Il Giudice del
Lavoro di Roma continua a dare ragione all'ANIEF sul
diritto dei precari alla medesima progressione stipendiale spettante al
personale di ruolo e questa volta dà piena ragione non solo per il
pregresso, ma anche per il futuro. L'Avv. Salvatore Russo, alla cui
professionalità e competenza l'ANIEF ha da sempre affidato la tutela
dei propri iscritti sul territorio, ottiene la piena applicazione di
quanto previsto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE e la condanna a carico
del MIUR non solo di corrispondere quanto precedentemente non percepito
dalla nostra iscritta a titolo di anzianità di servizio, ma anche di
tener conto, per il futuro, della sua corretta progressione stipendiale
anche se destinataria di ulteriori contratti di lavoro a tempo
determinato.
Rimandando a quanto prescritto dalla Direttiva 1999/70/CE, infatti, il
Giudice riconosce senza alcun dubbio che “tale norma vieta ogni
trattamento discriminatorio che non dipenda dalla natura del lavoro o
dalle condizioni di formazione o di accesso all'impiego” e che
“ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti
a giustificare una siffatta disparità di trattamento tra lavoratori a
tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe del
loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro
ed equivarrebbe a perpetuare una situazione svantaggiosa per i
lavoratori a tempo determinato”. Concludendo per il pieno accoglimento
delle richieste patrocinate dall'ANIEF, il Giudice evidenzia che “nel
caso della disciplina italiana, non si rinviene alcuna ragione espressa
per il diverso trattamento. Né naturalmente una ragione oggettiva può
essere ravvisata nell'esigenza di contenimento della spesa, perché ciò
equivarrebbe a dire che il peggior trattamento trova giustificazione in
sé stesso e non si spiegherebbe perché, a parità di condizioni, tale
contenimento debba essere garantito dai docenti temporanei anziché da
quelli di ruolo, a parità di mansioni e condizioni”.
La sentenza ottenuta dall'Avv. Russo per l'ANIEF è, dunque, esemplare:
il Ministero dell'Istruzione è stato condannato non solo “al pagamento
delle differenze retributive tra quanto erogato in base alla norma che
prevedeva il solo trattamento iniziale e quanto spettava in base alla
diversa regola sul trattamento economico corrispondente a quello dei
lavoratori di ruolo, secondo l’anzianità di servizio e oltre
accessori”, quantificati - in base ai pregressi contratti stipulati con
la nostra iscritta - in 4.718,97 Euro, ma a calcolare il giusto
trattamento economico nei confronti della ricorrente anche per i
prossimi contratti che verranno stipulati, stabilendo che “per il
futuro, gli scatti dovranno essere riconosciuti in proporzione
all'anzianità di servizio effettivamente prestato e secondo le regole
che presiedono al computo del servizio ai fini dell'anzianità
economica”. MIUR condannato, inoltre, al pagamento di 1.000 Euro di
spese di soccombenza.
Piena e completa vittoria per l'ANIEF, dunque, che ha sempre sostenuto
che non attribuire alcun rilievo all'anzianità di servizio del
personale precario è una palese discriminazione che il MIUR si ostina a
porre in essere in aperto contrasto con la normativa europea. Il nostro
sindacato, forte delle continue e soddisfacenti conferme della
fondatezza delle proprie ragioni, rinnova il proprio impegno nel
continuare a vigilare e a denunciare l'operato del MIUR per garantire,
in tutte le sedi opportune, la giusta e piena tutela dei diritti dei
lavoratori della scuola.
Ufficio Stampa Anief
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