Sono stato immesso in ruolo con decorrenza dal 1 settembre 2006. Fra i casi di aspettativa per motivi di lavoro è incluso il periodo di prova e l'inserimento in un'azienda privata o riguarda solo gli altri comparti della pubblica amministrazione? In questo secondo caso in alternativa posso chiedere l’aspettativa per motivi personali? Sono attualmente dipendente presso una società privata di informatica.
L’aspettativa per motivi di lavoro può essere richiesta per altri comparti della pubblica amministrazione. Per le aziende private (a meno che non si opti per un rapporto di lavoro a tempo parziale, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56/65) vale il regime di incompatibilità stabilito dall’art. 508 del T.U. In particolare il comma 10 del detto articolo recita: “Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.
Quanto all’aspettativa per motivi di famiglia (ai sensi artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano), anche se idonea a comprendere una molteplicità di circostanze che possono interessare oltre alla sfera individuale del dipendente anche la sfera dei congiunti prossimi, non può essere estesa a giustificare la possibilità di svolgere un altro lavoro incompatibile con quello in atto.
L’aspettativa per motivi di lavoro può essere richiesta per altri comparti della pubblica amministrazione. Per le aziende private (a meno che non si opti per un rapporto di lavoro a tempo parziale, così come previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56/65) vale il regime di incompatibilità stabilito dall’art. 508 del T.U. In particolare il comma 10 del detto articolo recita: “Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.
Quanto all’aspettativa per motivi di famiglia (ai sensi artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano), anche se idonea a comprendere una molteplicità di circostanze che possono interessare oltre alla sfera individuale del dipendente anche la sfera dei congiunti prossimi, non può essere estesa a giustificare la possibilità di svolgere un altro lavoro incompatibile con quello in atto.