Le controversie con il fisco sono decise in due gradi di giudizio ed in casi specifici in tre gradi di giudizio.
Il contribuente destinatario di un atto emesso da un Ente impositore (Agenzia delle entrate, Ufficio tributi del Comune etc.) o da un gestore della riscossione che ritiene ingiusto (quali: un atto d’accertamento, la richiesta di una somma che lo stesso ha già versato o ritiene di non dovere per altro motivo oppure il rifiuto di restituzione di una somma pagata indebitamente da questi) può contestare tale atto ricevuto entro 60 giorni dalla sua notifica, dinanzi alle Commissioni tributarie, come si è detto in epigrafe.
Il processo tributario di cui qui si dice è disciplinato dal Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 come modificato ed integrato (gli articoli di seguito citati senza l’indicazione della norma cui appartengono fanno parte del D.lgs. appena citato).
Le Commissioni tributarie
Le Commissioni tributarie si dividono in Commissioni tributarie provinciali (C.T.P.), che hanno sede in ogni capoluogo di provincia e Commissioni tributarie regionali (C.T.R.), che hanno sede nei capoluoghi di regione ed hanno sedi distaccate in alcuni capoluoghi di provincia della stessa regione.
Ciascun nuovo ricorso viene incardinato presso la Commissione tributaria provinciale del capoluogo di provincia ove risiede il ricorrente.
Le decisioni delle C.T.P. possono essere impugnate dinanzi alla Commissione tributaria regionale di competenza da ciascuna delle parti in causa entro 60 dalla notificazione della decisione di quest’ultima (C.T.P.).
Il ricorso per Cassazione
Le decisioni della C.T.R. possono essere contestate mediante il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione nei seguenti casi:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
Sull’accordo delle parti, la decisione delle C.T.P. si può impugnano per Cassazione nel caso detto sopra sub 3.
Il patrocinio dinanzi alle Commissioni tributarie (art. 12)
Le parti devono stare in giudizio con l’assistenza tecnica di un difensore, con l’eccezione che si dirà appresso. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco: a) gli avvocati; b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; c) i consulenti del lavoro; oltre particolari categorie elencate nell’articolo di cui alla premessa che, per brevità, non si indicano.
Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
La condanna alle spese (art. 15)
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
Tali spese possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca dei contendenti o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere motivate.
Contenuto dei ricorsi
Il ricorso deve contenere necessariamente gli elementi elencati nell’articolo 18 (che, per brevità, non si elencano). Se manca o è assolutamente incerto uno di tali elementi il ricorso è inammissibile, ad eccezione dell’indicazione del codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o la sottoscrizione dell’eventuale difensore che consta della sola firma.
La telematica nel processo tributario
Dal 15 luglio 2017 il processo tributario in tutte le Commissioni tributarie italiane è diventato telematico, nel senso che il deposito degli atti del processo devono essere effettuate telematicamente. Inoltre, oggi è possibile la celebrazione di una pubblica udienza (cioè la discussione della controversia come avviene in Tribunale, in alternativa alla decisione della stessa controversia in Camera di consiglio senza la presenza delle parti) in videoconferenza a semplice richiesta di una delle parti.
Salvatore Freni
Ex allievo "Convitto M. Cutelli"
Il contribuente destinatario di un atto emesso da un Ente impositore (Agenzia delle entrate, Ufficio tributi del Comune etc.) o da un gestore della riscossione che ritiene ingiusto (quali: un atto d’accertamento, la richiesta di una somma che lo stesso ha già versato o ritiene di non dovere per altro motivo oppure il rifiuto di restituzione di una somma pagata indebitamente da questi) può contestare tale atto ricevuto entro 60 giorni dalla sua notifica, dinanzi alle Commissioni tributarie, come si è detto in epigrafe.
Il processo tributario di cui qui si dice è disciplinato dal Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 come modificato ed integrato (gli articoli di seguito citati senza l’indicazione della norma cui appartengono fanno parte del D.lgs. appena citato).
Le Commissioni tributarie
Le Commissioni tributarie si dividono in Commissioni tributarie provinciali (C.T.P.), che hanno sede in ogni capoluogo di provincia e Commissioni tributarie regionali (C.T.R.), che hanno sede nei capoluoghi di regione ed hanno sedi distaccate in alcuni capoluoghi di provincia della stessa regione.
Ciascun nuovo ricorso viene incardinato presso la Commissione tributaria provinciale del capoluogo di provincia ove risiede il ricorrente.
Le decisioni delle C.T.P. possono essere impugnate dinanzi alla Commissione tributaria regionale di competenza da ciascuna delle parti in causa entro 60 dalla notificazione della decisione di quest’ultima (C.T.P.).
Il ricorso per Cassazione
Le decisioni della C.T.R. possono essere contestate mediante il ricorso alla Suprema Corte di Cassazione nei seguenti casi:
1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4) per nullità della sentenza o del procedimento;
5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
Sull’accordo delle parti, la decisione delle C.T.P. si può impugnano per Cassazione nel caso detto sopra sub 3.
Il patrocinio dinanzi alle Commissioni tributarie (art. 12)
Le parti devono stare in giudizio con l’assistenza tecnica di un difensore, con l’eccezione che si dirà appresso. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco: a) gli avvocati; b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; c) i consulenti del lavoro; oltre particolari categorie elencate nell’articolo di cui alla premessa che, per brevità, non si indicano.
Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
La condanna alle spese (art. 15)
La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.
Tali spese possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca dei contendenti o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere motivate.
Contenuto dei ricorsi
Il ricorso deve contenere necessariamente gli elementi elencati nell’articolo 18 (che, per brevità, non si elencano). Se manca o è assolutamente incerto uno di tali elementi il ricorso è inammissibile, ad eccezione dell’indicazione del codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o la sottoscrizione dell’eventuale difensore che consta della sola firma.
La telematica nel processo tributario
Dal 15 luglio 2017 il processo tributario in tutte le Commissioni tributarie italiane è diventato telematico, nel senso che il deposito degli atti del processo devono essere effettuate telematicamente. Inoltre, oggi è possibile la celebrazione di una pubblica udienza (cioè la discussione della controversia come avviene in Tribunale, in alternativa alla decisione della stessa controversia in Camera di consiglio senza la presenza delle parti) in videoconferenza a semplice richiesta di una delle parti.
Salvatore Freni
Ex allievo "Convitto M. Cutelli"