Il Ministro
Profumo ha firmato il decreto sul passaggio dei docenti utilizzati in
altri compiti nel ruolo Ata. Sinceramente dopo quasi nove mesi,
potevano partorire un ... prodotto migliore, se non nella sostanza,
almeno nella forma! Sfruttando con maggiore efficienza i propri uffici
legali che presto dovranno fronteggiare i contenziosi. Non stiamo qui a
valutare (e pure si dovrebbe!) l’opportunità di impacchettare il
decreto nelle stesse ore in cui si svolgono le consultazioni per un
nuovo Governo: le smanie di efficienza dei “Tecnici” sulla pelle degli
ultimi ci sono ben note. Ci soffermiamo soltanto ad esaminare gli
aspetti burocratici alla luce di quanto già avevamo denunciato in
questi mesi, evidenziando i punti critici di un decreto che, per il
rispetto della persona, non avrebbe mai dovuto essere scritto né
pensato … Avrebbe semmai richiesto un basilare STUDIO, nelle
commissioni parlamentari e nelle stanze ministeriali, e un confronto
NEGOZIALE vero; invece, a distanza di nove mesi, è lo stesso
frettoloso decreto frutto dei tagli ciechi della spending review.
Innanzitutto notiamo che il testo continua ad indicare l’A.S. 2012-13
(commi 1.3 – 3.1 – 3.4 ) come data del trasferimento di ruolo: non
considerano, i “Tecnici”” che il decreto potrebbe diventare operativo
ormai col finire delle lezioni? Le cause di forza maggiore
–dovute all’incongruità del decreto stesso- che hanno inceppato la
traduzione operativa della norma, non si possono tradurre in
retroattività punitiva. In quale ottica dobbiamo interpretare il comma
3.1 : refuso dovuto a ”stanchezza” operativa o accanimento perverso a
retrodatare un provvedimento già tanto devastante?
Ancora constatiamo che non sono stati affatto sciolti i nodi che tante
volte abbiamo evidenziato:
- Hanno capito, i “Tecnici”, che si tratta di persone malate? come si
può stilare una graduatoria a punteggio (comma 2.2) dove i primi
-presumibilmente più anziani- verrebbero... premiati col ruolo ATA,
costretti a reinventarsi una improbabile professionalità (a 55-60
anni!), mentre chi è dopo di loro –più giovane- può rimanere dov’è, in
attesa di un posto vacante?
- E in quale veste gli “ultimi in graduatoria” rimarranno
“nell’attuale posizione” (comma 2.1)? cioè chi era utilizzato in
biblioteca, vi rimane o va in segreteria (essendo un amministrativo
retrodatato), pur restando nella stessa scuola? ci saranno nelle
segreterie ”amministrativi in incognito”? ma allora avremmo una
grande disparità fra scuole, le cui segreterie risulterebbero formate
secondo criteri non uniformi.
- Suscita poi perplessità il comma 2.3, laddove indica
l’assegnazione di una sola persona per istituzione scolastica: in
pratica qui “il legislatore” prende improvvisamente coscienza che si
tratta di personale malato, pensa ai possibili disservizi e pone un
argine. Ma non si tratta dello stesso personale malato che si vuole far
transitare a suon di maggior punteggio? E in quali posti (uno per
scuola) se i pensionamenti -anche per gli ata- sono drasticamente
in calo?
- Ma la scarsa conoscenza del “fenomeno” riemerge nel comma 3.2, dove
si parla di provincia di appartenenza, dimenticando che gli inidonei,
considerati fuori ruolo, hanno una provincia di ”utilizzazione”, a
volte diversa ed assai lontana da quella di “precedente titolarità”.
Questa distinzione -mai chiarita- ha già generato equivoci e disguidi
(anche per le visite di verifica): si ripeteranno?
- Continuando... l’eventuale passaggio ad altra amministrazione
pubblica (ventilata mobilità intercompartimentale), effettuata DOPO il
passaggio ATA (comma 1.5) su quale profilo si attuerebbe? è mai
possibile che personale immesso in ruolo con la laurea venga
penalizzato di ben 3 livelli e soltanto dopo verrebbe consentito il
passaggio ad altra Amministrazione? E’ legittimo? E’ costituzionale?
- Infine non si capisce
a) quali sono i requisiti per il pensionamento (comma 5.3): si intende,
come sarebbe opportuno, la condizione pre-Fornero o si gioca ancora
sulla solita ambigua RETICENZA ?
b) cosa si debba intendere riguardo alla dispensa. Infatti con la
dizione “Nei soli confronti del suddetto personale resta impregiudicata
del CCNI (2008) in particolare all’art. 2 c. 3 che prevede che in caso
dell’attivazione di procedure di mobilità l’interessato può rinunciarvi
e chiedere di essere dispensato per motivi di salute” si intende in
pratica realizzare una sanatoria limitata agli inidonei “storici”?
Analoghe ambiguità e reticenze nel D.M. 79 del 12/9/2011 comma
4.4 (Considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il
cambiamento di stato giuridico, il personale interessato può chiedere,
in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15 della
richiamata legge n. 111/2011, di essere dispensato dal servizio per
motivi di salute, secondo le modalità previste dalla normativa vigente
al momento della domanda.) hanno creato scompiglio negli UST
e negli altri enti coinvolti nei pensionamenti di centinaia di
persone, che avevano visto in quel comma una possibilità di esodo. Tali
persone si sono trovate in situazioni paradossali e dolorose:
senza stipendio, né pensione, riammessi al lavoro dopo molti mesi.
Siamo dunque sicuri che questa volta l’Inps non si frapporrà al loro
pensionamento?
Al momento in cui scriviamo non sappiamo se il decreto verrà firmato in
tempi brevissimi dagli altri ministeri interessati e ci auguriamo che
le questioni qui avanzate, da noi che le viviamo sulla nostra pelle,
possano far riflettere e rimandare la decisione a una situazione di
maggior approfondimento di tutta la problematica. Altrimenti
l’emanazione del decreto dimostra solo una gran voglia di scrollarsi di
dosso una responsabilità, anzi fuor di metafora, svela un superficiale
e inqualificabile menefreghismo.
Coordinamento Nazionale
Bibliotecari Scolastici
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