
“accerta l’illegittimità dell’apposizione del termine e dichiara la conseguente nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, e dichiara pertanto che il primo contratto stipulato dalla parte ricorrente (specificato nelle conclusioni e in motivazione § 1.) si è convertito in contratto di lavoro a tempo indeterminato e condanna pertanto il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a reinserire in servizio la parte ricorrente nel posto di lavoro per lo svolgimento delle medesime mansioni, oltre al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data di messa in mora, presentata contestualmente alla comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione in atti, sino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativa, oltre interessi legali, oltre al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente in forza dei contratti a tempo determinato impugnati e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all’anzianità di servizio maturata, oltre interessi legali”.
Il segretario provinciale
Basilia Emanuele