RIFLESSIONI SUL NUOVO
DECRETO
L'analisi del D.L. 104 pubblicato in G.U. indubbiamente obbligherà a
tirare le somme sui moltissimi mesi di mobilitazione, sulle rispettive
capacità e possibilità di influire su Governo e Parlamento, sul fatto
che la proposta "magica" di un emendamento possa davvero scalfire dei
decreti emergenziali emanati da governi "a termine" e traballanti.
Rileviamo piuttosto che l'annuncio ripetuto per giorni dell'abrogazione
del transito obbligatorio nel ruolo Ata ha il sapore di una funambolica
beffa da parte di governi che continuano a maltrattare la Scuola
italiana, affidandola alle presunte competenze di persone che occupano
ruoli senza una vera preparazione specifica.
Nei fatti, abrogati i commi della S.R. 2012, resta in vigore la
L.111/2011 (di Gelmini e Brunetta), che prospetta il transito
volontario nel ruolo ATA o in alternativa impone la mobilità
intercompartimentale quale sbocco residuale obbligato.
NOVITA' RISPETTO AL DECRETO GELMINI
Questa mobilità intercompartimentale viene adesso ristretta all'ambito
provinciale e in deroga ai bilanci dei vari Enti: ciò significa che
questi potranno pareggiare i propri organici, deficitari a causa del
blocco delle assunzioni.
Ma verso quali livelli di carriera condurrebbe tale mobilità e con
quali speranze di successo/stabilità nel tempo per le persone
interessate? Cosa accadrebbe poi degli inidonei numericamente in
eccesso rispetto alle disponibilità di posti?
E quali prospettive avrebbero quei docenti che usufruiscono della L.104
(per se stessi o per parenti) e che hanno diritto all'inamovibilità o,
in alternativa, a scegliere la sede viciniore?
Del resto queste preoccupazioni risalgono a vecchia data. Invece la
"novità" più significativa del decreto risiede nell'indicazione che gli
attuali docenti permanentemente inidonei saranno sottoposti a nuova
visita e che a questa sarà presente un "membro Miur".
Al riguardo le perplessità sono molteplici: da chi e fra chi sarà
scelto costui? con quali competenze? e con quali funzioni e prerogative
parteciperà alla Commissione MEDICA? Non dimentichiamo che sono
pochissimi i dipendenti Miur esperti di Disagio e Malattie
professionali e che negli ultimissimi corsi di formazione sulla
Sicurezza tali temi spesso non sono stati nemmeno nominati.
Inoltre si pone il problema della riservatezza delle diagnosi (legata
al segreto professionale dei medici componenti le Commissioni) e non si
capisce come il "membro Miur" possa affiancarle (a titolo consultivo?
per pareri sul funzionamento delle varie mansioni?) senza presenziare
ed accedere ai dati sensibili.
Oltre a ciò suscita perplessità il fatto che chi opta per il ruolo Ata
possa sottrarsi alle visite in questione: molti referti di inidoneità
non sono sufficientemente chiari circa una valida destinabilità verso i
compiti amministrativi.
Inoltre nel decreto non si parla delle inidoneità temporanee e forse
questo è l'unico punto positivo, che lascia aperto almeno uno spiraglio
come via di fuga alle malattie professionali -riconosciute e non- dei
docenti.
LO STRUMENTO DISPENSA
Altra perplessità riguarda la possibilità di dispensa.
Le Commissioni così composte saranno autorizzate a concedere
l'inidoneità "permanente assoluta" (secondo la dicitura del DPR
171/2011 ufficialmente accettata per la dispensa) o si assisterà al
balletto di verbali "fantasiosi" e impossibili da interpretarsi, con
dannosi, estenuanti rimpalli tra UST, CMV e INPS?
Ma c'è di più: qualunque mobilità professionale ci porterà a non essere
più "in aggiunta" all'organico ma inquadrati a tutti gli effetti nel
personale. Vediamo dunque come si renda urgente e primario affrontare
il problema sfoltendo il settore, con l'avvio di un primo turno di
dispense per anziani ed invalidi, che di per sé tolgono in
partenza ogni credibilità e legittimità a queste discutibili operazioni
di mobilità.
Poniamo anche all'attenzione il fatto che tornando indietro alla
normativa 2011 si riattualizzano le disposizioni sulla dispensa,
tralasciate dalle norme più recenti: nel decreto attuativo della
L.111/2011 (D.M. 79/2011 *) la dispensa veniva recuperata dal CCNI 2008
** tuttora in vigore ed indicata quale opzione per quanti non
possono adeguarsi né alla mobilità interna (ruoli AA e AT) né a quella
intercompartimentale.
E' lecito domandarsi se l'opzione dispensa è ancora attuale o se
potrebbe essere citata incontrovertibilmente in un futuro decreto
attuativo.
UNA FALSA SOLUZIONE
Ciò detto ci sembra che il provvedimento abbia come unica motivazione
la possibilità di sbloccare le immissioni in ruolo degli AA e AT
-già sollecitate dal Consiglio europeo - ed esaudisca con banali giochi
verbali la "richiesta di abrogazione dei commi della S.R.", ma di
fatto evidenzi l'impotenza politica a farsi carico del problema della
inidoneità nella docenza.
Al contrario il MIUR dovrebbe indicare una buona volta come intende
gestire il problema delle malattie professionali -riconosciute e non -
del personale docente, così come accade in altri Comparti: Sanità,
Forze armate ecc. Non è più possibile che lo Stato finga di non vedere
che il problema è strutturale ed in crescita numerica (quand'anche
silenziato) e che quindi non va superficialmente "risolto" con leggi
finanziarie ma va affrontato con provvedimenti specifici: se non
risultasse possibile adesso per motivi economici, si potrebbe congelare
la questione per 12 o 24 mesi, in attesa della ripresa economica o di
una maggiore armonizzazione europea della materia istruzione.
Il Conbs ha già formulato varie ipotesi per una più efficiente
fruizione dei servizi resi dai docenti utilizzati e mette la propria
"esperienza sul campo" a disposizione di Ministero e OO.SS.
Nel contempo chiede che gli argomenti fin qui illustrati vengano
affrontati negli imminenti incontri Miur - Sindacati e si ponga fine,
con ogni strumento normativo possibile, alla liquidazione antistorica
dei docenti inidonei, che si tenta senza riflessione alcuna da ben 11
anni.
I docenti utilizzati in altri compiti
aderenti al Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici
http://conbs.blogspot.it
* [Art. 2 - Comma 2: Il personale che
viene riconosciuto permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo
svolgimento della funzione di docente o di educatore, nelle more
dell’espletamento delle procedure di mobilità, può, a domanda:
[....]
b) essere dispensato dal servizio per motivi di salute. ]
** [Art.4.4 Considerato che il
passaggio in altro ruolo comporta il cambiamento di stato giuridico, il
personale interessato può chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo
di cui ai commi 12 e 15 della richiamata legge 111/2011, di essere
dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente al momento della domanda.