Il limite massimo di
assenze stabilito dalla riforma Gelmini, deve essere preso in
considerazione già nello scrutinio del primo quadrimestre o solamente
nello scrutinio finale?
Con l´anno scolastico in corso è entrato in vigore l´art. 14 del DPR
122/2009 secondo il quale, per la validità dell´anno scolastico è
richiesta la "frequenza di almeno tre quarti dell´orario annuale
personalizzato", cioè la frequenza di almeno tre/quarti del monte-ore
annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche opzionali o
integrative (corsi di recuperi, progetti, ecc.) che rientrano nel
curricolo individuale di ciascuno studente. Quindi occorre calcolare i
tre/quarti delle ore settimanali previste dai diversi corsi di studio e
moltiplicare la cifra per 33 settimane.
Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va
ammesso allo scrutinio finale. La percentuale delle assenze va
calcolata sul monte ore annuale previsto da singoli calendari
scolastici regionali.
Ne consegue che sarà in sede di
scrutini finali che dovrà verificarsi se la somma delle ore di assenza
annuale delle singole discipline superi la soglia di cui si è detto: in
tal caso l´alunno non verrà nemmeno scrutinato, ma dichiarato non
ammesso alla classe successiva.
Il preventivo accertamento della prescritta frequenza ai fini della
validità dell´anno scolastico sarà una disposizione che il MIUR
impartirà alle scuole secondarie di II grado in occasione degli
scrutini di fine anno, come già avviene per le scuole secondarie di I
grado (vedi C.M. 49 del 20/05/2010)
(da Gilda)
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