Nuova vittoria
dell'ANIEF in Corte d'Appello sul diritto dei docenti precari a
percepire la medesima progressione stipendiale dei docenti di ruolo.
Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Denis Rosa danno di nuovo
scacco matto al Ministero dell'Istruzione con la conferma della
sentenza ottenuta in primo grado che riconosce il diritto di una
docente precaria alle progressioni stipendiali negate dal MIUR in base
agli anni di servizio effettivamente prestati. Il Ministero aveva
appellato la sentenza già negativa che lo condannava e la Corte
d'Appello di Venezia gli dà nuovamente torto evidenziando in sentenza
la palese contraddittorietà delle tesi sostenute.
La recente sentenza è chiara nell'accogliere tutti i motivi sostenuti
dall'ANIEF in tribunale evidenziando come la Direttiva comunitaria
1999/70/CE “nel vietare disparità di trattamento tra lavoratori a tempo
determinato e a tempo indeterminato e il punto 4, disponendo
specificamente che i criteri di calcolo dei periodi di anzianità di
servizio debbano essere gli stessi per le due categorie di lavoratori
anche con riferimento a particolari condizioni di lavoro, presuppone
che l'anzianità in generale maturi per le due categorie con le medesime
modalità”. Il Ministero dell'istruzione, dal canto suo, ha sostenuto
tesi contraddittorie valorizzando “la novità di ogni singolo rapporto
rispetto al precedente, la necessità di garantire il servizio
scolastico, l'imprevedibilità delle esigenze sostitutive, ossia ragioni
miranti sì a giustificare le assunzioni a tempo determinato, ma non il
differente trattamento economico fondato sulla negazione della
progressione retributiva”.
La Corte d'Appello, infatti, valorizza i diritti dei lavoratori precari
ribadendo che “neppure le modalità di reclutamento valgono a
distinguere il lavoratore assunto a termine da quello a tempo
indeterminato, perché la questione determinante è quella di accertare
se le prestazioni svolte dal primo siano “identiche o analoghe” a
quelle svolte dal secondo, in quanto solo nel caso in cui manchi tale
identità o analogia il dipendente a termine non si trova in una
situazione comparabile a quella del dipendente di ruolo”. La sentenza
conviene con quanto da sempre sostenuto dall'ANIEF, dunque, osservando
come “nessuna disposizione normativa richieda al personale insegnante
non di ruolo una prestazione qualitativamente diversa da quella
richiesta al personale di ruolo assunto per concorso, per cui la
ragione giustificatrice non sussiste neppure sotto questo profilo” e il
MIUR, si arrampica sugli specchi sostenendo che “la ricostruzione della
carriera, e perciò il riconoscimento dell'anzianità di servizio
maturata in forza dei contratti a termine, avverrà al momento
dell'immissione in ruolo”. Tale argomento appare, però, palesemente
contraddittorio e la Corte d'Appello non tarda a rilevare che “questo
argomento, come prospettato dal Ministero, costituisce piuttosto
argomento a sostegno della tesi della lavoratrice, perché dimostra
l'equivalenza dell'attività svolta in forza di contratti a termine,
tanto che del relativo periodo di lavoro si tiene conto dopo il
passaggio in ruolo”.
Ministero nuovamente “bacchettato”, dunque, dall'ANIEF a tutela dei
diritti dei lavoratori precari della scuola: professionalità e merito
non si computano solo “a posteriori” dall'immissione in ruolo e i
lavoratori con contratto a tempo determinato hanno diritto ad essere
retribuiti secondo la propria esperienza e gli anni di servizio già
maturati. Ad un MIUR ancora sordo a queste ragioni, l'ANIEF continua ad
opporsi fermamente e ricorda ai tanti lavoratori precari della scuola
senza diritto alla giusta retribuzione e alla progressione in base
all'anzianità di servizio maturata che è sempre possibile agire in
tribunale per la tutela dei propri diritti e per dire un fermo NO ai
soprusi e alle discriminazioni.
Anief.org