Un istituto per deflazionare l’arretrato giudiziario
La negoziazione assistita (di seguito n. a.) da uno o più avvocati è disciplinata dagli artt. 2 e seguenti del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Essa consente di risolvere le controversie tra due o più contendenti senza ricorrere al giudice, con il patrocinio di uno o più avvocati, e di concludere tale vertenza in breve termine, non superiore a tre mesi (né inferiore ad un mese). A tal uopo le parti stipulano una convenzione di negoziazione, redatta in forma scritta (in caso contrario la convenzione è inammissibile) e gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la loro (degli avvocati) responsabilità professionale. L’avvocato deve sempre informare il cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla presente convenzione.
La convenzione qui menzionata deve precisare:
a) l’individuazione delle parti coinvolte nella procedura;
b) il termine concordato tra le parti per l’espletamento della procedura entro i limiti detti sopra, prorogabili per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
c) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro;
d) l’avvertimento di cui all’art. 4, comma 1, della norma che disciplina la negoziazione di cui trattasi (cioè che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o dal suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio e da quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1, del c.p.c.);
e) la sottoscrizione della parte con autografia del difensore.
Tentare il procedimento in discorso è obbligatorio ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
Nell’ipotesi che tali soggetti non adempiano all’obbligo del tentativo di n. a. e adiscono direttamente il Giudice, l’improcedibilità di tale domanda deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal Giudice, non oltre la prima udienza. Il Giudice quando rileva che la n. a. è iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine fissato per la conclusione del detto procedimento che è stato interrotto. Allo stesso modo egli provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito alla n. a.
Quanto appena detto non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Quando l’esperimento in discorso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avvenuta se l’invito all’esperimento non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il termine concordato dalle parti entro cui concludere la detta procedura.
La disposizione sulla n. a. rappresentata nel primo capoverso di questo lavoro non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ai sensi dell’art. 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in Camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nei processi penali.
L’esperimento di n. a. obbligatorio non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Quando il procedimento di n. a. è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tale fine la nominata parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
L’appena rappresentata esenzione non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.
Questo procedimento si applica anche per le soluzioni consensuali di separazione consensuale, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Dal momento della comunicazione dell’invito alla negoziazione ovvero dalla sottoscrizione della convenzione si producono gli effetti interruttivi della prescrizione tipici della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato entro i termini, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione entro i termini ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati delle parti..
La procedura di negoziazione assistita si conclude:
a) Con l’accordo delle parti – L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, perché si possa procedere alla trascrizione di tale contratto o atto occorre che la sottoscrizione del processo verbale di accordo venga autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
b) Con il mancato accordo delle stesse parti – In questo caso il relativo documento deve essere redatto nella stessa forma dell’accordo raggiunto; anche in questo caso occorre la certificazione degli avvocati designati.
Prof. Salvatore Freni
Ex allievo "Convitto M. Cutelli"
La negoziazione assistita (di seguito n. a.) da uno o più avvocati è disciplinata dagli artt. 2 e seguenti del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Essa consente di risolvere le controversie tra due o più contendenti senza ricorrere al giudice, con il patrocinio di uno o più avvocati, e di concludere tale vertenza in breve termine, non superiore a tre mesi (né inferiore ad un mese). A tal uopo le parti stipulano una convenzione di negoziazione, redatta in forma scritta (in caso contrario la convenzione è inammissibile) e gli avvocati certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la loro (degli avvocati) responsabilità professionale. L’avvocato deve sempre informare il cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla presente convenzione.
La convenzione qui menzionata deve precisare:
a) l’individuazione delle parti coinvolte nella procedura;
b) il termine concordato tra le parti per l’espletamento della procedura entro i limiti detti sopra, prorogabili per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
c) l’oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro;
d) l’avvertimento di cui all’art. 4, comma 1, della norma che disciplina la negoziazione di cui trattasi (cioè che la mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione o dal suo rifiuto può essere valutato dal Giudice ai fini delle spese di giudizio e da quanto previsto dagli artt. 96 e 642, comma 1, del c.p.c.);
e) la sottoscrizione della parte con autografia del difensore.
Tentare il procedimento in discorso è obbligatorio ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.
Nell’ipotesi che tali soggetti non adempiano all’obbligo del tentativo di n. a. e adiscono direttamente il Giudice, l’improcedibilità di tale domanda deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata dal Giudice, non oltre la prima udienza. Il Giudice quando rileva che la n. a. è iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine fissato per la conclusione del detto procedimento che è stato interrotto. Allo stesso modo egli provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito alla n. a.
Quanto appena detto non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
Quando l’esperimento in discorso è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avvenuta se l’invito all’esperimento non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il termine concordato dalle parti entro cui concludere la detta procedura.
La disposizione sulla n. a. rappresentata nel primo capoverso di questo lavoro non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, ai sensi dell’art. 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in Camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nei processi penali.
L’esperimento di n. a. obbligatorio non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.
Quando il procedimento di n. a. è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A tale fine la nominata parte è tenuta a depositare all’avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l’avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
L’appena rappresentata esenzione non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.
Questo procedimento si applica anche per le soluzioni consensuali di separazione consensuale, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Dal momento della comunicazione dell’invito alla negoziazione ovvero dalla sottoscrizione della convenzione si producono gli effetti interruttivi della prescrizione tipici della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è rifiutato o non è accettato entro i termini, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione entro i termini ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati delle parti..
La procedura di negoziazione assistita si conclude:
a) Con l’accordo delle parti – L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, perché si possa procedere alla trascrizione di tale contratto o atto occorre che la sottoscrizione del processo verbale di accordo venga autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
b) Con il mancato accordo delle stesse parti – In questo caso il relativo documento deve essere redatto nella stessa forma dell’accordo raggiunto; anche in questo caso occorre la certificazione degli avvocati designati.
Prof. Salvatore Freni
Ex allievo "Convitto M. Cutelli"