso l’amministrazione centrale e periferica dal comma in esame vengono ridotti a decorrere dall’a.s. 2013/2014 di centocinquanta e cento unità, passando da 500 a 250 unità.
La relazione tecnica sottolinea che le suddette assegnazioni di personale, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo e che, trattandosi di unità di personale con qualifica di dirigente scolastico e docente, nel caso dei docenti, dette unità sono sostituite presso la scuola di titolarità con supplenti annuali, con il conseguente costo.
La RT ricorda che nel corrente anno scolastico 2012/2013, le trecento unità di personale utilizzato presso l’Amministrazione centrale e periferica del Ministero si dividono tra 60 dirigenti scolastici e 240 professori e che, in base a quanto disposto dalla lettera a) della norma in esame, il numero complessivo, a decorrere dal settembre 2013, verrebbe ridotto a 150, presumibilmente suddiviso tra 40 dirigenti scolastici e 110 professori, con una riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali pari a 110 unità.
La RT suppone che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e, considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, ponderata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, conclude che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di 33.105,21 x 110 = 3,7 milioni di euro a decorrere dall’a.s. 2013/2014.
Con riferimento alle lettere b) e c) della norma proposta, la RT ricorda che queste prevedono una riduzione complessiva di 100 unità rispetto alle 200 previste a legislazione vigente e che, nell’anno scolastico in corso, le 200 posizioni sono occupate da 10 dirigenti scolastici e 190 docenti. Presumibilmente a decorrere dall’a.s. 2013/2014, i collocamenti fuori ruolo riguarderanno 10 dirigenti scolastici e 90 docenti e quindi si osserverà una riduzione di 100 supplenti. Supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, ponderata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, si ricava che la norma proposta comporta una riduzione di spesa di 33.105,21 x 100 = 3,3 milioni di euro a decorrere dall’a.s. 2013/2014.
La relazione tecnica conclude affermando che le previsioni della norma proposta recano una riduzione di spesa a decorrere dall’a.s. 2013/2014 pari a 3,7 + 3,3 milioni di euro, per un totale di 7 milioni di euro, di cui 2,3 milioni di euro sull’esercizio finanziario 2013 e 7 milioni di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2014.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica considera una riduzione nel fabbisogno di supplenti annuali pari a 110 unità. Tale riduzione deriva dalla diminuzione da 300 a 150 del numero dei distacchi presso l’amministrazione scolastica centrale e periferica. Poiché il contingente di 300 è attualmente suddiviso fra 60 dirigenti e 240 docenti, la riduzione disposta dalla norma in esame porterebbe ad una ricomposizione del contingente fra 40 dirigenti e 110 docenti. Si osserva tuttavia che, sulla base dei predetti parametri, la riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali calcolata sul numero dei docenti sarebbe pari a 130 e non a 110 unità. La norma sembrerebbe quindi determinare un risparmio di spesa di 4,3 milioni di euro a decorrere dal’anno scolastico 2013/2014. La riduzione complessiva ammonterebbe di conseguenza a 7,6 milioni di euro, di cui 2,5 milioni di euro nel 2013 e 7,6 milioni di euro a decorrere dall’esercizio finanziario 2014. Su tale aspetto sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo.
Con riferimento alla mancata quantificazione di risparmi legati alla riduzione del numero dei distacchi dei dirigenti scolastici, si ricorda che il Governo nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato del disegno di legge finanziaria per il 2012, in riferimento ad una norma che effettuava un analogo taglio di unità di personale, ha fatto presente[85] che i posti lasciati liberi dal personale in questione sono affidati in reggenza ad altri dirigenti scolastici di ruolo, con oneri a carico del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area V della contrattazione e che, con il rientro dei dirigenti interessati dalla norma in esame, le risorse relative all'onere sostenuto per la reggenza resterebbero nel citato Fondo.
22 ottobre 2012