La censura è reiterata nel quarto gruppo di motivi aggiunti ed a sostegno di essa gli interessati portano la ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 3371 del 29 agosto 2012 che ha accolto l’appello cautelare presentato da alcuni ricorrenti di altra causa, che avevano contestato la nomina del presidente della Commissione esaminatrice atteso che lo stesso, era stato presidente del corso di perfezionamento per dirigenti scolastici.
In primo luogo va rilevata la completa inconferenza del precedente citato, poiché quest’ultimo riguarda la presunta incompatibilità tra la nomina a Presidente della Commissione del concorso per dirigenti scolastici svoltosi nella Regione Calabria in cui appunto i ricorrenti avevano contestato che il Presidente fosse incompatibile in quanto era stato presidente del corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, laddove il TAR calabrese aveva chiarito che “non di corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici” si era trattato ma appunto di un ben diverso corso di perfezionamento (TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 22 giugno 2012, n. 307).
Nel caso in esame i ricorrenti lamentano che alcuni dei componenti delle varie Commissioni di concorso non avrebbero dovuto far parte del collegio di esperti che ha individuato i quesiti, in quanto uno di questi aveva tenuto o corsi di preparazione al concorso per dirigenti scolastici organizzati dalla casa editrice La Scuola ed un altro aveva, invece, fatto parte del comitato scientifico ed era stato docente del Corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico organizzato dall’ENADIL (Ente Nazionale per l’Addestramento e l’istruzione dei Lavoratori).
Al riguardo occorre in primo luogo osservare che la norma che regola le incompatibilità tra cariche ed incarichi di funzionari pubblici nel nostro ordinamento è stabilita dagli articoli 51 e 52 c.p.c. espressamente richiamati dall’art. 11, comma 1 del Regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; l’art. 51 c.p.c. in particolare enuclea una casistica da ritenersi di stricto iure non suscettibile di applicazione estensiva ad altre fattispecie al di fuori di essa precisate. Nel caso in esame potrebbe ritenersi applicabile il comma 1, n. 5 che prevede il dovere di astensione quando il giudice – nel caso il funzionario incaricato della funzione di Presidente di Commissione o di componente – sia in atto curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se inoltre sia amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
Nella fattispecie che ne interessa le due funzioni che darebbero origine alla dedotta incompatibilità sarebbero quella di relatore al Corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici e quella di componente del Comitato scientifico e di docente del Corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico ENADIL, nessuna delle quali coincide con le ipotesi atte a dedurne la incompatibilità per come disciplinate dalle norme citate.
La tesi di parte ricorrente presupporrebbe una sorta di interferenza tra il Comitato che ha predisposto i quesiti ed i candidati in modo da indirizzare le scelte delle domande da parte dei detti componenti in relazione alla conoscenza dei candidati.
A parte che tale situazione costituisce una ipotesi sprovvista di qualsivoglia prova, la ragione per cui il Consiglio di Stato ha accolto la sospensiva avverso l’ordinanza del TAR Calabria è che tale interferenza, invece, sarebbe stata ipotizzata tra candidato e commissario, in cui cioè vi sarebbe una maggiore contiguità qualora si provasse che i due o più candidati a causa della conoscenza del commissario d’esame abbiano in qualche modo potuto essere stato agevolati da tale loro conoscenza.
Ma al riguardo lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto che la “incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal cointeressenza” (Consiglio di Stato, sezione III, 20 settembre 2012, n. 5023).
Il principio peraltro risulta recentemente sostenuto pure da TAR Basilicata, 26 novembre 2012, n. 517, ma sempre con riferimento al rapporto candidato – commissario di esami e non al rapporto – dedotto in giudizio – tra componente del comitato tecnico scientifico che ha predisposto i quiz e candidato.”.
Alla luce di tanto, a parere dello scrivente parrebbe potersi prospettare analoga sorte anche per la miriade dei ricorsi ancora pendenti e non ancora decisi sulle medesime questioni.
Avv. Giuseppe Policaro