
Il bando, ormai scaduto, prevedeva tra l’altro lo sviluppo delle attività di mobility management proprio nelle scuole e nelle università, oltre che nelle sedi centrali e periferiche delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni territoriali.
Eppure nobili sono stati i fini che hanno ispirato il legislatore: l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico.
Il mobility manager scolastico ha infatti il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi; garantire l'intermodalità e l'interscambio; favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.
E dalla fine di questo anno potrebbe disporre di un importante strumento con la modifica del "nuovo" Codice della Strada, approvato a luglio scorso in prima lettura in commissione Trasporti alla Camera: la “strada scolastica” per le strade in prossimità di edifici ad uso scolastico. L'idea è quella di "consentire la sosta, il movimento e le manovre connesse" alle scuole.
Su queste strade i comuni provvederanno a "stabilire limitazioni alla circolazione almeno negli orari di attività didattica e di ingresso e uscita degli alunni", adottando almeno una di queste misure: fissare un limite massimo di 30 km/h o inferiore; delimitare zone a traffico limitato.
Il mobility manager scolastico è scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente. Dal tenore della norma sembrerebbe che debba essere individuato tra il personale docente.
Dall'attuazione del citato disposto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui lo si potrebbe assimilare ed equiparare a funzione strumentale (Ccnl scuola 2006/2009 art.33 comma 2, confermato dal Ccnl scuola 2016/2018 come indicato all’art.1 comma 10), utilizzando i soldi previsti dai Fondi d’Istituto (FIS) per pagare gli incarichi aggiuntivi, di cui proprio nei giorni scorsi il MIUR ha comunicato l’erogazione alle scuole.
Per ulteriori approfondimenti si richiama il Dossier “Che fine ha fatto il mobility manager scolastico? Dalle parole ai fatti”, consultabile su http://www.aetnanet.org/scuola-news-24883298.html
Giuseppe Gullotta