
Nel frattempo, nell’esclusivo interesse delle potenziali candidate e dei potenziali candidati, e per evitare affidamenti mal riposti o ingiustificati, si ritiene indispensabile sottolineare che i corsi attualmente pubblicizzati da diverse istituzioni, formative e non, sono promossi in totale mancanza dell’atto ministeriale che determinerà le inderogabili condizioni per il conseguimento e il riconoscimento dei crediti necessari quale requisito di accesso alle prossime procedure concorsuali.
Il decreto legislativo 59 del 2017, all’art. 5, prevede infatti che soltanto con decreto del Miur saranno “individuati i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA […] e gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare”.
Miur